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Fatture elettroniche utilizzate da Fisco e Guardia di finanza per 8 anni

Il Decreto Fiscale 2020 contiene una norma che consente all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanzia di memorizzare e utilizzare, per 8 anni, tutti i dati contenuti nei file XML delle fatture elettroniche per “funzioni di polizia economica e finanziaria” e per “le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”. La memorizzazione e l’utilizzo è consentito sia per i dati fiscali che per i dati descrittivi in fattura “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento”. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Il Decreto fiscale 2020 contiene una serie di misure di contrasto all’evasione fiscale e tra queste una serie di novità in materia di fattura elettronica. Una delle norme introdotte riguarda l’Utilizzo dei file delle fatture elettroniche che saranno memorizzati per 8 anni presso l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per funzioni di polizia economica e finanziaria e per controlli fiscali.

Il Decreto Legge  26 ottobre 2019, n. 124, meglio come Decreto Fiscale 2020, in vigore dal 27 ottobre 2019, contenente le "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", all'art. 14 tratta la nuova norma di "Utilizzo dei file delle fatture elettroniche" ossia i cosiddetti file XML di ogni fattura elettronica.

L'art. 14 del D.L. 124/2019 aggiunge un comma 5-bis ed un comma b-ter all'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015:

"5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".

Fatture elettroniche memorizzate e utilizzabili per 8 anni

La norma prevede esplicitamente che i file XML delle fatture elettroniche restano memorizzati ed utilizzabili fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Per intenderci se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi 2020, relativa all'anno d'imposta 2019, il Fisco terrà memorizzati i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre 2028.

Controlli fiscali su tutti i dati contenuti nelle fatture elettroniche

La norma prevede che i file XML delle fatture elettroniche possono essere utilizzati sia per funzioni di polizia economica e finanziaria, che per attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.

La norma conferma che è prevista sia la memorizzazione che l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche, con tutti i dati in esso contenuti, quindi i dati fiscali ma anche i dati descrittivi della fattura.

Nella relazione illustrativa del Decreto Fiscale 2020 viene confermato che è prevista "la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti, compresi quelli di cui all’articolo 21 del d.P.R. 633 del 1972, comma 2, lettera g), per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, in quanto tali attività rappresentano un compito di interesse pubblico e sono connesse all'esercizio delle missioni istituzionali della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle entrate, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679″.

Ciò significa che l'Amministrazione finanziaria potrà avere contezza per 8 anni dei dati inseriti nelle e-fattura, a prescindere dalla circostanza che il contribuente abbia effettuato l'adesione al servizio offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Controlli fiscali e su tutte le forme di illegalità

Fino al 26 ottobre, infatti, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza poteva utilizzare i predetti file XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 127 del 2015.

Il Decreto Fiscale 2020 la possibilità di utilizzare l'importante patrimonio informativo per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate al Corpo dal D.Lgs. n. 68 del 2001, potenziando l’attività di contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.

Inoltre, per una più generale finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, prodromica a meglio orientare l’attività ispettiva di natura amministrativa dell’Amministrazione finanziaria, la medesima possibilità di accesso all'intero set di dati presenti nelle fatture elettroniche viene consentita anche all’Agenzia delle Entrate, oltreché alla Guardia di Finanza.

Fatture elettroniche: il nodo privacy

Vista la portata dei dati in possesso della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, la norma prevede una interazione con il Garante della Privacy per l'adozione delle misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. In che modo? prevedendo misure di sicurezza riguardo ai dati.

Ma con la conferma che tutti i dati restano memorizzati ed utilizzabili per controlli fiscali. 

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