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Il Decreto Lavoro proroga il Bonus Sud per le assunzioni di lavoratori svantaggiati

I datori di lavoro che hanno assunto lavoratori svantaggiati nel periodo maggio 2011-2013 possono fruire del credito d’imposta fino al 15 maggio 2015, quindi per un altro biennio. Questa la misura prevista dal Decreto Lavoro, ma in realtà pone rimedio ai ritardi finanziari e alle difficoltà operative di compensazione in F24 dei datori di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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decreto lavoro e credito d'imposta bonus sud

Il Decreto Lavoro tenta di rilanciare il Bonus Sud del Decreto Sviluppo 2011. Arriva la proroga della fruizione, in favore dei datori di lavoro autorizzati, fino al 15 maggio 2015. Chi ha assunto fino a maggio 2013 dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), richiedendo e ottenendo l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta nella misura del 50% del costo salariale, potrà fruire di tale bonus per quasi un altro biennio. Ma in realtà questa proroga è rimedio a numerosi problemi d’incasso effettivo del Bonus.

Questa proroga della fruizione è stata introdotta dal Governo Letta nel Decreto Lavoro per rimediare alle difficoltà operative, e concrete, riguardo al credito d’imposta. Per problemi finanziari la partenza effettiva è stata rimandata. Ci sono stati rinvii alla normativa regionale per la richiesta del beneficio, interventi delle regioni riguardo alle procedure di concessione, che hanno ritardato, o fortemente limitato, la fruizione concreta tramite compensazione a credito in F24, del credito pari al 50% della retribuzione erogata al lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato.

Il D.L n. 76/2013, con l’art. 2 comma 9, quindi, differisce al 15 maggio 2015 il termine per la fruizione dell'incentivo previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (che era “entro due anni dalla data di assunzione”. Va subito precisato che l'agevolazione è stata prevista per le assunzioni  a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate dal 13 maggio 2011 e fino al 13 maggio 2013 effettuate nel mezzogiorno dai datori di lavoro. E quindi la proroga riguarda solo queste assunzioni, fino al 15 maggio 2013, e le domande autorizzate.

Il credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno del Decreto Sviluppo

Come dichiarato dal legislatore nell’art. 2 del Decreto Legge n. 70 del 2011, convertito Decreto Sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, il Bonus Sud è uno specifico strumento con la finalità della “promozione della produttività  nelle  regioni  in  ritardo  di sviluppo”.

Si tratta nello specifico di “un credito d'imposta  per ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato”. Per quanto riguarda la tempistica, il Decreto prevedeva, sempre all’art. 2, che “l'assunzione deve essere operata  nei  ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto”. Quindi essendo le assunzioni con data di partenza 13 maggio 2011, la data ultima è stata il 13 maggio 2013. Quindi possono beneficiare dell’estensione del Bonus Sud fino al 13 maggio 2015 solo i datori di lavoro autorizzati per le assunzioni rientranti nell’intervallo tra tali date.

In cosa consiste il Bonus Sud 2013 per i lavoratori svantaggiati. Ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi previsti, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori  definiti  dalla Commissione Europea “svantaggiati" ai sensi del numero 18  dell'articolo 2 del  predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura del 50% dei costi salariali.

L’incentivo spetta solo per gli incrementi occupazionali, vale a dire che ci deve essere un incremento del numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato che mediamente sono stati occupati nell’impresa nei 12 mesi precedenti. E l’incremento doveva tener conto anche dei licenziamenti o diminuzioni occupazionali dell’impresa.

Credito d’imposta di durata 12 o 24 mesi dall’assunzione. Il credito è riconosciuto per i seguenti mesi:

  • Per i lavoratori svantaggiati, nei 12 mesi successivi all'assunzione;
  • Per i lavoratori molto svantaggiati, nei 24 mesi successivi all’assunzione.

Quindi “quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento, il credito  d'imposta è concesso nella misura del  50%  dei  costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione”.

Per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori (in alternativa):

  • privi di  impiego regolarmente retribuito da  almeno sei mesi;
  • privi  di  un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • che abbiano superato i 50 anni di età;
  • che vivano soli con una o più persone a carico;
  • occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
  • membri di una minoranza nazionale.

Per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

L’accoglimento della domanda per il Bonus Sud. L’assunzione di uno di questi lavoratori nei mesi indicati dal Decreto Sviluppo 2011 non comporta l’automatico riconoscimento del credito d’imposta. I datori di lavoro dovevano provvedere ad inoltrare domanda. I beneficiari ricevevano comunicazione di accoglimento dell’istanza. A seguito di tale comunicazione, la fruizione del Bonus è effettuata attraverso la compensazione in F24 (codice tributo 3885 nella sezione Regioni, importo a credito compensati), a partire dalla data di comunicazione di accoglimento. Da tale data, dopo l’intervento del Decreto Lavoro, è possibile fruire del bonus pari al 50% del costo salariale non più, o non solo, per 12 mesi o 24 mesi, ma fino al 15 maggio 2015, per effetto del differimento indicato dall’art. 2 comma 9 del Decreto Legge n. 76 del 2013.

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