Flat tax 2020: imposta sostitutiva fino a 100 mila euro di ricavi
La legge di Bilancio 2019 oltre a modificare il precedente regime forfettario destinato alle persone fisiche, imprenditori ed esercenti arti e professioni in possesso di partita Iva, introduce un’ulteriore novità: la Flat tax 2020, ossia un nuovo regime forfettario a partire dal 1 gennaio 2020.
Si tratta della possibilità di applicare un’imposta sostitutiva alle imposte sui redditi e all’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non rientrano nel regime forfettario che, ricordiamo, ha come nuovo limite di ricavi 65.000 euro.
Tale misura che è detta anche Flat tax, avrà avvio dal 1° gennaio 2020 e riguarderà gli imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
Tali soggetti che non rientrerebbero nel regime forfettario “esteso”, potranno beneficiare di un regime alternativo con imposta sostitutiva fissata al 20 per cento e esenzione sia dall’Iva che dalla ritenuta d’acconto.
Vediamo nello specifico come funziona.
Flat tax 2020: imposta sostitutiva al 20 per cento
La Legge di Bilancio 2019, introduce per le persone fisiche, imprenditori ed esercenti arti o professioni in possesso di partita Iva la possibilità di tassare il proprio reddito con un’imposta sostitutiva rispetto all’imposta sul reddito.
Nello specifico l’art. 17 della legge di bilancio 2019 stabilisce quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l’aliquota del 20 per cento”.
Quindi, stando a questa norma, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno ricavi o compensi compresi tra i 65.001 ed i 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva del 20 per cento.
Tale imposta è sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento.
L’imposta sostitutiva al 20 per cento troverà applicazione dal 2020 e riguarderà i soggetti che non rientrano nel regime forfettario “esteso”, cioè quello con limite massimo di ricavi/compensi 65 mila euro.
Flat tax: determinazione dei compensi
Per avere una corretta determinazione dei ricavi e dei compensi da considerare ai fini della possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 20 per cento, rispetto alle imposte sui redditi e Irap, va seguito quanto detto dal comma 18 art.1 della legge di Bilancio 2019.
Il comma 18 infatti stabilisce le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito.
In particolare, per individuare tali soglie:
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50);
- ove il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Quindi i soggetti che esercitano contemporaneamente più attività, determinano il limite dei ricavi e dei compensi come la somma dei ricavi e compensi relativi alle varie attività esercitate.
Flat tax 2020: soggetti esclusi
Le cause di esclusione dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento per ricavi e compensi tra i 65.001 e 100 mila euro, sono elencate al comma 19 dell’art.1 Legge di Bilancio 2019.
Nello specifico sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Flat tax 2020: come applicare l’imposta sostitutiva
La Legge di Bilancio 2019, al comma 20 dell’art.1, stabilisce che i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva al 20 per cento in quanto hanno ricavi o compensi compresi tra i 65.001 ed i 100 mila euro, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
Tuttavia, è compito dei contribuenti rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Inoltre, come già avviene per i contribuenti forfettari, le persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva non devono effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge, ma sono obbligati, ad indicare in dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva fissata al 20 per cento, sono esonerati anche dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Quindi l’esonero vale sia per l’Iva che per la ritenuta d’acconto.
In materia di Iva, infatti il comma 22 della legge di Bilancio 2019, dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche:
- esonera dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario introdotto dalla legge 190/2014 e modificato dalla Legge di Bilancio 2019;
- obbliga alla fatturazione elettronica come previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127. A differenza dei forfettari che sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.