46 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Regime dei contribuenti minimi: guida al cosiddetto forfettone

Guida al Regime dei Minimi, l’agevolazione dell’imposta sostitutiva del 5% per i contribuenti minimi. Vediamo i requisiti e le condizioni, i vantaggi e gli esoneri del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
A cura di Antonio Barbato
46 CONDIVISIONI
regime fiscale agevolato

AGGIORNAMENTO 2014 – La legge finanziaria del 2008 ha introdotto un regime dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi, comunemente chiamato il regime dei minimi o il forfettone. Questo regime semplificato, come modificato dalla Manovra Economica del 2012, riduce gli adempimenti dei contribuenti e soprattutto consente l’applicazione di una imposta sostitutiva del 5% in luogo dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali, dell’IVA e dell’IRAP. In pratica il contribuente minimo paga l’imposta sostitutiva e non è tenuto a versare le altre imposte. Questo regime è stato molto utilizzato in questo triennio dai professionisti e nuovi imprenditori, tutti coloro che hanno iniziato un’arte o una professione. Vediamo le caratteristiche del regime dei contribuenti minimi.

Il regime dei contribuenti minimi prevede quindi l’applicazione di una imposta sostitutiva del 5% sul reddito del contribuente, che viene determinato con il principio di cassa ed è la differenza tra ricavi o compensi e le spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione. I contributi previdenziali versati vengono dedotti dal reddito complessivo. Il principio di cassa consente la rilevazione dei costi sostenuti, anche quelli relativi ai beni strumentali e questo vantaggio è importante soprattutto in fase di avvio dell’attività.

Manovra Correttiva 2011: Dal 2012 il regime dei minimi è cambiato. Per il Regime dei Minimi il Decreto Legge n. 98/2011 del 6 luglio e la legge di conversione n. 111 del 15 luglio, hanno apportato importanti novità a partire dall’anno d’imposta 2012. Si tratta di una vera e propria rivoluzione delle regole per l’accesso e la permanenza nel regime dei Minimi. Le tre più importanti novità sono state:

  • l’abbassamento dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5%;
  • la limitazione del Regime dei Minimi ai primi 5 anni di attività;
  • la possibilità di restare nel regime anche oltre i primi 5 anni di attività per i giovani fino a 35 anni.

Per approfondimenti su tutte le modifiche tra il forfettone previgente entro il 2011 e il nuovo "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", vediamo il nuovo Regime dei Minimi dal 2012. Vediamo ora le caratteristiche generali del regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%.

Requisiti e condizioni del regime dei contribuenti minimi

Possono accedere al regime fiscale agevolato dedicato ai contribuenti minimi, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 5% in luogo dell'Irpef:

  • le persone fisiche
  • residenti nel territorio dello Stato;
  • esercenti attività di impresa, arti o professioni;
  • che nell’anno solare precedente  hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro (in caso di inizio attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno).

Quindi esiste un limite di reddito per essere considerati dei contribuenti minimi, cioè che i propri ricavi non devono superare i 30.000 euro all’anno. Ci sono poi altre condizioni per mantenere l’opzione per il regime dei minimi e cioè che nell’anno solare precedente il contribuente:

  • non deve aver effettuato cessioni all’esportazione o operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • non deve aver sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori (unica eccezione sono i compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare);
  • non deve aver erogato somme sotto forme di utili di partecipazione agli associati con apporto costituito solamente da lavoro;
  • non deve aver acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei 3 anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro.

Il valore dei beni strumentali da considerare è quello di acquisto nel triennio cioè i 15.000 euro sono intesi come totale acquisti del triennio, pertanto è importante verificare quali beni strumentali sono rilevanti ai fini del calcolo. Per approfondimenti vediamo i contribuenti minimi e l’acquisto di beni strumentali nel triennio.

Vantaggi ed esoneri del cosiddetto forfettone

I contribuenti minimi hanno l’importante vantaggio di poter versare una imposta sostitutiva del 5% in luogo dell’Irpef, dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef, dell’IVA e dell’IRAP. Oltre a questo vantaggio in termini di risparmio fiscale, i contribuenti minimi sono inoltre esonerati:

  • dall’applicazione degli studi di settore;
  • dagli adempimenti IVA: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri;
  • dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori.

Oltre agli esoneri ed alle semplificazioni, i contribuenti minimi hanno anche degli adempimenti obbligatori in termini di fatturazione, di tenuta del conto corrente e versamento delle imposte. Vediamo l’approfondimento sulle semplificazioni, le agevolazioni e gli adempimenti per i contribuenti minimi.

L'uscita dal regime semplificato dei minimi

La disapplicazione del regime dei minimi può avvenire per opzione o per legge. L’opzione è quando il contribuente sceglie di applicare per la propria attività il regime ordinario. L’esercizio dell’opzione può avvenire nei seguenti modi: tramite comportamento concludente ovvero esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta. I contribuenti che optano per il regime ordinario devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati.

L’opzione per il regime ordinario deve poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta. L’opzione resta valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Dopo il triennio, sempre che rientri sempre nei requisiti richiesti dal regime agevolato, il contribuente può scegliere di rientrare nel regime dei minimi.

La disapplicazione per legge avviene quando il contribuente non rientra più automaticamente nel regime dei minimi, cioè quando viene meno anche una sola delle condizioni di applicazione dello stesso (ad esempio, il contribuente consegue compensi o ricavi superiori a 30.000 euro oppure acquisti di beni strumentali per una cifra superiore ai 15.000 euro).

46 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views