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Incentivi assunzioni lavoratori in Naspi

L’Inps con un messaggio ha comunicato che gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in Aspi (50% dell’indennità riconosciuta al datore di lavoro che assume) spettano anche per le assunzioni di disoccupati percettori della Naspi. E tali incentivi sono cumulabili con l’esonero contributivo fino a 8.060 euro della legge di Stabilità 2015.
A cura di Antonio Barbato
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incentivi assunzioni lavoratori disoccupati

I datori di lavoro che assumono dei lavoratori percettori della Naspi possono richiedere gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori in Naspi, consistenti nel riconoscimento da parte dell’Inps del 50% dell’indennità mensile residue che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di disoccupazione. In caso di assunzione, quindi, metà indennità Naspi va al datore di lavoro che assume il lavoratore disoccupato che sta percependo la Naspi.

Non solo, tale incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015, lo “sconto” sui contributi fino a 8.060 euro annui per tre anni. Facendo due conti, per un lavoratore in Naspi (importo prestazione di 1.000 euro) assunto a tempo indeterminato nell’anno 2015, l’azienda potrà beneficiare di circa 500 euro mensili di incentivo più l’esonero contributivo che è pari a 8.060 euro annui, quindi mediamente 670 euro mensili. Un importante abbattimento del costo del lavoratore.

E’ con un messaggio che l’Inps ha comunicato l’estensione degli incentivi già spettanti ai lavoratori in Aspi anche ai disoccupati in Naspi, la nuova indennità di disoccupazione. A consentire tale estensione è la normativa sulla Naspi che, all’art. 14 del D. Lgs. 22 del 2015, fa uno specifico rinvio alle norme in materia di Aspi.

In tal senso, con il messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, l’Inps nel comunicare i profili contributivi della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NaSpI), ha confermato che continua a trovare applicazione il particolare beneficio contributivo, introdotto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013, in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI). Il messaggio dell’Inps del giugno del 2015 rinvia per gli aspetti normativi e procedurali alla circolare n. 175 del 18 dicembre 2013 che già disciplinava l’incentivo in favore dei lavoratori in Aspi (indennità sostituta dalla Naspi a partire da maggio 2015 in poi).

L’Inps comunica inoltre nel messaggio che l’incentivo trova applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine.

L’incentivo inoltre riguarda anche lavoratori destinatari della prestazione, e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza di concessione – abbiano titolo all’indennità ma non l’abbiano ancora percepita.

L’incentivo non spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale (art. 4, c. 12, lett. a), della legge n. 92/2012);

Ricorrendone i presupposti, l’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015, ossia con il regime di esonero di cui all’art. 1, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Vediamo ora quali sono le caratteristiche principali di questo incentivo, come disciplinato dalla circolare n. 175 del 18 dicembre 2013.

Si tratta di un incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari della Nuova Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI). A consentire il beneficio per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori in Aspi ed ora in Naspi è stato il Decreto Legge n. 76 del 2013:

Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) ora Naspi è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

 

Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.

Destinatari. Il beneficio è riferito alle assunzioni a tempo pieno e indeterminato di soggetti in godimento dell’indennità NASpI.

Beneficiari. Possono accedere alla nuova misura incentivante tutti i datori di lavoro, comprese le Cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di somministrazione.

Oggetto del beneficio. L’incentivo è pari al 50% dell'importo dell'indennità residua ASpI cui il lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato assunto. L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

La somma a credito dell'azienda non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, comprendendovi anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota.

Cumulo con altri incentivi. Ricorrendone i presupposti, l’incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. Come abbiamo anticipato, l’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo fino a 8.060 euro della Legge di Stabilità 2015.

Condizioni di accesso al beneficio. L’incentivo deve rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti all’occupazione. Nel messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015 l’Inps ricorda che tali incentivi sono subordinati al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di settore in materia: Regolamento (CE) n. 360/2012, sugli aiuti d’importanza minore ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
Regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; Regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti d’importanza minore nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

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