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I riposi settimanali di domenica, le deroghe ed il compensativo

Il lavoratore gode per legge di un riposo settimanale, normalmente di domenica e ogni 6 giorni di lavoro. Vediamo come si calcola la periodicità, quando c’è la deroga ed il diritto al riposo compensativo.
A cura di Antonio Barbato
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domenica

Al lavoratore che svolge la propria attività lavorativa fornendo le proprie energie psicofisiche al servizio del proprio datore di lavoro durante l’orario di lavoro, spettano dei periodi di pausa durante l’orario di lavoro e dei periodi di riposo, sia nel giorno di lavoro, sia nella settimana di lavoro che nell’anno. In quest’ultimo caso si parla di ferie retribuite, negli altri casi, si parla di riposi retribuiti.

I riposi previsti dalle legge sono quello giornaliero e quello settimanale. Il riposo giornaliero è stabilito dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003 in 11 ore consecutive, salvo deroghe. In questo approfondimento trattiamo invece il riposo settimanale.

L’art. 36 comma 3 della Costituzione garantisce, invece, il diritto al riposo settimanale e ne sancisce l’irrinunciabilità. L’art. 9 del Decreto Legislativo 66/2003, che disciplina quindi anche il riposo settimanale, stabilisce che:

  • l lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive;
  • di regola il riposo settimanale deve coincidere con la domenica;
  • Il riposo settimanale è da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero;
  • Il periodo di riposo consecutivo va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Pertanto può essere consentito organizzare i turni di lavoro con periodi di lavoro consecutivo superiori a 6 giorni, ma sempre nel rispetto delle 48 minime di riposo settimanale nell’arco di 14 giorni (media dei 14 giorni).

Deroga del riposo settimanale di domenica. La coincidenza del riposo settimanale con la domenica è derogabile, secondo la Circolare n. 8/2005 del Ministero del Lavoro, così come di conseguenza la decadenza settimanale del riposo.

Ma per la deroga  è necessario che sussistano delle situazioni in azienda che la rendano necessaria la diversa periodicità del riposo settimanale, quali ad esempio interessi inerenti l’attività produttiva. L’individuazione del giorno di riposo settimanale diverso dalla domenica, infatti, non deve contrastare il principio di periodicità del riposo stesso. In pratica, non deve essere snaturata o elusa la normale cadenza ogni 6 giorni e non devono essere superati i limiti di ragionevolezza, soprattutto riguardo la tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

Il decreto legislativo disciplina anche questi casi in cui è possibile fissare il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e che può essere attuato mediante turni. Si tratta di particolari attività con i lavoratori soggetti a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare, degli addetti alle attività industriali (es. uso forni a combustione, ad energia elettrica), le industrie stagionali, le attività svolte di domenica per esigenze tecniche o per ragioni di pubblica utilità. Le attività sono elencate nel D. M. 22 giugno 1935.

Per il calcolo del riposo settimanale, di 48 ore ogni 14 giorni, il controllo va fatto attraverso la media dei 14 giorni, partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore e procedendo a ritroso per 13 giorni. Se il lavoratore ha beneficiato di almeno un altro giorno di riposo, allora non ci sarà la violazione della norma. Analogo calcolo va fatto per i periodi precedenti.

Riposo differito. Nel caso di legittimo spostamento del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica ma oltre il settimo giorno lavorativo consecutivo, a causa del sacrificio a cui è sottoposto, al lavoratore spetta il riposo compensativo per il recupero delle energie psicofisiche ed anche un compenso a titolo di indennizzo. La contrattazione collettiva può disciplinare il caso riconoscendo un trattamento retributivo che comprende l’indennizzo.

La possibilità di derogare sul riposo settimanale nella contrattazione collettiva è invece concessa solo per i casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali, lo dice il Ministero nella nota 29 del 2007.

Lavoratori con obbligo di reperibilità. Per gli addetti alla manutenzione con obbligo di reperibilità, in caso di chiamata per interventi fuori dal normale orario di lavoro, il riposo settimanale decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, senza possibilità di cumulare le ore già fruite prima della chiamata.

Deroga alla cumulabilità tra riposo giornaliero e settimanale. Il Decreto legge indica i casi in cui è possibile la deroga della cumulabilità tra il riposo giornaliero di 11 ore e il riposo settimanale di 24 ore e questi casi riguardano:

  • ogni volta che il lavoratore cambi turno nelle attività con lavoro a turno;
  • le attività con periodo di lavoro frazionato durante il giorno;
  • le attività del personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari;
  • tutte le ipotesi individuate dai contratti collettivi, a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati dei riposi compensativi.

Il riposo compensativo

Si tratta di tutti i casi in cui la prestazione lavorativa è stata, come numero di ore lavorate, superiore a quella prevista dalla legge e che determina la necessità di recupero del riposo. E’ il caso della durata del riposo settimanale usufruito per un numero di ore inferiore alle 24 ore. Può riguardare, tra gli altri casi, anche delle ore di straordinario prestate e non retribuite, o eccedenti il limite massimo consentito.

Uno dei casi di riposo compensativo è quello dei riposi spettanti per le elezioni. Si tratta del caso in cui il lavoratore svolge delle funzioni come quello di presidente di seggio, scrutatore o rappresentante di lista, nelle elezioni politiche e nei referendum. In questo caso c’è la maturazione dei permessi elettorali e dei riposi compensativi per la mancata fruizione del riposo settimanale. Per approfondimenti vediamo i permessi elettorali retribuiti.

[foto di The Bode]

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