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Fattura elettronica carburanti: cosa cambia dal 1 luglio 2018 (salvo proroga)

Salvo proroghe post sciopero benzinai, dal 1° luglio 2018 è in vigore l’obbligo di pagamento tracciabile per l’acquisto dei carburanti (benzina, gas, gasolio, ecc.) ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi. Addio alla scheda carburante, per poter “scaricare” il costo dei carburanti obbligatorio effettuare i pagamenti con carte di credito/debito bancomat, carte prepagate, bonifico o altri strumenti tracciabili. Introdotta la fatturazione elettronica per i carburanti (la cosiddetta E-fattura). Vediamo dalla Legge di Bilancio 2018 ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, tutta la nuova normativa sulla fattura elettronica per carburanti.
A cura di Antonio Barbato
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Nell’ambito del più ampio lancio della fatturazione elettronica (E-fattura) dal 2019, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di pagamento tracciabile ai fini della deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei carburanti. Scheda carburante addio dal 1° luglio 2018 e introduzione della fatturazione elettronica carburanti con tanto di pagamento obbligatorio tramite carte di credito/debito o bancomat o bonifico della benzina, del gasolio e dei carburanti, sempre per poter “scaricare” il costo della benzina e detrarre l’IVA.

L’anticipo della fatturazione elettronica 2019 al 1° luglio 2018 per quanto riguarda il carburante ha scatenato non poche proteste, scioperi dei benzinai ed anche forti richieste di proroga. Il Governo Di Maio Salvini ha annunciato una possibile proroga della fatturazione elettronica sui carburanti al 2019.

 

Nel frattempo in questi mesi tra la legge di Bilancio 2018 e le pronunce dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018) è partita la fase di addio della scheda carburante ed il lancio della fatturazione elettronica sui carburanti. Vediamo di approfondire la nuova normativa, come funzionerà il pagamento con E-fattura dei carburanti (benzina, gasolio, gas ecc.) e come si potrà scaricare il costo della benzina e detrarre l’IVA. La normativa è in vigore anche per autotrasportatori, per il carburante agricolo, per il metano e in generale per tutti i rifornimenti deducibili o detraibili.

Schede carburante: addio dal 1° luglio 2018

Novità importanti, salvo proroga come dicevamo, per la deducibilità e la detraibilità delle schede carburante per il 2018. Tali novità entreranno in vigore dal 1° luglio 2018 e riguarderanno le modalità di pagamento delle schede carburante per l’acquisto di carburanti e lubrificanti che consentono la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha introdotto, tra l’altro, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto (cfr. l’articolo 1, comma 923) relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.

L’Agenzia delle Entrate, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018 ha pubblicato un provvedimento, nello specifico il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, nel quale si elencano i mezzi di pagamento oltre le credito/debito e le prepagate che consentono al soggetto di “scaricare” il costo del carburante e detrarre la relativa IVA. Il tutto a partire dal 1 luglio 2018, salvo proroga.

Vediamo insieme cosa stabilisce l’Agenzia delle Entrate in merito alle nuove modalità di pagamento delle schede carburante, come dovranno comportarsi i soggetti IVA interessati a scaricare il costo e a detrarre l’IVA e quali relazioni ci saranno tra le schede carburante e la fatturazione elettronica.

Nuove modalità di pagamento carburante: addio al contante

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dispone che “in applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.r. n. 633/72, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  • assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • bonifico bancario o postale;
  • addebito diretto in conto corrente;
  • carte di credito;
  • carte di debito/bancomat;
  • carte prepagate;
  • gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente".

L’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.r. n. 633/72, stabilisce infatti che: “l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

Possiamo quindi essenzialmente affermare che per l’acquisto o l’importazione di carburanti e lubrificanti sono valide tutte le forme di pagamento tranne l’utilizzo di denaro contante, sia per la detraibilità dell’IVA che per la deducibilità del costo.

Secondo anche quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, l’obbligo di pagare gli acquisti di carburanti e lubrificanti con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante entrerà in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarderà solo i soggetti Iva, in quanto interessati a detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto del carburante.

Carte carburanti e buoni benzina

Dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si chiarisce inoltre, che le regole di pagamento appena descritte da utilizzare per poter “scaricare” il costo dei carburanti e la relativa IVA troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla base di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Si tratta ad esempio, delle carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, e l’utente dal canto suo utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Inoltre, sempre leggendo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo alle schede carburante 2018, si legge che per l’acquisto dei carburanti restano anche valide le carte (ricaricabili o meno) ed i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti con medesima aliquota Iva quando la cessione/ricarica è documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017. La fatturazione elettronica è conosciuta anche come E-fattura.

L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati con uno degli strumenti di pagamento ammessi dal provvedimento tranne il denaro contante.

Normativa scheda carburante fino al 30 giugno

Come già detto precedentemente, dal 1° luglio 2018, anche a seguito di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, ci saranno modifiche a quella che è la disciplina e le regole relative all’acquisto dei carburanti e alla tenuta delle relative schede carburanti.

Cosa prevede la normativa prima del 1 luglio 2018. Ricordiamo che la disciplina in vigore fino al 1 luglio 2018  in materia di acquisto carburanti e lubrificanti prevede che per scaricare il relativo costo e l’IVA bisogna adottate in alternativo:

  • la tenuta delle schede carburante;
  • effettuare i pagamenti mediante mezzi di pagamento idonei a giustificare il pagamento stesso.

Infatti in base all’art. 1 del citato DPR 444/97, la corretta documentazione dell’acquisto di carburante passa fino al 30 giugno 2018 attraverso due modalità:

  • mentre il comma 1 di tale articolo prevedeva che: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all'imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato (scheda carburante ndr)”,
  • il successivo comma 3-bis (introdotto dal D.L. n. 70/2011 c.d. decreto sviluppo) stabiliva che: “In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.

Quindi per la deduzione del costo e della detrazione dell’IVA i contribuenti possono secgliere fino al 30 giugno 2018 scegliere tra:

  • la tenuta delle schede carburante con la quale i pagamenti potevano essere effettuati utilizzando qualsiasi modalità tranne i pagamenti in contanti;
  • il pagamento esclusivamente mediante l’uso di carte di credito, carte di debito o carte prepagate che esentava dalla tenuta delle schede carburante.

Normativa fatturazione elettronica carburante 2018

Dal 1° luglio 2018 tali modalità, alternative tra loro, non potranno più essere utilizzate e la normativa di riferimento da utilizzare in relazione all’acquisto dei carburanti e dei lubrificanti sarà quella contenuta negli artt. 19 bis 1 e 22 del DPR n.633/72.

Analizzando separatamente tali articoli troviamo che l’art. 19 bis 1 al 1 comma lett. d) stabilisce che: “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate”.

Mentre l’art. 22, disciplinante il commercio al minuto, stabilisce che: “Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

Leggendo tali articoli pare abbastanza chiaro che per poter detrarre l’Iva relativa all’acquisto di carburante i soggetti passivi IVA dovranno necessariamente:

  • richiedere la fattura elettronica;
  • effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate e cioè mediante una delle modalità di pagamento previste nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 ne cioè pagare.

Per poter detrarre correttamente l’IVA tali condizioni devono verificarsi entrambe e quindi non sono alternative tra di loro come invece accadeva in passato.

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