Il controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973
La riforma del sistema tributario con la previsione del principio di autoliquidazione delle imposte ha posto in capo al Fisco l’onere di procedere al controllo delle dichiarazioni presentate dal contribuente con modalità sempre più efficienti ed efficaci. Per soddisfare tale esigenza sono stati previsti il controllo automatizzato ed il controllo formale delle dichiarazioni disciplinati rispettivamente agli articoli 36 bis e ter del D.P.R. 600/73.
Mentre il controllo automatizzato è limitato a verificare la corrispondenza dei dati indicati dal contribuente con i dati presenti nei sistemi informativi dell’Amministrazione finanziaria e viene effettuato annualmente su tutte le dichiarazioni presentate, il controllo formale si caratterizza per un attività di verifica più incisiva essendo effettuata sulla base della documentazione giustificativa prodotta dal contribuente su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Tale controllo mira a verificare la spettanza di ritenute, contributi, detrazioni d’imposta oneri deducibili, crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni e per i quali l’Amministrazione finanziaria non abbia dati disponibili.
Il controllo formale consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con:
- la documentazione conservata dal contribuente;
- i dati esposti nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti (ad esempio sostituti d’imposta ed enti previdenziali e assistenziali).
La selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo. Occorre tener presente che non tutte le dichiarazioni presentate vengono sottoposte al controllo formale. Infatti, tale attività sostanziale è espletata con riferimento ad un numero limitato di dichiarazioni selezionate in base a specifici criteri approvati con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
La scelta delle dichiarazioni da sottoporre a controllo può dipendere, ad esempio, da determinati oneri detraibili e/o deducibili (interessi su mutui per acquisto di abitazione principale, bonifici bancari riguardanti spese di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica, premi assicurativi, ecc.) indicati dal contribuente nella propria denuncia dei redditi.
Come avviene la procedura di controllo dell’Agenzia delle Entrate
Individuate le dichiarazioni da sottoporre a controllo sulla base dei criteri prefissati, il contribuente riceve una comunicazione, elaborata centralmente in via automatizzata, contenente la richiesta di specifici documenti da esibire o trasmettere all’Ufficio Territoriale competente in base al suo domicilio fiscale entro un termine prestabilito. Tale comunicazione viene inviata al contribuente per posta ordinaria.
Ricevuta la documentazione, l’Ufficio effettua il controllo dei dati esposti nelle dichiarazioni procedendo:
- ad avvisare, anche informalmente, il contribuente dell’esito senza rilievi;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento se sono emerse difformità tra gli importi, oneri, deduzioni e crediti dichiarati ed i dati della documentazione esibita, o quando il contribuente non abbia dato seguito alla richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
La comunicazione dell’esito del controllo oltre a riportare la rettifica dei dati dichiarati con l’indicazione delle maggiori imposte da pagare o dei minori crediti spettanti, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni irrogate deve necessariamente indicare anche i motivi in diritto che hanno dato luogo alla rettifica della dichiarazione.
Cosa fare in caso di rettifica della dichiarazione
Occorre precisare che la comunicazione dell’esito del controllo non è atto impugnabile, pertanto è esclusa la possibilità di avviare un contenzioso dinnanzi al giudice tributario. Il diritto di difesa potrà essere esercitato impugnando invece la relativa cartella di pagamento.
Tuttavia, prima che venga avviata la fase della riscossione o del ricorso tributario, il contribuente ha facoltà di segnalare, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, eventuali dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati dall’Ufficio richiedendo l’autotutela totale o parziale dell’atto amministrativo-tributario.
Viceversa, se il contribuente ritiene fondata la rettifica operata sulla sua dichiarazione può procedere, entro trenta giorni dal ricevimento, al versamento delle somme richieste beneficiando della sanzione ridotta ai due terzi della sanzione intera (30%).
Il pagamento della comunicazione dell’esito del controllo
La disciplina del pagamento delle somme risultanti da attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è stata recentemente novellata dal Decreto 159/2015, entrato in vigore il 22 ottobre 2015, che ha previsto importanti novità in tema di pagamento rateale e di “lieve inadempimento”.
Con riferimento al pagamento rateale secondo la nuova impostazione, il contribuente ha facoltà di pagare le somme accertate anche ratealmente con un piano di ammortamento che varia in funzione del totale dovuto:
- per somme fino a € 5.000,00 fino ad un massimo di otto rate trimestrali;
- per somme superiori ad € 5.000,00 fino ad un massimo di venti rate trimestrali.
E’ chiaro che anche nell’ipotesi di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere comunque effettuato entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell’esito del controllo. Per le rate successive la scadenza è fissata nell’ultimo giorno del trimestre successivo con un aggravio di interessi nella misura del 3,5% annuo.
Come anticipato, il pagamento delle somme dovute a seguito di attività di controllo ha beneficiato della previsione del principio del “lieve inadempimento” per il quale un lieve ritardo nel versamento di una rata o un versamento parziale non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio della definizione dell’atto e della rateazione.
Il lieve inadempimento si verifica allorquando:
- il versamento è eseguito con un ritardo non superiore ai 7 giorni;
- il versamento è eseguito per un importo inferiore al dovuto ma comunque la frazione non pagata non è superiore al 3% o comunque a 10.000 euro.
In tema di lieve inadempimento, giova ricordare che il pagamento tardivo o carente è comunque sanzionabile ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 471/97 al pari di ogni altro omesso o tardivo versamento. Tuttavia, il contribuente che voglia adoperarsi per evitare l’iscrizione a ruolo della frazione non pagata e della sanzione, per omesso o ritardato pagamento, può avvalersi dell’istituto del “ravvedimento operoso” entro la scadenza della rata successiva o entro novanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata.
In ultimo, va rappresentato che a differenza del passato dove la ricezione della comunicazione di avvio del controllo precludeva la possibilità per il contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento, la legge di stabilità 2015 ha stabilito che fino al recapito della comunicazione degli esiti del controllo il contribuente può autonomamente procedere al versamento del maggior dovuto oltre interessi e sanzioni. In sostanza, il contribuente che a seguito della richiesta dell’Amministrazione finanziaria ex art. 36 ter si accorga di aver commesso errori nella compilazione della dichiarazione può, prima di ricevere il relativo esito, procedere a versare il dovuto beneficiando di una sanzione ridotta.