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Legge di Stabilità 2015: soppressi gli sgravi contributivi della Legge 407/1990

Nella legge di Stabilità 2015, prima bozza, c’è la soppressione degli sgravi contributivi della Legge 407/1990, la riduzione del 50% o l’esonero dal versamento dei contributi per 3 anni per i datori di lavoro che assumono lavoratori con almeno 24 mesi di stato di disoccupazione. Al posto dei benefici dell’art. 8, comma 9 della Legge 407/90 ci sono i nuovi sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato. Vediamo le differenze tra i due incentivi all’assunzione e cosa cambia nel 2015 e dal 2016.
A cura di Antonio Barbato
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soppressi sgravi contributivi legge 407 del 1990

Tra le novità della Legge di Stabilità 2015, nella versione approvata al Senato e non definitiva, c’è l’introduzione dei nuovi sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato, ma che porta con sé la soppressione dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della Legge n. 407 del 1990. Si passa dagli sgravi contributivi concessi per 3 anni su qualsiasi assunzione a tempo indeterminato (tranne alcuni casi di esclusione) alla cancellazione degli sgravi contributivi, sempre concessi per 3 anni, ma nella misura del 50% o 100% per il Mezzogiorno, per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori con almeno 24 mesi di stato di disoccupazione.

Il comma 3 dell’art. 12 della bozza della Legge di Stabilità 2015: “I benefici contributivi di cui all’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015”.

Seguendo un interpretazione letterale della norma, della dicitura “ivi indicati”, trattasi di cancellazione dei benefici della L. 407/1990, soprattutto per il Mezzogiorno? Purtroppo sì.

Le novità quindi sono pesanti, visto che la Legge di Stabilità 2015, se approvata, va a sopprimere gli sgravi contributivi della Legge 407/1990, l’incentivo all’assunzione più utilizzato dai datori di lavoro negli ultimi 24 anni, uno sgravio contributivo che nel Mezzogiorno è del 100% (quindi diventa totale esonero dai contributi) e che ha rappresentato una concreta e utilizzata possibilità di assunzione dei giovani con almeno 24 mesi di iscrizione al Collocamento o Centro per l’Impiego.

Vediamo cosa prevede l’art. 8, comma 9 della Legge n. 407 del 1990 e cosa prevede l’art. 12 della bozza della nuova Legge di Stabilità 2015 in materia di sgravi contributivi, essendo similare la disposizione normativa ma con sostanziali differenze. Dopo aver visto le due norme, analizziamo come cambia lo scenario dal 1 gennaio 2015.

I benefici previsti dalla Legge 407/1990: 50% di sgravi. Il comma 9 dell’art. 8 della Legge n. 407/1990, che dalla Legge di Stabilità 2015 potrebbe essere soppresso, prevede che “in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa  licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi”.

Lo sgravio della 407/1990 è del 100% nel Mezzogiorno. Continua il comma: “Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno.., ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”.

Quindi con la legge 407/1990, in procinto di soppressione dal 1 gennaio 2015, ogni giovane o lavoratore che ha 2 anni di stato di disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego, dopo che è stata resa la dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro (DID), può essere assunto con uno sgravio concesso al datore di lavoro del 50% sui contributi da versare all’Inps, ma anche all’Inail. Sgravio che diventa esonero dal versamento dei contributi e dei premi Inail, ossia sgravio al 100% nel Mezzogiorno.

Gli sgravi contributivi della Legge di Stabilità 2015. L’art. 12 della bozza della nuova Legge di Stabilità 2015, introduce dal 1 gennaio 2015 un nuovo incentivo all’assunzione: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con l’esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con l’esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 6.200 euro su base annua”.

Quindi lo sgravio è del 100% su tutte le assunzioni a tempo indeterminato ma c’è un limite di 6.200 euro di contributi esonerati, oltre si pagano i contributi. Inoltre lo sgravio non coinvolge l’Inail. Per maggiori informazioni vediamo gli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato Legge di Stabilità 2015.

La differenza tra i due sgravi contributivi

Premesso che si tratta di una nuova disposizione embrionale, quella sugli sgravi contributivi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015, tra l’altro in bozza e quindi non definitiva, che va a sopprimere un incentivo storico in materia di lavoro come gli sgravi della Legge n. 407 del 1990, c’è da verificare lo scenario che si profila nel 2015 e negli anni successivi con queste due importanti novità: da un lato un nuovo incentivo, dall’altro la soppressione del vecchio incentivo.

Gli sgravi della 407/1990 non sono destinati a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, ma solo per quelle assunzioni di lavoratori con almeno 24 mesi di stato di disoccupazione. Mentre i nuovi sgravi della Legge di Stabilità 2015, tranne alcuni casi di esclusione, sono destinati a tutte le assunzioni a tempo indeterminato, indipendentemente dallo stato di disoccupazione.

Gli sgravi della 407/1990 sono del 100% solo nel Mezzogiorno e comunque se il datore di lavoro è un’impresa operante nel Mezzogiorno, altrimenti il beneficio che spetta è del 50%, sempre per 3 anni. Il nuovo sgravio dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2014 invece è sempre del 100%.

Ma ci sono due limiti a quest’ultimo, rispetto alla legge n. 407 del 1990. Negli sgravi dell’art. 12 della Legge di Stabilità i contributi oltre i 6.200 euro sono dovuti, quindi l’esonero diventa una specie di credito per il datore di lavoro in materia contributiva di 6.200 euro. Se i contributi dovuti per quel lavoratore assunto, nell’arco dell’anno, sono superiori a 6.200 euro, la cifra che eccede i 6.200 euro andrà versata dal datore di lavoro.

In linea previsionale l’esonero dal versamento dei contributi secondo i nuovi sgravi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2015 si applicano fino ad una retribuzione lorda imponibile previdenziale del lavoratore pari a 21.000 euro annui. Se il lavoratore ha una retribuzione superiore, ci sono contributi da versare, quelli eccedenti i 6.200 euro annui.

Quindi lo sgravio al 100% della nuova Legge di Stabilità non è altro che uno sconto di 6.200 euro sui contributi da versare sui contratti a tempo indeterminato.

Inoltre, se per gli sgravi della Legge n. 407 del 1990, c’è la riduzione del 50% o il completo esonero dal versamento dei contributi assistenziali, o premi Inail, nel caso dei nuovi sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato della Legge di Stabilità 2014, i premi Inail sono interamente dovuti.

Infine la considerazione più importante: Gli sgravi contributivi dell’art. 12 della Legge di Stabilità 2014 sono concessi per le assunzioni decorrenti da 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, mentre la soppressione dei benefici contributivi dell’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990 è definitiva.

Dal 2016 nessun sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue che se la legge di Stabilità 2015 sarà convertita in legge secondo il testo attuale, a partire dal 1 gennaio 2016 non ci saranno sgravi contributi per le assunzioni a tempo indeterminato, in quando i nuovi sgravi non sono più operativi mentre i benefici della legge 407/1990 sono definitivamente soppressi. E questa potrebbe rappresentare una vera mazzata.

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