F24 online e cartaceo: ecco le novità sui versamenti dal 1 ottobre 2014
Dal 1 ottobre 2014 cambiano le modalità di versamento dei tributi con gli F24 online e cartaceo. Non sarà più possibile pagare i modelli F24 cartacei presso gli sportelli della banca, o alla posta, se nel modello F24 sono presenti compensazioni di importi a credito, oppure il saldo è superiore a 1.000 euro. I pagamenti delle tasse, imposte e contributi previdenziali, in questi specifici casi, andranno effettuati online tramite i servizi di internet banking del proprio conto corrente, oppure tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, quindi i software F24web, F24 online con invio al Fisco tramite Entratel (che poi preleverà sul conto corrente). Questi strumenti telematici di pagamento vanno utilizzati anche nei casi di F24 a saldo pari a zero (sempre per effetto delle compensazioni di tributi).
Nessun problema, nessun cambiamento invece per chi deve pagare F24 con importo finale inferiore a 1.000 euro (se l'F24 è senza compensazioni di importi a credito). Il contribuente potrà continuare a farlo in banca o posta. Ma per i titolari di partita Iva restano in vigore le limitazioni già vigenti, che in seguito riepilogheremo, e che consentono i versamenti esclusivamente online.
La legge che ha cambiato le regole per i versamenti con F24. Ad introdurre i cambiamenti in materia di pagamento delle tasse, imposte e contributi tramite il modello F24 è stato l’art. 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale disposizione normativa introduce, dal 1° ottobre 2014, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.
In particolare, è previsto che: “A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro”.
Le disposizioni di cui sopra si applicano solo per i pagamenti effettuati con il modello F24, mentre non si applicano per gli strumenti diversi con i quali si possono pagare i tributi, come ad esempio bonifici e versamenti diretti in tesoreria.
Con la circolare n. 27 del 19 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza sulle nuove modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1 ottobre 2014. Vediamole.
F24 con crediti utilizzati in compensazione o con saldo superiore a 1.000 euro
Quando nell’F24 sono presenti crediti utilizzati in compensazione (aldilà di quanto è l’importo da pagare, quindi anche se è inferiore a 1.000 euro), oppure quando il saldo del modello F24, quindi l’importo finale da pagare, è superiore a 1.000 euro, al contribuente dal 1 ottobre 2014 non è consentito più effettuare i pagamenti in banca o posta tramite il modello cartaceo. Sarà necessario effettuare i pagamenti esclusivamente online, vediamo come.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate: “i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.
- mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
Le modalità di pagamento online degli F24 a zero
Sono da versare solo tramite l’Agenzia delle Entrate tutti gli F24 a zero, ossia quegli F24 il cui l’ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna “importi a debito pagati”) è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna “importi a credito compensati”) e dunque il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero.
La circolare precisa che, sempre a partire dal 1 ottobre 2014, “i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate:
- direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
- per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”, disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate, e del servizio “F24 addebito unico” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.
Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento, F24 web consente di compilare e inviare telematicamente il modello F24 direttamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, senza la necessità di installare alcun software dedicato sul proprio PC.
F24 online, invece, previa compilazione del modello F24 attraverso il software scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia, oppure tramite programmi disponibili sul mercato, consente di inviare telematicamente il modello F24 stesso attraverso il sito internet dell’Agenzia.
Gli obblighi di versamenti per i titolari di partita Iva
Ci sono degli ulteriori casi di obbligo di utilizzo dei servizi telematici, ma che non derivano dalle modifiche introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014. Ci sono infatti obblighi già in vigore per i soggetti titolari di partita Iva, i quali quindi devono rispettare, oltre gli obblighi di cui sopra in materia di versamenti con compensazioni o di versamenti con saldo a zero oppure superiore a 1.000 euro, anche ulteriori obblighi che di fatto rendono non possibile i pagamenti degli F24 cartacei presso gli sportelli bancari o postali per i professionisti e tutti i titolari di partita IVA. Dai versamenti unitari di imposte e tasse, con compensazione, ai versamenti dei contributi previdenziali all’Inps o alla cassa di appartenenza, vedremo i versamenti con F24 dei titolari di partita IVA.
Casi in cui è possibile pagare gli F24 cartacei in banca o alle poste
In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’art. 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione), dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000,00 euro.
La circolare n. 27/2014 dell’Agenzia delle Entrate elenca ulteriori casi particolari in cui è ammessa la presentazione del modello F24 in forma cartacea e quindi il pagamento presso gli sportelli bancari o alle poste, così come presso gli sportelli degli agenti di riscossione. Vediamo quali sono questi casi.
F24 precompilati dall’ente impositore. Per evitare complicazioni per i contribuenti e possibili errori nella compilazione dei modelli F24, i contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, possono presentare detti modelli in formato cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione.
Versamenti rateali in corso. Tenuto conto che per numerosi contribuenti non titolari di partita IVA, alla data di entrata in vigore della disposizione (1 ottobre 2014), sono in corso, per il corrente anno, versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate tramite modello F24 cartaceo, sarà possibile continuare a effettuare i versamenti delle rate successive utilizzando la medesima modalità, fino al 31 dicembre 2014, anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o utilizzando crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero.
Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione. I soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, per tale finalità possono continuare a presentare il modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli agenti medesimi.
Contribuenti impossibilitati a detenere un conto corrente
L’Agenzia delle Entrate si occupa anche di questi casi. Con riferimento, infine, ai versamenti dovuti da contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente la circolare precisa alcune possibili situazioni.
I modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi:
- ad un intermediario abilitato a Entratel disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente (quello dell’intermediario);
- ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente in quanto, in tali ultimi casi, il pagamento è eseguito con modalità diverse rispetto all’addebito in conto, ad esempio tramite addebito di carte prepagate;
- In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo.
I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche sopra descritte, quindi tramite intermediario che consente l’addebito sul suo conto corrente, oppure tramite intermediari della riscossione. In via residuale, nel caso in cui non fossero disponibili tali canali, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare. Il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.