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Riposo settimanale: dal Ministero l’ok al lavoro a turni di domenica

Il Ministero in un interpello ha stabilito che le aziende con lavoro a turni possono concedere il riposo settimanale ai propri lavoratori turnisti in un giorno diverso dalla domenica. Vediamo le motivazioni di questa decisione.
A cura di Antonio Barbato
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lavoro a turni

Il riposo settimanale non deve essere necessariamente fruito di domenica. Le aziende che adottano un modello di lavoro a turni possono stabilire un sistema di turnazione con la fruizione del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, fermo restando il rispetto dell’art. 9 del D. Lgs. n. 66 del 2003. E’ quanto ribadisce il Ministero del Lavoro con un recente risposta ad una richiesta di interpello della Confindustria.

La Confindustria chiedeva se, ai sensi della disposizione normativa dell’art. 9 del D. Lgs. n. 66 del 2003 in tema disciplina del riposo settimanale, sia possibile fruire del riposo settimanale “in un giorno diverso dalla domenica, ogni qualvolta specifiche esigenze dell’azienda di carattere tecnico – organizzativo e produttivo richiedano la predisposizione di uno o più turni di lavoro da espletarsi anche in tale giornata.

L’art. 9 del D. Lgs. n. 66 del 2003 stabilisce che “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7”. E’ sulla “coincidenza di regola con la domenica” che nasce la richiesta di chiarimenti per quanto riguarda il lavoro a turni.

La risposta del Ministero del Lavoro nell’interpello n. 26

Il Ministero del Lavoro risponde alla Confindustria che “Il Ministero, in linea con le direttive europee di riferimento nonché con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, ha già avuto modo di chiarire che il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale. Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità (cfr. risposta ad interpello n. 60/2009 e n. 2186/2005)”.

La natura non costituzionale del riposo settimanale di domenica e la dicitura “di regola in coincidenza con la domenica” stabilita dalla legge, sono interpretate dal Ministero del Lavoro come una condizione non restrittiva per le imprese.

“ Il principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica è previsto dalla legge ordinaria solo in via tendenziale e non risulta contemplato, invece, da una norma di rango costituzionale. Di conseguenza, non sembrano sussistere particolari ostacoli in ordine alla sua derogabilità ”
Min. del Lavoro, interpello n. 26/2011

Ed il Ministero, sempre nella risposta all’interpello n. 26, aggiunge: “Si ritiene che nell’ipotesi in cui l’azienda adotti un modello di lavoro a turni, finalizzato ad assicurare la continuità della produzione, sia possibile per il personale coinvolto nel sistema di turnazione (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge) fruire del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica a prescindere dal tipo di lavorazione effettuata”.

Per quanto riguarda le motivazioni della risposta, il Ministero le indica nella stessa definizione del lavoro a turni del D. Lgs. n. 66/2003, all’art. 1 comma 2, lettera f, che stabilisce che il lavoro a turni è “qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”.

La possibilità di organizzazione del lavoro a turni, con i lavoratori chiamati a “compiere un lavoro  su ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane”, consente al datore di lavoro di utilizzare e organizzare gli impianti produttivi, anche senza soluzione di continuità, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. E quindi il Ministero ribadisce questa facoltà dell’imprenditore.

Nel rafforzare la risposta positiva in merito all’organizzazione del lavoro con il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, il Ministero nella risposta all’interpello richiama anche una sentenza della Corte di Giustizia europea, la n. 84/1996, che sancisce che la disciplina del riposo settimanale è finalizzata, in via prioritaria, alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Sulla base di questa sentenza il Ministero ribadisce che: “non appare giustificabile la scelta di far coincidere obbligatoriamente il riposo stesso con la domenica piuttosto che con un altro giorno della settimana”.

Il Ministero però pone un limite, cioè il rispetto della normativa dell’art. 9 del D. Lgs. 66 del 2003 in merito alla periodicità del riposo settimanale, anche se diverso dalla domenica: “Resta evidentemente fermo l’obbligo di rispettare il comma 1 del citato art. 9, secondo il quale il riposo settimanale va comunque goduto ogni sette giorni, va cumulato con le ore di riposo giornaliero e può essere calcolato “come media in un periodo non superiore a 14 giorni”.

In conclusione, arriva l’ok del Ministero all’organizzazione del lavoro a turni con la libertà di scelta del giorno per la fruizione del riposo settimanale (e quindi l’ok all’inclusione della giornata di domenica nella turnazione), ma restano fermi gli obblighi di concedere il riposo settimanale per 24 ore consecutive ogni sette giorni, e cumulate con il riposo giornaliero, essendo il riposo settimanale finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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