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L’anticipazione del Tfr per spese sanitarie, acquisto prima casa e congedi

I lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio possono chiedere al datore di lavoro un anticipazione del trattamento di fine rapporto fino al 70% nei seguenti casi: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari; acquisto della prima casa, anche per i figli; astensione facoltativa per maternità; congedi per la formazione. Necessaria una richiesta, vediamo tutti gli aspetti e quando l’azienda può negare l’anticipo.
A cura di Antonio Barbato
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anticipo tfr ai dipendenti privati

AGGIORNATO ALL'ANNO 2015 – La legge prevede la possibilità, per il lavoratore in possesso di una determinata anzianità di servizio, di ottenere, nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione di un’anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) complessivamente accantonato a quella data, se la richiesta fatta al datore di lavoro è giustificata da un motivo previsto dalla legge stessa.

L’art. 2120 del codice civile, al comma 8, disciplina l’anticipazione del TFR: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta”. Quindi i lavoratori dipendenti possono richiedere un anticipo fino al 70% dopo 8 anni di lavoro presso il proprio datore di lavoro. Ovviamente il 70% del TFR maturato fino a quella data.

Il comma 8 disciplina anche i limiti alle richieste di anticipazione del TFR dei dipendenti stabilendo che “Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo (ossia coloro che hanno 8 anni di servizio), e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”. Per maggiori informazioni vediamo quando l'anticipo del TFR è un diritto del lavoratore.

L'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Il codice civile disciplina l'anticipazione del TFR, quindi quando è un diritto del lavoratore e in quali casi il datore di lavoro può negare l'anticipo. Ma lo stesso comma 8 dell'art. 2120 del codice civile stabilisce un passaggio importantissimo perché consente a lavoratore e datore di lavoro di accordarsi sull’anticipo del TFR: “condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”. Ciò significa che aldilà della normativa che descriviamo in questo articolo, se il datore di lavoro è d'accordo, l'anticipo del TFR può essere sempre concesso. Per maggiori informazioni vediamo l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore per l'anticipo del TFR.

Eventi che giustificano la richiesta di anticipazione TFR. Sempre l’art. 2120 del codice civile stabilisce che “La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (atto notarile non più necessario, basta l’acquisto in itinere);
  • spese durante l’astensione facoltativa per maternità;
  • spese durante i congedi per la formazione extralavorativa o per la formazione continua.

Si tratta quindi degli unici casi in cui l’anticipazione può essere concessa al lavoratore, secondo quanto disposto dal codice civile per i primi due casi, e dall’art. 7 comma 1 della legge n. 53 del 2000 per i secondi due casi. E’ stata infatti proprio la legge del 200 ad aver introdotto  queste due ulteriori possibilità che legittimano la richiesta dell’anticipazione del TFR, per i lavoratori a tempo indeterminato.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. L’importo dell’anticipazione, come abbiamo visto, ammonta ad un massimo del 70% del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato fino alla data della richiesta.

SOMMARIO:

Spese sanitarie
Acquisto prima casa
Astensione facoltativa e per la formazione continua
Azienda nega anticipazione
Il ruolo dei CCNL

Anticipazioni TFR per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L’anticipazione del trattamento di fine rapporto (o liquidazione) può essere concessa nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta per delle spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le spese sanitarie che danno diritto all’anticipazione sono anche quelle sostenute a favore dei propri familiari.

I requisiti richiesti sono quelli della straordinarietà e della necessità, quindi la struttura pubblica deve riconoscere che la terapia o l’intervento siano necessari, nonché accertarne l’importanza e la delicatezza, da un punto di vista sanitario ed economico. Necessaria quindi un’attestazione Asl.

La Cassazione con una sentenza del 1990 ha stabilito che il requisito della straordinarietà, che è distinto da quello della necessità ma che deve con esso concorrere, deve essere inteso in un’accezione che non è limitata a terapie od interventi di rilievo assoluto (si pensi ai trapianti di organo), ma comprende anche le terapie od interventi che abbiano rilievo, per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico, in relazioni alle condizioni, anche psicofisiche, del lavoratore.

E’ evidente quindi che se l’intervento ha un costo considerevole, o è riconosciuto delicato dalla valutazione della struttura pubblica, l’azienda deve autorizzare l’erogazione dell’anticipazione sul TFR. Non rileva che il trattamento sanitario possa essere o meno praticato nelle strutture pubbliche.

Inoltre, ai fini della concessione, non è necessario che il lavoratore abbia preventivamente provveduto al pagamento delle cure né che presenti fatture o preventivi. Il lavoratore, se ricorrono le condizioni previste, può pretendere l’anticipo del 70% del TFR maturato, anche qualora la spesa effettivamente da sostenere sia inferiore all’importo dell’anticipazione. Tra le spese sanitarie, comunque, possono rientrare, se necessaire, anche le spese di viaggio o di assistenza di un familiare, ossia i cosiddetti oneri accessori.

Anticipo del TFR per acquisto prima casa

Una ulteriore giustificazione per la richiesta di anticipazione del TFR, secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile, è l’acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore e per i propri figli. Ma è bene precisare tutti i casi in cui l’anticipazione è consentita:

  • acquisto della prima casa del lavoratore;
  • acquisto della prima casa da parte del figlio del lavoratori;
  • acquisto per la casa a nome del coniuge in comunione dei beni;
  • acquisto tramite partecipazione ad una cooperativa edilizia;
  • costruzione di immobile sul proprio terreno.

Non è consentito l’anticipo sul trattamento di fine rapporto se la richiesta è per la manutenzione, ristrutturazione o ampliamento della casa di proprietà oppure per la necessità di pagare i debiti per scongiurare l’espropriazione della casa. Non è concessa l’anticipazione per le spese già avvenute dovendo essere, queste spese, successive alla richiesta.

Però ci sono dei casi in cui l'anticipazione è concessa per ristrutturazione dell'abitazione principale. Per maggiori informazioni vediamo l'anticipo TFR per ristrutturazione prima casa.

Quale è la prima casa. La norma intende favorire il lavoratore nell’acquisto della prima casa di abitazione, intendendosi come tale quella dove normalmente vive con il suo nucleo familiare. Quindi si tratta dell’abitazione principale. Per quanto riguarda altri aspetti, non assume alcuna rilevanza l’ubicazione della casa, non c’è alcun limite geografico rispetto al luogo di lavoro ovviamente.

L’acquisto dell’abitazione principale del figlio. L’acquisto della prima casa di abitazione è agevolata con la possibilità di richiedere l’anticipazione sul TFR. Tale diritto del lavoratore è esteso dalla legge anche all’acquisto della prima casa di abitazione per i figli, ossia quando l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto venga giustificato dalla necessità di quest’ultimo di disporre del relativo importo, donato dal genitore lavoratore ovviamente. La norma riguarda anche il caso di acquisto della casa per il figlio che si stacca dalla famiglia di origine, anche se la famiglia è già proprietaria di altra casa.

Atto notarile ed acquisto in itinere. Il comma 6 dell’art. 2120 del codice civile richiama l’atto notarile “acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile”. Particolare attenzione quindi sulla documentazione probatoria. La sentenza della Corte Costituzionale n. 142 del 5 aprile 1991 ha dichiarato l’incostituzionalità del richiamo all’atto notarile, in considerazione del fatto che l’anticipazione è proprio lo strumento funzionalmente rilevante sotto il profilo finanziario per poter stipulare l’atto medesimo al fine della negoziazione commerciale.

Ossia, per il lavoratore l’anticipazione è economicamente decisiva per l’acquisto della casa ed è proprio per le esigenze economiche che viene richiesto l’anticipo del TFR. Ne consegue che in seguito alla sentenza, il diritto all’anticipazione sussiste nel caso di acquisto in itinere, ossia in corso di perfezionamento, come la partecipazione ad una cooperativa edilizia, la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita, l’inizio di costruzione di immobile sul proprio terreno o altra documentazione analoga che dimostra l’avviamento dell’acquisto della prima casa.

Anticipazione TFR per spese durante l’astensione facoltativa e i congedi per la formazione

Oltre ai due casi previsti dall’art. 2120 del codice civile (anticipazioni TFR per spese sanitarie e per l’acquisto della prima casa), la legge n. 53 del 2000 prevede ulteriori due casi in cui l’anticipazione sul TFR può essere autorizzata dai datori di lavoro. Si tratta delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi introdotti e disciplinati dalla legge n. 53 stessa.

Per effetto dell’art. 7 comma 1 della legge n. 53 del 2000, la circolare n. 85 del Ministero del Lavoro elenca i casi in cui è ammessa l’anticipazione. E’ stata accordata la possibilità di richiedere il beneficio dell’anticipazione TFR ai lavoratori a tempo indeterminato che:

  • quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgono del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino;
  • abbiano presentato la domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
  • partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.

Alle tre ipotesi aggiuntive, si applicano le regole e le condizioni contemplate in riferimento alle ipotesi originariamente previste dal comma 8 dell’art. 2120 del codice civile, ossia la maturazione di almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il contenimento dell’anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta nonché entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.

Una sola anticipazione nel rapporto di lavoro. Poiché l’anticipazione TFR, sia per le ipotesi previste dell’art. 2120 del codice civile che per le ipotesi previste dalla legge n. 53 del 2000, può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, tale limite vige pertanto:

  • nel caso in cui, ottenuta l’anticipazione per una delle causali già previste dall’art. 2120 codice civile, il dipendente in congedo parentale o formativo pretenda di accedere ancora al beneficio per le causali di cui alla legge n. 53 del 2000;
  • nel caso di esercizio dell’uno o dell’altro diritto di assenza introdotti dalla predetta normativa e di utilizzo della relativa anticipazione, se il dipendente si assenta nuovamente per congedo parentale o formativo;
  • in altri termini, se l’anticipazione è stata corrisposta per un congedo a seguito della nascita o adozione o affidamento di un figlio ne è esclusa una ulteriore nel caso di successivo congedo ottenuto per la medesima causa.

La norma è intesa ad agevolare, attraverso un supporto economico l’assolvimento della funzione genitoriale o la promozione professionale dei dipendenti, tenuto conto della riduzione o dell’assenza di retribuzione nei casi di congedi parentali o formativi, a tratto generale ne deriva l’immediata sussistenza del nesso di causalità tra l’esercizio del diritto di assenza, dal quale trae origine la necessità di integrazione economica, e la domanda di anticipazione parziale di somme comunque spettanti.

La richiesta economica fatta dal lavoratore al datore di lavoro deve essere misurata nei limiti della sua funzione di integrazione o sostituzione della retribuzione nonché di copertura degli oneri contributivi per l’eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, sempreché detto onere economico sia documentato contestualmente alla domanda di anticipazione.

Per quanto riguarda i termini per la richiesta di anticipazione, essa deve essere presentata per iscritto entro i termini previsti dagli artt. 3, comma 2, e 5, comma 4, della legge n. 53/2000, e cioè:

  • entro un termine non inferiore a 15 giorni prima dell'inizio dell'assenza, nel caso di astensione facoltativa o per malattie del bambino;
  • ovvero a 30 giorni nel caso di congedo formativo (salva la facoltà di avanzare l'istanza entro termini più ampi).

La condizione necessaria e sufficiente per la documentazione è quella di indicare all’atto della richiesta scritta, da presentare al datore di lavoro, la data di inizio del congedo in ordine al quale la legge riconosce il diritto di richiedere l’anticipo. In particolare, per consentire l’adempimento dell’obbligo di corrispondere l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo, precisa il Ministero nella circolare, si ritiene che i suddetti termini minimi debbano essere rigorosamente osservati dai lavoratori aventi diritto.

Tuttavia, gli aventi diritto hanno ovviamente la facoltà di richiedere congedo e anticipazione anche con un intervallo temporale maggiore, rispetto alla data di inizio dell’assenza, dei quindici giorni (nel caso di congedo parentale) o dei trenta giorni (nel caso di congedo formativo).

Infine, per quanto concerne la documentazione da produrre a corredo della richiesta di anticipazione, il Dicastero, ferma la necessità di documentare gli oneri da sostenere che incidono sulla misura dell'anticipazione, ritiene necessaria e sufficiente l'indicazione della data di inizio del congedo, anche per permettere al datore di lavoro di corrispondere l'anticipazione stessa unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio dell'assenza.

Quando l’azienda può negare l’anticipazione del TFR

La legge pone dei limiti all’erogazione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. Il comma 7 dell’art. 2120 del codice civile stabilisce che “le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo (ossia coloro che hanno 8 anni di servizio), e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti”. Dalla formulazione della legge si evince che i datori di lavoro con meno di 25 dipendenti sono esclusi dalla normativa relativa alle richieste da soddisfare annualmente, quelle con più di 25 dipendenti nel rispetto dei limiti di cui sopra, sono obbligate a concedere le anticipazioni.

La scelta va effettuata secondo criteri di priorità, stabiliti dal CCNL in alcuni casi. Vediamo tutti i casi in cui la richiesta di anticipazione TFR presentata dai lavoratori può essere negata dal datore di lavoro. Per maggiori informazioni vediamo quando l’azienda può negare l’anticipazione TFR.

Calcolo dell’anticipazione del TFR

L'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR), come abbiamo detto, può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L’importo dell’anticipazione richiesto dal lavoratore non può superare il 70% del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato fino alla data della richiesta. L’anticipazione deve essere conteggiata con riferimento alla data dell’istanza del lavoratore. Per quanto riguarda il pagamento, esso avviene con la prima retribuzione successiva alla richiesta.

Per quanto riguarda il conteggio dell’anticipazione, esso segue il sistema di calcolo del TFR, quindi si deve tener conto del TFR maturato sino al 31 dicembre dell’anno precedente, della relativa rivalutazione secondo coefficienti Istat, oltre di quanto maturato fino alla data della richiesta. Da tale somma dovrà essere dedotta la trattenuta dello 0,50% sull’imponibile previdenziale dell’anno ed essere assunta una percentuale non superiore al 70% dell’importo residuale.

Sulla somma anticipata non viene più calcolata la rivalutazione annuale secondo i coefficienti Istat, quindi deve essere detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile, ossia il decesso del lavoratore,  la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

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