Fondo di Tesoreria Inps: il versamento TFR delle aziende con almeno 50 dipendenti
La legge Finanziaria del 2007 ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”, ossia il Fondo di Tesoreria INPS. Si tratta di un fondo presso l’Inps dove confluiscono i trattamenti di fine rapporto di aziende di medie o grandi dimensioni. Sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro del settore privato con almeno 50 addetti, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Il Fondo di Tesoreria è finanziato da un contributo ad una quota, maturata da parte del lavoratore del settore privato e non destinata alle forme pensionistiche complementari. Il Fondo garantisce ai lavoratori del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto, secondo l’art. 2120 c.c., per la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo stesso. Si tratta quindi del trasferimento del TFR, per il quale comunque il lavoratore ha optato per la permanenza in azienda, al Fondo di Tesoreria dell’Inps, che si sostituisce al datore di lavoro nella erogazione futura, alla conclusione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento.
Il contributo dovuto dal datore di lavoro a titolo di TFR al Fondo di Tesoreria assume la natura di contribuzione previdenziale, quindi essendo equiparato ai contributi obbligatori normalmente dovuti dai datori di lavoro (quota a carico dei lavoratori e quota a carico aziendale), si applica la stessa normativa ai fini dell’accertamento e della riscossione.
SOMMARIO:
Datori di lavoro obbligati
Calcolo 50 dipendenti
Quando è dovuto il contributo
Base imponibile e modalità di versamento al Fondo Tesoreria
Prestazioni erogate dal Fondo Tesoreria
Datori di lavoro obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria
La specifica disciplina relativa al Fondo di Tesoreria trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo tutti i datori di lavoro
del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico. Ai fini della loro individuazione la norma pone due specifici requisiti:
- Appartenenza al settore privato del datore di lavoro;
- Limite dimensionale di almeno 50 addetti.
Per quanto riguarda l’appartenenza al settore privato, si intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di “ente pubblico economico” e con riferimento agli stessi dipendenti. Non sono ricompresi nel “settore privato” e, quindi, sono esclusi dall’applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per quanto riguarda il limite dimensionale del datore di lavoro, come abbiamo detto il datore deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007 precisa che nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro.
Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.
Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Il calcolo del limite dimensionale di 50 dipendenti
L’obbligo di versamento del TFR, non destinato alla previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria Inps scatta per i datori di lavoro con almeno 50 addetti. A questo punto assume rilevanza il computo dei lavoratori a tal fine. Ai fini della determinazione del requisito occupazione, si deve prendere a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività (per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006) oppure nell’anno solare 2006 (per le aziende in attività al 31/12/2006). Inoltre si considera la struttura aziendale complessivamente considerata, a prescindere dal numero di unità o filiali cui la stessa è articolata. Alcune tipologie di lavoratori non rientrano nel computo e non sono destinatari del versamento del TFR al Fondo Tesoreria. Sono ad esempio coloro che hanno un contratto a termine inferiore a 3 mesi, ed altri.
Per quanto riguarda il calcolo della soglia di 50 dipendenti, si prende in considerazione la forza lavoro, si sommano le giornate lavorate nell’anno di tutti i lavoratori, ivi compreso quelli part-time, e si determina la media annuale attraverso il divisore 312 (giornate). Le variazioni aziendali non sono determinanti, una volta stabilito che l’azienda ha più di 50 dipendenti, la riduzione del personale ad una soglia inferiore ai 50 non determina la fine dell’obbligo di versamento al Fondo Tesoreria.
Per tutte le informazioni relative ai lavoratori computati, ai lavoratori esclusi dal calcolo, al sistema di calcolo ivi compreso un esempio di calcolo stesso, e per tutte le informazioni relative alle variazioni societarie vedremo l’approfondimento su Fondo Tesoreria: calcolo del limite dimensione di 50 dipendenti.
Quando è dovuto il contributo al Fondo di Tesoreria
TFR versato al Fondo Tesoreria o al Fondo pensione della previdenza complementare. Per i lavoratori assunti entro il 31 dicembre 2006, che abbiano conferito una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dal 1° gennaio 2007 e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR1), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR1) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale.
Nessun versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero TFR maturando a forme pensionistiche complementari. Lo stabilisce l’Inps in un messaggio del 2007.
Per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano, espressamente o tacitamente – la propria volontà di destinare l’intero TFR a forme pensionistiche complementari, il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è comunque dovuto per il periodo di paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta espressa (compilazione del TFR2), ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso.
Per gli stessi lavoratori che entro sei mesi dalla data di assunzione, manifestano la propria volontà di destinare una quota di TFR alla previdenza complementare il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta (compilazione del TFR2), mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta (compilazione del TFR2) il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale.
Contributo al Fondo Tesoreria: base imponibile e modalità di versamento
La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo (TFR da destinare a Fondo di Tesoreria) è quella determinata per ciascun lavoratore secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, e quindi non trovano applicazione le ordinarie previsioni in materia di individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Emolumenti inclusi. Essa comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Si tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in base alla consolidata giurisprudenza, “tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera occasione contingente per la loro fruizione”.
Voci escluse. Sono dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro. Al fine di valutare la non occasionalità dei compensi, nell’ambito della nozione legale di retribuzione di cui all’articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità dell’evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite. Sono fatte salve ai fini del calcolo del contributo eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale, la retribuzione utile ai fini del calcolo TFR.
Si precisa che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli accantonamenti. Pertanto l’esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.
Quota TFR a Fondo di Tesoreria in caso di Cassa integrazione guadagni. In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all’articolo 2110 del codice civile e in caso di sospensione totale o parziale assistita dalla Cassa integrazione guadagni, deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività di lavoro.
Calcolo quota TFR da accantonare. La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l’importo della retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria. Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 del codice civile), riferita al periodo di paga interessato. Tale importo dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto, per i lavoratori destinatari, il contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge 297/1982 (contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell’anno. La quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.
Con riguardo al contributo dello 0,50% di cui sopra, si precisa altresì che la detrazione trova applicazione anche per i dirigenti industriali e che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, in sede di determinazione del contributo da portare in detrazione, il datore di lavoro terrà conto della misura di detto contributo effettivamente versata.
Rivalutazione TFR versato al Fondo Tesoreria e imposta sostitutiva. La rivalutazione del TFR versato al Fondo Tesoreria viene effettuata alla fine di ciascun anno (ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro) a carico del Fondo stesso. Il datore di lavoro resta invece obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva che grava sulle rivalutazioni del TFR a far tempo dall’anno 2001. Tale obbligo riguarda sia la rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso l’azienda, sia quella maturata presso il Fondo di Tesoreria. Il datore di lavoro provvederà successivamente a conguagliare l’importo versato a titolo di imposta sulle rivalutazioni della quota di accantonamento maturato presso il Fondo nella denuncia mensile, compensando il relativo credito con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
Modalità di versamento al Fondo Tesoreria. Il versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (quindi entro il 16 del mese successivo, tramite F24. Versamento a cura del datore di lavoro) e ai fini dell’accertamento e della riscossione dello stesso troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria. Si precisa che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria
Il Fondo Tesoreria eroga il TFR e le relative anticipazioni con le modalità previste dall’art. 2120 del codice civile, che disciplina appunto il trattamento di fine rapporto. Quindi le prestazioni erogate sono uguali a quelle in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che hanno lasciato il TFR in azienda. Quindi si ha diritto al TFR alla fine del rapporto di lavoro, o alle anticipazioni secondo quanto previsto dalla normativa.
Il lavoratore deve presentare la domanda per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) o la richiesta di anticipazione del TFR direttamente al datore di lavoro, che provvederà a liquidare le prestazioni anche per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria, salvo poi conguagliare il Fondo. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, quindi eventuale quota di TFR di pertinenza del datore di lavoro più quota spettante al Fondo.
In alcuni casi invece l’erogazione viene effettuata direttamente dal Fondo Tesoreria. Per maggiori informazioni su tutte le prestazioni erogate dal Fondo Tesoreria, sulle modalità di presentazione della domanda, sui casi in cui scatta l’erogazione diretta, vediamo l’approfondimento sulle prestazioni erogate dal Fondo Tesoreria.