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Circolare Inps sull’esonero contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato

L’Inps ha emesso la circolare che chiarisce requisiti e condizioni da rispettare per l’esonero contributivo triennale fino a 8.060 euro annui sulle assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2015. Ecco quali sono i contratti di lavoro incentivati o esclusi. Dai principi sugli incentivi della Riforma Fornero, al Durc regolare, ecco le condizioni da rispettare. Escluso il rispetto dell’incremento occupazionale netto (calcolo ULA).
A cura di Antonio Barbato
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circolare inps assunzioni legge di stabilità 2015

La Legge di Stabilità 2015, allo scopo di promuovere occupazione stabile, ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno 2015. E’ previsto uno “sconto” per i datori di lavoro fino a 8.060 euro all’anno per tre anni. L’Inps in una circolare ha dettagliato le condizioni, i requisiti e la normativa da rispettare per poter beneficiare di questa incentivazione alle assunzioni, senza correre il rischio di una restituzione.

La circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 detta inoltre le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, all’art. 1 commi da 118 e seguenti.

Va subito detto che per quanto riguarda le modalità di fruizione, l’Inps rimanda ad un’apposita circolare le istruzioni per la fruizione della misura di legge, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Con la circolare n. 17/2015, infatti, l’Inps detta i requisiti e le condizioni generali di spettanza dell’incentivo. Vediamoli.

SOMMARIO:
A chi spetta
Per quali contratti spetta
8.060 euro annui escluso premi Inail
Importi mensili spettanti
Esclusione da incremento occupazionale netto (calcolo ULA)
Condizioni dettate dall’Inps
Rispetto dei principi della Legge Fornero
DURC regolare
Le condizioni della Legge di Stabilità 2015

A chi si applica

Il beneficio, consistente in una riduzione della contribuzione da versare fino a 8.060 euro annui per 3 anni sulla nuova assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2015, si applica:

  • a tutti i datori di lavoro privati;
  • e ai datori di lavoro agricoli (con misure condizioni e modalità di finanziamento specifiche).

Ai fini del diritto all’esonero, non assuma rilevanza la sussistenza della natura imprenditoriale in capo al datore di lavoro, pertanto il beneficio è esteso anche ai soggetti non imprenditori. Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:

  1. datori di lavoro imprenditori;
  2. datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale quali ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..

Tra i datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo, è esclusa la pubblica amministrazione.

Rientrano però tra i datori di lavoro di cui all’art. 1, co. 118, legge n. 190/2014 anche gli enti pubblici economici (EPE). Sono altresì da ricomprendersi anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale.

Contratti di lavoro per i quali spetta l'esonero

L’esonero contributivo è concesso nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:

  • contratto a tempo indeterminato;
  • contratto a tempo indeterminato part-time;
  • Contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato;
  • Contratto a tempo indeterminato per i dirigenti;
  • Contratto a tempo indeterminato instaurato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • Contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro.

Sono invece esclusi dall’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015:

  • Contratto di apprendistato;
  • Contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato;
  • Contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche indeterminato;

L’Inps chiarisce il perché. Nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientra anche il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.

Esclusi i contratti di lavoro intermittente o a chiamata a tempo indeterminato. Visto l’obiettivo di incentivare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con requisiti fondanti di stabilità, l’Inps ritiene che non possano essere destinatari dell’esonero contributivo le assunzioni con  contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del d.lgs. n. 276/2003, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Secondo l’Inps il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è peraltro rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di natura discontinua, tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Esonero contributivo anche per le assunzioni di dirigenti. Ove ricorrano le condizioni, è possibile beneficiare dell’esonero anche riguardo ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

L’esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001.

L’esonero contributivo spetta, infine, anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’esonero spetta anche se con il lavoratore ci sono stati contratti a termine. Può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi.

L’esonero spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Esonero fino a 8.060 euro annui, esclusi i premi Inail

La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118 della legge n. 190/2014;
  • il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della medesima legge;
  • il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 3, 14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3, comma 25, della medesima legge.

L’applicazione del predetto beneficio non determina alcuna riduzione della misura del trattamento previdenziale, in quanto l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata nella misura ordinaria, pari, per la generalità dei lavoratori subordinati, al 33% della retribuzione lorda imponibile. Parimenti, continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione. La durata dell’esonero contributivo è decorre dalla data di assunzione del lavoratore.

Modalità di fruizione: l’importo mensile dell’esonero

L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro.

Importo mensile dell’esonero contributivo. Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Sul piano operativo, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito.

La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x 3).

Vediamo ora gli importanti chiarimenti dell’Inps riguardo alle condizioni di spettanza, nonché i principi che i datori di lavoro devono rispettare per il diritto all’esonero contributivo, senza incorrere nel rischio di una restituzione.

Incentivo all’occupazione escluso dalle norme sull’incremento occupazionale netto (ULA)

La circolare dell’Inps si pronuncia sulla natura dell’esonero contributivo, dichiarando che tale norma della Legge di Stabilità 2015 assume la natura tipica dell’incentivo all’occupazione. L’ente previdenziale fornisce però una importante interpretazione, infatti esclude l’esonero dal versamento dei contributi fino a 8.060 euro dalla normativa comunitaria prevista dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché dal Regolamento comunitario n. 651 del 2014. In altre parole, l’esonero contributivo può essere richiesto dalle aziende, anche senza rispettare l’incremento occupazionale netto, ossia l’ULA. Per maggiori informazioni vediamo esonero contributivo: niente incremento occupazionale (ULA).

Condizioni Inps per il diritto all’esonero contributivo

Le condizioni complessive per il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo triennale recato dalla Legge di stabilità 2015 scaturiscono dalla natura della misura nonché dalle previsioni specifiche della citata legge di stabilità.

In particolare, il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al rispetto:

  • dei principi della legge n. 92 del 2012;
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • da taluni presupposti introdotti dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.

L’esonero condizionato al rispetto dei principi della Riforma Fornero

La circolare dell’Inps fornisce un’importante indicazione: l’assunzione a tempo indeterminato, per poter fruire dell’esonero contributivo della Legge di Stabilità 2015, deve essere effettuata in rispetto dei principi stabiliti dalla Legge Fornero in materia di violazione del diritto di precedenza, nonché di datori di lavoro interessati a periodi di sospensione dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga.

L’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziamenti nei 6 mesi precedenti, inoltre è necessario l’inoltro della comunicazione obbligatoria nei termini previsti. Per maggiori informazioni vediamo L’assunzione con esonero contributivo e i principi della Riforma Fornero.

L’esonero è legato alla regolarità contributiva e al rispetto dei CCNL

L’Inps precisa nella circolare che la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

  1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto;
  2. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto è necessario il regolare versamento dei contributi previdenziali e quindi il DURC regolare o positivo posseduto dal datore di lavoro che intende assumere a tempo indeterminato con l’esonero contributivo.

Le condizioni già stabilite dalla Legge di Stabilità 2015

Ci sono delle condizioni inserite nel testo normativo della Legge di Stabilità 2015, all’art. 1, comma 118 e seguenti della L. 190 del 2014. La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014).

Apprendistato nei 6 mesi precedenti, niente esonero contributivo triennale. Al riguardo, la circolare ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale.

Somministrazione nei 6 mesi precedenti, niente incentivo all’assunzione. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Lavoro intermittente a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti: spetta l’esonero contributivo. Con riferimento, infine, al lavoro intermittente, si osserva come, in coerenza con le indicazioni fornite nell’ambito del precedente paragrafo, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisca condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale.

  • il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014-31.12.2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge n. 190/2014).

Si tratta di una condizione introdotta all’evidente scopo di prevenire comportamenti elusivi della finalità della norma posti in essere nel corso del suo periodo di gestazione al solo scopo di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro.

Il campo di osservazione attiene alle società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dal/al datore di lavoro che assume; a soggetti comunque “facenti capo” al datore di lavoro che assume, condizione che si

riscontra nel caso di etero direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale.

  • il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.  

Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro. Ama districarsi nell’area fiscale. E risolvere problemi dei lavoratori, delle imprese e dei contribuenti. Email: abarbato@fanpage.it.

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