Ferie non godute nei 18 mesi: entro il 30 giugno vanno concesse tutte
Come stabilito dall’art. 36 della costituzione e dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite, e tale diritto è irrinunciabile. Nel Decreto è previsto anche che il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane. Ai contratti collettivi è concessa la possibilità di derogare in meglio, cioè solo aumentare il numero di giorni di ferie.
Alla contrattazione collettiva e alle parti è concessa poi la possibilità di stabilire le modalità ed il periodo di fruizione delle ferie, ma sempre il Decreto Legislativo n. 66 del 2003 stabilisce i limiti temporali entro i quali il datore di lavoro può concedere il godimento delle ferie ai lavoratori.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere al lavoratore almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione, che devono essere anche due settimane consecutive se richiesto dal lavoratore (ferie dell’anno da fruire per 2 settimane ad esempio ad agosto). Le altre due settimane restanti devono essere concesse nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il legislatore ha quindi posto il seguente limite temporale entro il quale far fruire ai lavoratori le ferie residue: il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione (cioè 18 mesi dopo), in quanto il termine dell’anno di maturazione normalmente coincide con il 31 dicembre. Esempio: al 30 giugno 2011 scadono le ferie maturate nell’anno 2009.
Il datore di lavoro ed i lavoratori devono entro il 30 giugno 2011 completare la fruizione di tutte le ferie del 2009 e non ci devono essere più ferie residue, se non quelle dal 2010 in poi. In caso contrario, scatta l’obbligo di contribuzione all’Inps sulle ferie residue.
Questo sempre in attesa di concedere ai lavoratori le ferie residue scadute, che restano oggetto di eventuale indennità sostitutiva al termine del rapporto di lavoro. Ciò vuol dire che al 30 giugno di ogni anno non si azzerano le ferie maturate oltre 18 mesi prima. Nasce solo l’obbligo contributivo del versamento all'Inps, in attesa della fruizione delle ferie da parte del lavoratore.
La fruizione irrinunciabile e la nullità del patto contrario. Come detto, la fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile da parte del lavoratore, in quando il periodo annuale di ferie è un periodo di riposo concesso per la finalità di recupero psicofisico del lavoratore. Quindi è nullo qualsiasi patto contrario, sia se stabilito in un contratto individuale tra datore di lavoro e lavoratore, sia se previsto dal contratto collettivo.
Il divieto di monetizzazione. La legge stabilisce il divieto di monetizzazione, infatti le ferie di quattro settimane non possono essere sostituite dal pagamento di una indennità, salvo l’ipotesi della risoluzione del contratto (licenziamento o dimissione). Per approfondimenti vedremo la retribuzione delle ferie.
Ferie non godute nei 18 mesi: L’obbligo di pagare i contributi all’Inps
Se le ferie maturate nell’anno, sia le prime due settimane da concedere nell’anno, che soprattutto le seguenti due settimane da concedere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (31 dicembre normalmente), non sono concesse al lavoratore entro i 18 mesi successivi, scatta per il datore di lavoro l’obbligo di versare i contributi sulle ferie non godute. E la scadenza per il versamento in F24 è per il 16 agosto di ogni anno.
Esempio: scadono il 30 giugno 2011 le ferie relative all’anno 2009, essendo passati i 18 mesi dal 31 dicembre 2009. In questo caso, le ferie residue del 2009 non godute entro il 30 giugno 2011 saranno oggetto di obbligo di versamento dei contributi inps su di essi calcolati. I contributi dovranno essere versati all’Inps in F24 entro il 16 agosto 2011. Questo termine è stato prorogato, quindi il versamento andrà fatto entro il 22 agosto del 2011.
Nel caso in cui il contratto collettivo o i regolamenti aziendali oppure i patti individuali spostano il termine per la fruizione delle ferie, l’obbligo di versare i contributi all’Inps, sulle ferie residue non godute, si sposta anch’esso alla scadenza del termine per la fruizione previsto dall’accordo, il quale deroga quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66/2003.
[foto di jameskm03]