Guida sulla normativa del lavoro notturno
NORMATIVA SUL LAVORO NOTTURNO AGGIORNATA ALL'ANNO 2014 E 2015 – Quando l’orario di lavoro giornaliero cade in fasce orarie considerate “notturne” dalla legge o dai contratti collettivi si parla di lavoro notturno. La legge disciplina il lavoro notturno e tutela i lavoratori nel caso svolgano la propria attività lavorativa o parte di essa, durante le ore notturne.
Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 all’art. 1 dà la definizione del lavoro notturno, o meglio definisce il periodo notturno e il lavoratore notturno. Viene inteso come periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (dalle 24 alle 5)”.
Viene poi definito lavoratore notturno “qualsiasi lavoratore che svolge durante il periodo notturno:
- Almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
- Almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dal contratto collettivo. E in assenza di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (e tale limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale)”;
Le due ipotesi appena descritte sono alternative, quindi può essere definito lavoratore notturno anche il lavoratore che non sia impiegato durante il periodo notturno “in modo normale”, ma anche in via eccezionale almeno 80 giorni lavorativi nell’arco di un anno (circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005).
Così come è considerato lavoratore notturno, se non previsto dal contratto collettivo, anche qualsiasi lavoratore che presta l’attività lavorativa per almeno 3 ore nella fascia oraria considerata tra le ore 24 e le 5 per un minimo di 80 giorni.
Il limite legale delle 80 giornate per ogni anno è stato posto per tutelare la salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore in relazione all’attività da questo effettivamente svolta, ne consegue che il periodo in questione deve calcolarsi dall’inizio del rapporto di lavoro, in modo tale che per ogni effettivo anno di durata del rapporto, e non in relazione ad altri periodi di tempo convenzionalmente considerati (es. anno di calendario), il lavoratore abbia la garanzia di non dover prestare più di 80 giornate di lavoro notturno. Lo stabilisce la Cassazione.
Massimo 8 ore di lavoro. L’orario del lavoro notturno, l'orario dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore medie nell’arco delle 24 ore (art. 13 del D. Lgs. 66/2003), calcolate dal momento di inizio della prestazione lavorativa. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che per calcolare tale limite bisogna effettuare una media tra le ore lavorate e non lavorate, anche su un periodo settimanale e che il rapporto deve essere pari ad un terzo. Per i lavoratori part time, il limite deve essere riproporzionato, vista la ridotta prestazione lavorativa.
Nel settore della panificazione non industriale (quindi le panetterie ad esempio) la media giornaliera del lavoro notturno va riferita alla settimana lavorativa, lo prevede il D. Lgs. n. 66 del 2003.
La disciplina sul lavoro notturno non si applica per i dirigenti, il personale direttivo, il personale viaggiante del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e gli altri lavoratori che dispongono del potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro.
Lavoro notturno nel settore autotrasporto. Per gli addetti alle attività di autotrasporto, il lavoro notturno è costituito dalle prestazioni espletate durante la notte, ossia per un periodo di almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra mezzanotte e le 7 del mattino. In caso di lavoro notturno, l’orario giornaliero non può superare le 10 ore ogni 24 ore. Deve considerarsi irregolare la prestazione di lavoro che superi il limite delle 10 ore nell’acro di 24 ore qualora si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia notturna sopra indicata.
Lavoro notturno nei contratti collettivi CCNL
Il decreto legislativo dispone l’affidamento alla contrattazione collettiva la definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile dei lavoratori notturni. Analogamente è affidata al contratto collettivo la definizione dei trattamenti economici riconosciuti ai lavoratori notturni, sia nel caso in cui il lavoro notturno è prestato in orario normale, sia il caso di lavoro notturno straordinario, domenicale, festivo e straordinario festivo.
La legge quindi dà potere ai contratti collettivi di disciplinare il lavoro notturno, e più precisamente individuare il periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come valore medio la durata giornaliera del lavoro notturno, la quale incide sul calcolo per le sanzioni in materia di lavoro notturno.
I CCNL stabiliscono infatti nel loro settore di riferimento la fascia oraria entro la quale le prestazioni di lavoro sono considerate lavoro notturno. I contratti collettivi inoltre stabiliscono la riduzione dell’orario di lavoro normale, settimanale e mensile dei lavoratori notturni. Il contratto collettivo disciplina anche il sistema di calcolo della base retributiva di computo e fissa le percentuali spettanti come maggiorazione per lavoro notturno in alcuni casi differenziandole in funzione della qualifica del lavoratore oppure se il lavoro notturno è normale oppure è lavoro notturno straordinario o domenicale, o lavoro straordinario festivo.
Divieti, limitazioni e la sorveglianza sanitaria
La legge prevede dei casi in cui è vietato adibire al lavoro notturno dei lavoratori ed altri casi in cui alcuni lavoratori non sono obbligati a prestare il lavoro notturno. Il lavoratore può esprimere il proprio dissenso in forma scritta almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione. In questo caso il datore di lavoro che impiega tali lavoratori rischia l’applicazioni di sanzioni penali. E’ possibile inoltre accertare l’idoneità al lavoro notturno attraverso le competenti strutture sanitarie. I contratti collettivi possono stabilire i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno, in aggiunta alle prescrizioni di legge.
Per maggiori informazioni su tutti i casi in cui è vietato il lavoro notturno, i casi in cui è facoltativo ed a scelta del lavoratore, vediamo l’approfondimento su divieti e limitazioni nel lavoro notturno.
Sorveglianza sanitaria. In termini di tutela della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve disporre a proprie spese una serie di controlli periodici. La sorveglianza sanitaria è necessaria per valutare eventuali controindicazioni per il lavoratore allo svolgimento del lavoro notturno. I controlli devono essere almeno biennali.
Il datore di lavoro deve garantire durante lo svolgimento di lavoro notturno un adeguato livello di servizi e mezzi di prevenzione e protezione, nonché un’informazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali.
Lavoro notturno: la consultazione sindacale
L’introduzione del lavoro notturno in azienda deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, delle organizzazioni territoriali dei lavoratori per il tramite dell’associazione datoriale. La consultazione va effettuata e conclusa entro 7 giorni. Non è più obbligatorio dal 24 giugno 2008 per il datore di lavoro informare con periodicità annuale la DPL e le organizzazioni sindacali della esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa o compreso in regolari turni periodici.
Lavoro notturno usurante e il pensionamento anticipato
Lo svolgimento di un costante lavoro notturno nella propria vita lavorativa, sia con lavoro interamente notturno che con lavoro a turni comprensivi di turnazione notturna, comporta una maggiore usura del proprio corpo e delle proprie energie psico-fisiche. A tutela del lavoratore ed in considerazione di ciò, il legislatore è intervenuto introducendo un accesso alla pensione agevolato per i lavoratori impiegati nei lavori cosiddetti usuranti.
La pensione di anzianità può arrivare in anticipo di tre anni d’età anagrafica rispetto agli altri lavoratori, fermo restando la maturazione dei requisiti previsti dalle quote dello stesso sistema pensionistico vigente. Vediamo l’approfondimento sul lavoro usurante ed il pensionamento anticipato.
La comunicazione annuale per lavori usuranti alla DPL
L’esecuzione di lavoro notturno svolto in maniera continuativa, o compreso in regolari turni periodici da parte dell’azienda, deve essere comunicata annualmente per via telematica dal datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale o degli intermediari abilitati (Consulenti del Lavoro) alla DPL, la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali.
Sul sito del Ministero del lavoro è possibile reperire il modello LAV-US per espletare questo obbligo di comunicazione. Il datore di lavoro effettua la comunicazione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento e comunica i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le attività usuranti. In caso di svolgimento di lavoro notturno, il datore di lavoro deve comunicare per ogni lavoratore interessato, il numero di giorni che rientrano nel lavoro notturno.
Le sanzioni nel lavoro notturno
Il mancato rispetto della normativa riguardante le 8 ore in media nelle 24 ore come orario massimo per i lavoratori notturni, nonché il superamento del limite di 8 ore di lavoro per ogni periodo di 24 ore, per i lavoratori impiegati in lavoratori che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche e mentali, è punito con una sanzione amministrativa. Le sanzioni diventano di natura penale, quindi con il rischio di arresto per il datore di lavoro, se quest’ultimo omette la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni oppure impiega donne al lavoro in stato di gravidanza, dalle ore 24 alle ore 6, ad esempio, ma anche in altri casi previsti dalla legge. Per maggiori informazioni vediamo tutte le sanzioni nel lavoro notturno.