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Il lavoro festivo non è obbligatorio, il lavoratore può rifiutarsi. Lo dice la Cassazione

Il lavoro festivo non è obbligatorio. E’ sempre necessario il consenso del lavoratore, il quale ha un diritto assoluto di astensione al lavoro durante le festività. Lo ha stabilito la Cassazione che ha condannato un datore di lavoro che aveva irrogato una sanzione disciplinare ad una lavoratrice che si era rifiutata di lavorare durante le festività natalizie. Vediamo perché.
A cura di Antonio Barbato
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obbligo lavoro festivo domenicale

Il datore di lavoro non può obbligare il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa durante la domenica e nei giorni festivi per ricorrenze religiose o civili. Non solo, è illecita ogni eventuale sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro al lavoratore che si rifiuta di lavorare durante il giorno festivo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 16592/2015. Pertanto il lavoro festivo non è obbligatorio.

Il datore di lavoro, cioè, non può quindi trasformare, in maniera unilaterale, e quindi per propria decisione, la festività in giornata lavorativa. E’ sempre necessario il consenso del lavoratore per il lavoro festivo o domenicale.

Per meglio dire, ci vuole un espresso accordo tra le parti affinché il lavoratore presti la propria attività lavorativa durante domenica e festivi.

In quali festività non c’è l’obbligo di lavorare

La sentenza della Cassazione fa riferimento all'’art. 2 della legge n. 260/1949 (aggiornata nel corso del tempo), per individuare i giorni festivi per i quali non è obbligatorio lavorare: “Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

  • il primo giorno dell’anno (1 gennaio);
  • il giorno dell’Epifania (6 gennaio);
  • il 25 aprile: anniversario della liberazione;
  • il giorno di lunedì dopo Pasqua;
  • il 1 maggio: festa del lavoro;
  • il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo (solo a Roma);
  • il 2 giugno;
  • 1 novembre (il giorno di Ognissanti);
  • 8 dicembre (il giorno della festa dell'Immacolata Concezione);
  • 25 dicembre (il giorno di Natale);
  • il giorno 26 dicembre.

Il caso, la sentenza della Cassazione e le motivazioni

La pronuncia della Corte di Cassazione ha riguardato un contenzioso nel quale l’azienda (un azienda di abbigliamento) aveva chiesto ad una lavoratrice (un addetta alla vendita), nel lontano 2004, di presentarsi al negozio per lavorare nei giorni festivi delle ricorrenze natalizie. La lavoratrice si era rifiutata di lavorare durante le festività e quindi l’azienda le aveva applicato una sanzione disciplinare.

Innanzi al Tribunale la lavoratrice ha ottenuto una sentenza di condanna: la sanzione disciplinare del datore di lavoro è illegittima perché quest’ultimo non può obbligare la lavoratrice al lavoro festivo. In Corte di Appello la lavoratrice ha ottenuto un altra vittoria. Poi giunti in Cassazione è arrivata, in ultimo grado, l’ultima condanna per il datore di lavoro

La Corte di Cassazione: “Il lavoratore può prestare servizio nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili soltanto su accordo con il datore di lavoro; mentre non può essere obbligato in via unilaterale da parte del datore di lavoro (principio, peraltro, già espresso dalla medesima corte nella sentenza n. 16634/2005)”.

“ Diritto assoluto di astensione al lavoro durante le festività, derogabile solo con un accordo espresso tra le parti ”
Corte di Cassazione:

Il richiamo della Corte è all’art. 2 della legge n. 260 del 1949 (di cui sopra) contenente una norma dal valore inderogabile che conferisce ai lavoratori il diritto all’astensione dalla prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, elencati dalla legge stessa.

Inoltre, il diritto del lavoratore di astensione dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali non può essere derogato neanche da una previsione di segno contrario della contrattazione collettiva applicata dall’impresa, quindi dal CCNL.

Il comportamento della dipendente è stato ritenuto anche come legittimo esercizio dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 del codice civile.

Art. 1460 del codice civile: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede".

Nessuna esigenza aziendale può derogare alle festività. Non solo, la Cassazione ribadisce che “deve essere respinta la tesi propugnata dall’impresa secondo cui la norma è una regola generale suscettibile di essere derogata in presenza di comprovate esigenze aziendali o di previsioni particolari del contratto collettivo, le quali, in un contesto caratterizzato dall’apertura dello spaccio di vendita 7 giorni su 7 e da un’organizzazione in turni di lavoro, consentirebbero di esigere la prestazione dell’attività lavorativa durante i giorni festivi infrasettimanali.

La Cassazione sottolinea che “sono nulle le clausole del contratto collettivo che prevedono l’obbligo di svolgere l’attività lavorativa nei giorni destinati ex lege alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose, aggiungendo che il diritto alla fruizione del riposo festivo infrasettimanale non può essere oggetto di modifica da parte delle organizzazioni sindacali”.

E’ quindi solo l’accordo tra le parti a consentire il lavoro festivo o domenicale. Dall’altro lato, ed in maniera opposta, se il lavoratore è d’accordo a lavorare di domenica o durante i festivi, ma manca la volontà del datore di lavoro, anche in questo caso non può esserci il lavoro festivo o domenicale.

La Sentenza della Corte di Cassazione si è conclusa con una pronuncia di annullamento della sanzione disciplinare irrogata alla lavoratrice.

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Giornalista dal 2016 e consulente del lavoro, sono caposervizio dell'area Job. Scrivo di lavoro, fisco e previdenza.
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