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Gestione separata: le aliquote Inps 2014 per il versamento dei contributi

La Legge di Stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive per il calcolo degli importi dei contributi da versare a partire dall’anno 2014: sale al 28,72% la percentuale di contribuzione per i collaboratori a progetto. L’Inps con una circolare comunica anche il massimale e il minimale. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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aliquote collaboratori con contratto a progetto

La Legge di Stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive della Gestione Separata per l’anno 2014. Sono stati previsti degli aumenti della percentuale di contributi da versare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. L’aumento segue quello della Legge Fornero. L’aliquota per i collaboratori a progetto sale al 28,72%. L’Inps con una circolare fa il punto della situazione e comunica quali sono le aliquote contributive, di computo, il massimale ed il minimale di reddito per l’anno 2014. E i particolari casi relativi ai compensi corrisposti ai collaboratori a progetto entro il 12 gennaio 2014.

Le modifiche della Legge di Stabilità 2014. La circolare n. 18 del 4 febbraio 2014 così recita: “L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), ai commi 491 e 744, ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014 sulla scorta del combinato disposto dell’articolo 2, comma 57, della legge Fornero, legge n. 92 del 2012 e dell’art. 46 bis, comma 1, lettera g) del Decreto Legge n. 83 del 2012.

Il comma 491 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia elevata al 22 per cento.

Il successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27 per cento.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, rimane immodificata la disposizione del già citato art. 46 bis, comma 1, lett. g) della legge n.134/2012, che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28 per cento. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, etc.).

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento”.

Aliquote Gestione separata anno 2014. Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:

Liberi Professionisti:

  • 27,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
  • 22,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. 

Collaboratori a progetto e figure assimilate:

  • 28,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (28,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
  • 22,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. 

Ripartizione dell’onere contributivo tra datore di lavoro e collaboratore a progetto, e modalità di versamento. La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Chi deve effettuare il versamento dei contributi dovuti. Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (datore di lavoro committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico (per i titolari di partita IVA). Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2013, primo acconto 2014 e secondo acconto 2014). 

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014. Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti, di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c bis, i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013. 

Massimale annuo di reddito. L’Inps nella circolare fissa anche l’importo del massimale: “Le predette aliquote del 27,72, del 28,72 e del 22,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2014 è pari a euro 100.123,00”. 

Minimale per l’accredito contributivo. Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, l’Inps comunica che per l’anno 2014 detto minimale è pari ad euro 15.516,00. 

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento o del 28,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 (di cui 4.189,32 ai fini pensionistici) e ad euro 4.456,19 (di cui 4.344,48 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. Infatti l’art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce “In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare  sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti  temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno”.

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