52 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Proroga dei versamenti da Unico 2014: la nuova scadenza è il 7 luglio

E’ arrivata la proroga dei versamenti da Unico 2014: la scadenza passa dal 16 giugno al 7 luglio. Sono interessati i contribuenti titolari di partita Iva per i quali si applicano gli studi di settore, ma anche coloro che presentano cause di esclusione o inapplicabilità. Il rinvio del termine per i pagamenti in F24 riguarda anche il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, ex regime dei minimi. Dal 7 luglio al 20 agosto 2014 è possibile versare con la maggiorazione dello 0,40%.
A cura di Antonio Barbato
52 CONDIVISIONI
proroga scadenza pagamenti unico 2014

Più tempo per i contribuenti che presentano il modello Unico 2014. E’ stata prorogata la scadenza dei versamenti in F24 derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il termine passa dal 16 giugno al 7 luglio 2014. Lo prevede il DPCM del 13 giugno 2014.

Soggetti interessati. Si tratta di tutti coloro che presentano il modello Unico PF 2014 e sono assoggettati agli studi di settore. La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (come ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (sarebbe gli ex del regime dei minimi).

Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Il DPCM del 13 giugno 2014

Il DPCM del 13 giugno 2014 “Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni presentate dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono elaborati gli studi di settore” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014. Ad “autorizzare” in termini di legge,  il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, come nel caso della proroga della scadenza del 730 2014, è il D. Lgs. n. 241 del 1997 che consente appunto di effettuare proroghe in materia di dichiarazioni fiscali “tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione”.

L’art. 1 del DPCM “Differimento per l'anno 2014, dei termini di effettuazione dei  versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali”  è il seguente: “I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16 giugno 2014, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

  • entro il giorno 7 luglio 2014, senza alcuna maggiorazione;
  • dal 8 luglio 2014 al 20 agosto 2014, maggiorando le somme da  versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

L’art. 2: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, anche a quelli che partecipano ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1”.

Cosa sono gli studi di settore e a chi si applicano

Gli studi di settore sono elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche,  e consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.

Gli studi di settore si applicano a chi esercita prevalentemente una attività per le quali sono stati approvati gli studi stessi. Le attività economiche sono quelle del settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio. Il titolare di partita Iva può verificare se il proprio codice attività rientra nella tabella dei codici per i quali sono stati approvati gli studi. In questo caso sicuro il contribuente è interessato della proroga dei versamenti in F24.

Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall’Amministrazione finanziaria quale ausilio all’attività di controllo.

52 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views