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Durc regolare per avere l’esonero contributivo sulle assunzioni nel 2015

L’Inps ha emesso la circolare nella quale precisa che per avere l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015, è necessario essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, quindi avere il Durc regolare e positivo, oltre che rispettare il contratto collettivo. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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versamento contributi e incentivi assunzioni 2015

Per poter assumere un lavoratore con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 e beneficiare dello sconto sul versamento dei contributi fino a 8.060 euro annui, è necessario essere in regola con il versamento dei contributi, quindi avere un Documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare, l’ho ha precisato l’Inps in una apposita circolare sull’esonero contributivo. La circolare dettaglia una serie di condizioni da rispettare, da quelle previste dalla Legge di Stabilità, a quelle richieste dall’ente previdenziale stesso.

Secondo quanto prevede la legge n. 190 del 2014, all’art. 1 commi 118 e seguenti, l’esonero spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. E spetta solo se nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, quindi dal 1/10/2014 al 31/12/2014, il lavoratore assunto non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Accanto a queste condizioni dettate dalla Legge, l’Inps introduce con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, ulteriori condizioni. Il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione risulta subordinato al rispetto dei principi della legge n. 92 del 2012 e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Su quest’ultimo punto, c’è un richiamo fondamentale alla normativa relativa al DURC. Pertanto l’ente previdenziale lega il riconoscimento dell’esonero contributivo consistente in uno sconto sui contributi da versare fino a 8.060 euro annui, ad una condotta aziendale regolare. Infatti, con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, di seguito elencate:

  1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), per la cui trattazione si rinvia alle disposizioni adottate in materia dall’Istituto;
  2. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La fruizione dell’esonero quindi è subordinata al possesso del Documento unico di regolarità contributiva, ossia il DURC regolare e positivo. Il datore di lavoro pertanto deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali per poter beneficiare dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015, ossia uno “sconto” fino ad 8.060 euro per 3 anni sui contributi da versare sul contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con un lavoratore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Ai fini dell’incentivo, visto che la circolare lega l’esonero alle condizioni fissate nella legge 296 del 2006, il datore deve rispettare gli adempimenti mensili e periodici, deve avere corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti, deve avere inesistenza di inadempienze in atto. Deve aver altresì effettuato richiesta di rateizzazione di eventuali debiti contributivi per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole.

Tra le cause non ostative al rilascio del DURC, per i crediti iscritti a ruolo, basta la sospensione della cartella esattoriale a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario. Mentre per i crediti non iscritti a ruolo, il contenzioso amministrativo per il quale non sia intervenuta la decisione che respinge il ricorso, oppure il contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salvo l’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l’iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio.

La mancata quantificazione o la semplice contestazione di omissioni contributive non rilevano ai fini della qualificazione, come irregolare, del comportamento aziendale preclusivo della possibilità di fruire dei benefici contributivi richiesti.

Un’ulteriore condizione per poter beneficiare dell’esonero è l’inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Queste situazioni di irregolarità (violazioni in materia di sicurezza, di riposi e lavoro irregolare) risultato ostative anche al rilascio del Durc.

Per quanto riguarda il rispetto degli accordi collettivi, quindi del CCNL di settore applicato al lavoratore, per avere il DURC positivo e regolare, e in generale per rispettare quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006 ai fini dell’esonero contributivo, è necessaria l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, nonché degli altri obblighi di legge.

Tale condizione va intesa nel senso che i benefici sono subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi.

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