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Furto dell’auto acquistata con la legge 104/1992: cosa succede con il Fisco

In caso di furto dell’auto acquistata con la legge 104 del 1992 il contribuente ha diritto al riacquisto usufruendo sia delle agevolazioni fiscali previste ai fini Irpef (detrazione d’imposta del 19%) che ai fini IVA, anche se l’acquisto del nuovo veicolo avviene prima dei 4 anni previsti dalla normativa. Va presentata la denuncia di furto al concessionario. Vediamo cosa prevede una circolare dell’Agenzia delle Entrate.
A cura di Antonio Barbato
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furto auto disabile

Alcuni importanti precisazioni arrivano dall’Agenzia delle Entrate in materia di agevolazioni per l’acquisto di auto per disabili, nel caso in cui avvenga il furto dell’autoveicolo acquistato con la legge 104/1992. Dalla detrazione fiscale del 19% sul costo sostenuto all’Iva pagata al 4%, il Fisco concede un acquisto di veicoli agevolato una volta ogni quattro anni. In una circolare viene confermato però che il riacquisto dell’auto a seguito di furto subito comporta il riconoscimento dell’agevolazione, in quanto l’evento furto non dipende dalla volontà del disabile. E quindi c’è una deroga al quadriennio.

Le agevolazioni per l’acquisto di auto. Tra le agevolazioni fiscali che spettano al portatore di handicap ci sono quelle per i veicoli acquistati. Essa consiste nella possibilità di fruire di una detrazione d’imposta del 19% ai fini Irpef sul costo d’acquisto, ma anche la possibilità di pagare un’aliquota IVA agevolata al 4%. Le detrazioni fiscali vanno dichiarate nel rigo E4 – “Spese veicoli per persone con disabilità” del modello 730.

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Ai fini dell’IRPEF il riacquisto entro il quadriennio è agevolabile anche nell’ipotesi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo.

Nella circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito anche un altro importante aspetto, ossia se il furto del veicolo integri la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio anche ai fini IVA. Quindi pagare l’iva al 4%, beneficiando di un importante risparmio sul costo dell’auto nuova da acquistare a seguito del furto dell’altra agevolata.

Cancellazione dal PRA per demolizione: spettano le agevolazioni. La premessa dell’Agenzia delle Entrate nel rispondere al quesito è la seguente: “Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA per demolizione”.

L’ipotesi del furto: ai fini Irpef spetta la detrazione anche prima del quadriennio. Un ulteriore precisazione dell’Agenzia delle Entrate riguarda l’Irpef e quindi la detrazione fiscale del 19% spettante al disabile: “Ai fini dell’IRPEF, l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede, altresì, che il disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stata rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione”.

Analoga previsione non è contemplata ai fini dell’IVA, atteso che l’art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, per effetto del rinvio alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 97 del 1986, ammette il superamento del limite dei quattro anni nella sola ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA.

Spetta il riacquisto con l’iva al 4%: perché il furto non dipende dalla volontà del disabile. L’Agenzia delle Entrate risponde prima di tutto sull’evento furto: “Il periodo dei quattro anni è previsto al precipuo fine di evitare un uso improprio delle suddette agevolazioni fiscali, con acquisto dei beni e successiva cessione a vantaggio di soggetti privi dei requisisti richiesti dalla normativa agevolativa. Nel caso di furto del veicolo la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile e, quindi, non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell’agevolazione”.

La conclusione dell’Agenzia: “Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto”.

Cosa presentare al concessionario per l’acquisto del nuovo veicolo: “A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA”.

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