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I voucher non vanno dichiarati nel modello 730: sono esenti e non fanno reddito

I buoni lavoro o voucher del lavoro occasionale di tipo accessorio sono esenti da imposizione fiscale e quindi non vanno dichiarati nel modello 730, né nel modello Unico persone fisiche. Non sono da computare neanche nel limite di 2.840,51 euro per lo status di familiare a carico. L’esenzione Irpef è estesa anche ai voucher di conciliazione o di servizio.
A cura di Antonio Barbato
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modello 730 buoni lavoro voucher

I buoni lavoro voucher non fanno reddito dal punto di vista fiscale, non sono soggetti a tassazione e quindi non vanno dichiarati nel 730 o nel modello Unico PF, le due dichiarazioni dei redditi che ogni anno i contribuenti sono tenuti a presentare. Pertanto l’incasso netto del lavoratore (7,5 euro per ogni 10 euro di voucher) non va incluso nel reddito complessivo imponibile ai fini Irpef.

Ovviamente, il datore di lavoro ai lavoratori retribuiti con i buoni voucher non deve rilasciare l'ex modello CUD, oggi Certificazione Unica perché il compenso percepito tramite i voucher non è imponibile dal punto di vista fiscale.

Per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata personalmente o tramite Caf, è quindi necessario raccogliere scontrini, fatture, tutta la documentazione necessaria a giustificare le spese sostenute l’anno precedente e che sono oggetto di detrazioni fiscali o deducibilità dal reddito. Ma oltre al conto delle spese è necessario anche reperire i modelli di Certificazione Unica (ex modello Cud) relativi ai rapporti di lavoro avuti nell’anno, nonché le eventuali attestazioni relative ad altri redditi. I buoni lavoro o voucher non vanno recuperati, non vanno considerati per la determinazione del proprio reddito complessivo da dichiarare nel modello 730. O nel modello Unico PF persone fisiche.

I buoni lavoro, i cosiddetti voucher, con i quali si retribuisce il lavoratore nel lavoro occasionale di tipo accessorio, sono un compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale.

Così come già previsto dalla normativa sul lavoro accessorio della Riforma Fornero, anche nel Decreto Legislativo n. 81/2015 del Jobs Act di Renzi è stato confermato, all’art. 49 comma 4 che i buoni lavoro voucher sono esenti da imposizione fiscale: “Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore prestatore di lavoro accessorio”.

Ciò è un aspetto importante per i lavoratori percettori dei voucher. Ciò significa che, entro i limiti previsti di 9.333 euro lordi annui e 7.000 euro netti annui dal 2015 (quindi da non dichiarare nel modello 730/2016 o Unico PF 2016) oppure entro i limiti di 6.740 euro lordi annui e 5.050 euro netti annui nel 2014 (quindi che non andavano dichiarati nel modello 730/2015 o Unico PF 2015), il lavoratore può percepire i voucher senza pagarci le tasse.

Ricordiamo che per le prestazioni di lavoro accessorio si può retribuire il lavoratore con i buoni voucher acquistati presso le rivenditori autorizzati, ivi compreso l’Inps. Possono essere acquistati anche più carnet di buoni, i quali però sono orari, numerati progressivamente e datati, dopo le modifiche della riforma Fornero.

Tale sistema di pagamento, col buono lavoro voucher nominale del valore di 10 euro, di cui 7,5 euro netti in tasca al lavoratore e il restante agli enti previdenziali, è stato introdotto per consentire una retribuzione più legalizzata delle prestazioni di lavoro di tipo occasionale, come può essere una retribuzione di un giovane che lavora durante le vacanze estive. Ulteriore frequente utilizzo dei voucher è nell’agricoltura oppure nelle emergenze di personale nella ristorazione.

Limiti di 5.000 e 2.000 euro ai buoni voucher. Dalla riforma Fornero (la legge n. 92 del 2012) in poi, fino al D. Lgs n. 81/2015 che cambiato la normativa sul lavoro accessorio, inoltre c’è stata una liberalizzazione dell’utilizzo dei buoni voucher in tutti i settori produttivi, ma anche l’introduzione del limite complessivo annualmente rivalutato di 7.000 euro dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2015 (24 giugno 2015) e di 5.050 euro nel 2014 prima del 24 giugno 2015. Il limite scende a 2.000 euro per le prestazioni rese nei confronti di professionisti e imprenditori commerciali. Ciò significa che fino a tale limite è possibile lavorare essendo retribuiti con buoni voucher, in caso di superamento c’è il rischio di trasformazione del rapporto per il datore di lavoro. Per maggiori informazioni vediamo la normativa sul lavoro accessorio.

I limiti sono per ogni singolo lavoratore e non per committente. La necessità di prevedere questi limiti complessivi per lavoratore nasce da motivazioni anche di natura fiscale, visto che i redditi sono considerati fiscalmente esenti. Con la somma illimitata dei voucher ricevuti dai vari committenti, nel limite di 7.000 o 5.000 per ognuno, consentiva al lavoratore il possibile accumulo di voucher e di reddito molto più alto di 7.000 o 5.000 euro e con una esenzione fiscale. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 i limiti sono stati rivalutati secondo l'indice ISTAT e quindi sono aggiornati. Per maggiori informazioni vediamo i limiti dei voucher.

Buoni voucher e lo status di familiare a carico. La somma dei voucher non rileva ai fini del limite di reddito di 2.840,51 euro che qualifica lo status di familiare a carico, che permette al lavoratore di essere fiscalmente a carico di altri soggetti. Si pensi ad un figlio che lavora saltuariamente, e viene retribuito con i buoni lavoro voucher, e per tali redditi esenti resta a carico del genitore anche se l’ammontare dei voucher è superiore a 2.840,51 euro.

I voucher di conciliazione e servizio. Sono esenti da Irpef e imposizione fiscale, anche i buoni voucher di conciliazione o di servizio, ossia i buoni spendibili per l’acquisto di servizi alla persona pubblici e privati, mediante il quale viene autorizzato il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate, destinato alle donne coinvolte in percorsi per l’occupazione dai Centri per l’Impiego. Si tratta di persone che hanno la responsabilità verso familiari, nel mondo del lavoro e con tali buoni l’ente pubblico che lo eroga favorisce un reinserimento nel mondo del lavoro. Il buono consente l’acquisto di servizi di assistenza familiare ed il pagamento è subordinato al raggiungimento di obiettivi formativi. Anche in questo caso il buono è esente e non va dichiarato nel modello 730, né nel modello Unico PF.

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