98 CONDIVISIONI

Ex festività 2017 in busta paga: 32 ore di permessi retribuiti. Ecco a chi spettano

Ai lavoratori spetta ogni anno il pagamento di 32 ore di ex festività in busta paga. Per il 2017 le festività soppresse sono San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS Pietro e Paolo e l’Unità nazionale. Per la maggior parte dei CCNL vengono retribuite attraverso dei permessi. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
98 CONDIVISIONI
32 ore di permessi per ex festività

Tra gli elementi della retribuzione spettanti in busta paga, e tra le voci dei progressivi delle ferie, permessi residui, il lavoratore ha diritto anche ai permessi relativi alle ex festività, che per la maggior parte dei contratti collettivi sono da retribuire in busta paga.

Le ex festività retribuite in busta paga sono le festività soppresse che non rientrano più tra le ricorrenze festive agli effetti civili a seguito di quanto disposto nell’articolo 1, comma , della Legge n. 54 del 1977.

Pur non essendo più festività segnate con il rosso sul calendario, essendo festività abolite, queste ex festività soppresse sono retribuite. Al lavoratore infatti spettano delle ore a titolo di ex festività, che sono spettanti sotto forma di 32 ore di permessi. Queste ore di permessi a titolo di ex festività, si aggiungono ai permessi retribuiti spettanti secondo il CCNL e quindi se il lavoratore non sfrutta le 32 ore di ex festività durante l’anno, queste vanno pagate in busta paga, generalmente nella mensilità di dicembre o di gennaio.

Ex festività anno 2017, l’elenco è il seguente. Si tratta delle seguenti festività religiose:

  • San Giuseppe (19 marzo);
  • Ascensione (39 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2017 è il 28 maggio 2017, nel 2016 era il 5 maggio);
  • Corpus Domini (60 esimo giorno dopo Pasqua, nel 2017 è il 15 giugno 2017, mentre nel 2016 era il 26 maggio);
  • Santi Pietro e Paolo (29 giugno, esclusa la piazza di Roma);
  • Unità Nazionale (4 novembre).

La Festività dei Santi Pietro e Paolo per i lavoratori operanti nel Comune di Roma è stata reintrodotta come ricorrenza del Santo Patrono, dall’art. 1 del D.P.R. 792/1985).

Quindi si tratta di 4 giornate di ex festività ricadenti nei mesi di marzo, maggio, giugno, più la festività del 4 novembre, che viene retribuita in maniera particolare. Non è più festiva. I contratti collettivi prevedono per il giorno 4 novembre, non più festivo, l’erogazione del trattamento spettante per la festività coincidente con la domenica. Per maggiori informazioni vediamo la festività del 4 novembre in busta paga.

Chiarito cosa sono le ex festività, o cosa è l’ex festività in busta paga, vediamo le modalità con le quali vengono retribuite.

Per quanto riguarda il pagamento delle ex festività in busta paga, infatti, esse sono computate in giorni (4 giorni più il trattamento speciale della festività del 4 novembre) oppure in ore (32 ore di permessi retribuiti). A decidere sul trattamento economico delle ex festività soppresse è il contratto collettivo nazionale, ossia il CCNL di settore.

Le ex festività danno diritto al pagamento di un’indennità sostitutiva per mancato godimento delle stesse che è imponibile ai fini previdenziali e deve essere anche computata nel TFR.

I permessi retribuiti per le ex festività maturano in proporzione al periodo di lavoro effettuato nell’anno, con il criterio di calcolo per dodicesimi. Vale a dire che viene considerato come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Quando le ex festività cadono in un giorno feriale (dal lunedì al venerdì), secondo il calendario annuale, al lavoratore spettano delle giornate in più o delle ore in più.

Quando le ex festività cadono di domenica, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto per le festività cadenti di domenica.

Mentre se le ex festività sono cadenti di sabato, in questo caso è necessario controllare cosa prevede il CCNL in materia di orario di lavoro. Se l’orario di lavoro è distribuito su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, la giornata di sabato non è considerata né giorno lavorativo, né giorno di riposo settimanale ma come giorno di riposo feriale e quindi ai fini della festività cadente di sabato il lavoratore non ha diritto ad alcun pagamento di giornate supplementari.

L’Ascensione e il Corpus Domini cadono sempre di giovedì, nonostante nel calendario siano la domenica. Se però si sovrappongono alle altre festività retribuite, quali sono la Festa della Liberazione del 25 aprile o la Festa dei Lavoratori del primo maggio oppure la Festa della Repubblica del 2 giugno, avremo la perdita della giornata da fruire in più.

Le ex festività in busta paga. Le ex festività, come le ferie, possono essere indicate in busta paga nella parte bassa del cedolino. Ovviamente le ore o giornate di ex festività godute vengono scalate dal residuo spettante annualmente e quindi il lavoratore, per le ore o giornate fruite, non ha diritto alla retribuzione per le ex festività non godute a fine anno e che rappresentano le ex festività da pagare, ovviamente.

Alcuni datori di lavoro cumulano i permessi retribuiti con le ex festività, ossia sommano le 32 ore spettanti a titolo di ex festività con le ore di permessi annuali spettanti. Oppure sommano le ex festività e le ore di R.O.L. (vedi 104 ore di permessi CCNL metalmeccanici).

Ex festività e part-time. Le festività soppresse sono fruibili anche dai lavoratori con contratto part-time, i quali hanno una riduzione del proprio orario di lavoro rispetto ai lavoratori con contratto a tempo pieno. Al lavoratore con contratto a tempo parziale spettano comunque le ex festività pagate nella misura di 32 ore ma riproporzionate.

E’ necessario comunque consultare il proprio CCNL ma in generale i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

Ex festività e indennità di maternità. Durante l’astensione per maternità obbligatoria maturano tutti gli istituti contrattuali quindi oltre alle ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima, la lavoratrice ha diritto anche ai permessi per le ex festività e quindi il relativo pagamento delle stesse, se previsto dal CCNL, per le ore o giornate non fruite nell’anno.

98 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views