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Nuovo regime dei minimi: l’imposta sostitutiva del 5% ma per 5 anni

Il Governo nella Manovra economica del 2012 ha cambiato il forfettone. Per i contribuenti minimi l’imposta sostitutiva è passata al 5%, ma si applica per 5 anni e solo per le attività avviate dopo il 2008. Per i giovani il limite è a 35 anni. Vediamo tutte le informazioni.
A cura di Antonio Barbato
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giovani contribuenti minimi

Con la Manovra economica del 2012 il Governo ha introdotto importanti novità per il regime dei contribuenti minimi. Il Decreto Legge n.  98/2011 del 6 luglio prima, e la legge di conversione n. 111 del 15 luglio poi, hanno sostanzialmente cambiato le condizioni per l’accesso e per la permanenza nel regime agevolato da parte dei cosiddetti contribuenti minimi, cioè i contribuenti che optano per il regime e che hanno un reddito non superiore a 30.000 euro. Dal 2012 cambia tutto o quasi, vediamo le novità introdotte.

Il Governo ha deciso di riformare e concentrare i regimi forfettari in funzione di determinati obiettivi, infatti la riforma del Regime dei minimi, a norma dell’art. 27 del Decreto 98/2011, è attuata “per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”.

In attuazione di questi obiettivi, a partire dall’anno d’imposta 2012 ci sono state le seguenti novità per i Regime dei minimi, il cosiddetto forfettone:

  • L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali per i contribuenti minimi è ridotta al 5 per cento (prima era del 20 per cento).
  • si applica per 5 anni, cioè per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi;
  • si applica esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

Quindi c’è stata una sostanziale riduzione dell’imposta sostitutiva che passa dal 20% al 5% ma è stato introdotto un limite temporale oltre il quale il contribuente non può più usufruire del regime dei minimi, cioè 5 anni dall’inizio dell’attività (ed è solo per le attività avviate dal 1 gennaio 2008 in poi, i contribuenti minimi che hanno avviato l’attività in precedenza, devono passare al regime ordinario).

La modifica per i giovani che avviano l'attività

In sede di conversione, con la legge 111 del 15 luglio 2011, è stata leggermente ma sostanzialmente modificata l’accessibilità al regime dei minimi per i giovani. Infatti, rispetto alla prima bozza di riforma del regime dei minimi, è stato introdotto una nuova possibilità per i giovani:

  • Il regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età;

Pertanto il giovane che apre un’attività ed apre la partita IVA potrà usufruire del regime dei minimi (sempre che rispetti i requisiti soggettivi ed oggettivi, di cui parleremo tra poco) fino al compimento di 35 anni, avendo la facoltà di restare nel regime agevolato anche per più di 5 anni. Per tutto il resto delle attività avviate dal 1 gennaio 2008 in poi, dal 2012 si applicherà il limite dei 5 anni (es. chi ha aperto l’attività aderendo al regime dei minimi nel 2008 potrà restare nel regime fino all’anno d’imposta 2012, cioè 5 anni).

Requisiti soggettivi ed oggettivi

Per poter accedere al nuovo regime dei contribuenti minimi è necessario possedere i seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

  • Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, una attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • La nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso i periodi di praticantato o pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o  professioni);
  • L’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello del riconoscimento del beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Oltre a questi requisiti, il Regime dei minimi in vigore dal 2012, mantiene validi anche quei requisiti in vigore fino al 2011, vale a dire non aver effettuato esportazioni o spese per dipendenti, non aver acquistato beni strumentali fino a 15.000 euro, ecc. Per maggiori dettagli, vediamo l’approfondimento nella guida al regime dei minimi.

Contribuenti esclusi, il passaggio agevolato al regime ordinario

La nuova norma sul regime dei minimi dal 2012 consente alle nuove attività, avviate dal 2008 in poi, di poter fruire per un quinquennio di un regime ancor più agevolato rispetto alla versione precedente. Ma il limite dei 5 anni, e la validità a partire dal 1 gennaio 2008, inserito nel Decreto determina l’uscita dal regime dei minimi di molti contribuenti.

Per questi contribuenti, che dal 1 gennaio 2012 non possono più beneficiare del regime pur possedendo i requisiti per applicarlo (es. reddito inferiore a 30.000 euro), è stato necessario il passaggio al regime ordinario. Ed il decreto prevedeva comunque degli esoneri e delle esenzioni. Vediamo l’approfondimento sul passaggio dei minimi al regime ordinario.

I praticanti delle professioni nel nuovo regime dei minimi

L’art. 27 comma 2 del Decreto Legge, come già accennato, consente che i periodi di praticantato o la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni non rientri tra le condizioni che escludono l’accesso al regime dei minimi. Ne consegue che tale periodo di pratica non viene ritenuta mera prosecuzione di attività precedentemente svolta. Il decreto ha aperto quindi le porte del nuovo regime agevolato ai giovani futuri professionisti. Per maggiori informazioni, vediamo l’approfondimento sul regime dei minimi per i praticanti.

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