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Il lavoro a turni: definizione, limiti e la pensione anticipata

La legge definisce il lavoro a turni e tutela il lavoratore turnista in termini di salute e tempo libero. Vediamo quando la turnazione è considerata lavoro usurante, utile per l’accesso anticipato al pensionamento.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro a turni

Il lavoratore subordinato viene retribuito anche in base alla durata della prestazione lavorativa, Cioè l’unità di tempo durante la quale mette a disposizione del datore di lavoro la propria forza lavorativa. Si tratta dell’orario di lavoro, durante il quale il lavoratore svolge le mansioni per il quale è stato assunto.

L’organizzazione dell’orario normale di lavoro è un potere direttivo del datore di lavoro, il quale però deve tener conto dei limiti imposti dalla legge. Una particolare tipologia di organizzazione dell’orario di lavoro è il lavoro a turni ed il conseguente status di lavoratore a turni, previsto e tutelato dalla legge.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 all’art. 1 definisce come lavoro a turni “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

E poi definisce come lavoratore a turni “qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni”. Si tratta di una nozione che ricalca quella fornita dalla Direttiva 93/104/CE.

Il legislatore ha distinto quindi tra lavoro a turni e a squadre, e tra lavoro a turni caratterizzato da turni rotativi e non. Il ritmo rotativo può essere poi a ritmo continuo (gli impianti operativi per tutta la giornata e 7 giorni su 7) o a ritmo discontinuo (gli impianti che non procedono 24 ore su 24).

Il lavoro a turno può svolgersi su un unico turno giornaliero o su più turni nel corso delle 24 ore (es. dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 20 e dalle 20 alle 6). Il sistema di turnazione può essere distribuito nell’arco di 5 giorni della settimana corta (normalmente dal lunedì al venerdì) o anche comprendere il sesto giorno (il sabato) ed il settimo giorno (e la domenica).

Lavoro a turni e la salute. I contratti collettivi pongono dei limiti all’istituzione del lavoro a turni o alla modifica degli stessi turni di lavoro già definiti.  Questo perché le modalità di prestazione della propria attività lavorativa pongono il lavoratore turnista in condizioni di disagio per effetto dell’orario non uniforme, pur se il turno di lavoro è effettivamente programmato con anticipo.

Lavoro a turni e il tempo libero. Il lavoratore turnista ha diritto, come gli altri lavoratori, a fruire del proprio tempo libero. Il particolare tipo di orario di lavoro comporta dei disagi al lavoratore nell’organizzazione delle attività diverse da quelle di svolgimento del proprio lavoro, come la gestione del tempo libero. La Corte di cassazione ha stabilito che sul datore di lavoro ricade l’onere di rendere i turni di lavoro conoscibili ai lavoratori con un congruo anticipo al fine di consentire al dipendente di organizzarsi il proprio tempo libero.

Lavoro a turni e la retribuzione. Per i lavoratori turnisti, i contratti collettivi possono stabilire delle maggiorazioni sulla retribuzione ordinaria o il riconoscimento di benefici di una natura diversa, come un la concessione di un maggior numero di riposi. La maggiorazione riconosciuta può rientrare nella base per il computo anche delle ferie, delle festività, della tredicesima e le altre mensilità aggiuntive. E’ necessario che sia previsto nel contratto collettivo e ciò è molto frequente per le attività con lavoratori che svolgono regolari turni periodici.

Tra le modalità di organizzazione del lavoro, infatti, c’è il lavoro a turni avvicendati. Si tratta di un sistema di turni articolato ad esempio su due turni diversi ogni due settimane (la prima dalle 6 alle 14 e la seconda dalle 14 alle 20), o anche tre turni diversi in tre settimane (la prima dalle 6 alle 14, la seconda dalle 14 alle 22 e la terza dalle 22 alle 6). In questo caso i lavoratori effettuano un giorno di riposo settimanale in coincidenza con la domenica ed uno a scorrimento, secondo il ciclo dei turni. Questo è il caso in cui il  lavoratore svolge nel ciclo di turnazione anche lavoro notturno. E le maggiorazioni previste rientrano tra le voci che formano la retribuzione globale di fatto e sulla quale si calcolano le retribuzioni per ferie, festività e tredicesima.

Lavori a turni usurante  e pensione anticipata

Sulla base del nuovo Decreto Legislativo n. 66 del 2011 riguardante i lavori usuranti, anche alcuni lavoratori a turni hanno diritto a presentare la domanda per l’accesso anticipato al pensionamento, ma solo quelli che svolgono lavoro anche nel periodo notturno.

Infatti il Decreto include tra gli aventi diritto all’accesso anticipato al pensionamento “i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009”.

Per poter presentare la domanda, e quindi aver diritto al trattamento pensionistico anticipato, è necessario che il lavoratori abbiamo svolto l’attività usurante per un periodo di tempo pari:

  • ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Pensione anticipata di 3 anni. Ai fini del computo dei periodi non sono considerati i periodi coperti da contributi figurativi, ma solo i periodi di effettivo svolgimento delle attività lavorative. A partire dal gennaio del 2013, i lavoratori hanno diritto al trattamento pensionistico con una età anagrafica ridotta di 3 anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità.

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