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Quando gli incentivi sulle assunzioni non spettano: i casi di esclusione

La legge n. 92 del 2012, la riforma del lavoro, ha introdotto dei principi generali di spettanza degli incentivi sulle assunzioni, erogate dall’Inps ai datori di lavoro e consistenti in sgravi contributivi. Rientrano nelle condizioni di spettanza anche le agevolazioni della legge n. 407 del 1990 per i disoccupati di lunga durata e della legge n. 223 del 1991 riguardante le assunzioni agevolate dei lavoratori in mobilità. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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casi di esclusione dagli incentivi sulle assunzioni

Un datore di lavoro che intende assumere un lavoratore può beneficiare di alcune agevolazioni contributive consistenti in uno sgravio sui contributi da versare all’Inps, calcolati sugli stipendi dei lavoratori. Per ottenere tali incentivi sulle assunzioni è necessario che il lavoratore possegga determinati requisiti (come ad esempio lo status di disoccupato in molti casi o l’iscrizione nelle liste di mobilità). Con l’introduzione della Riforma Fornero per un’omogenea applicazione degli incentivi sono stati introdotti dei principi generali di spettanza degli incentivi sulle assunzioni, al verificarsi dei quali gli incentivi non spettano aldilà dei requisiti del lavoratore.

Il comma 12 dell’art. 4 della Legge di riforma del mercato del lavoro, legge n. 92 del 2012 prevede tutti i casi di esclusione e condizioni generali di spettanza degli incentivi sulle assunzioni, sia quelli previsti dalla riforma stessa, che quelli previsti dalla legge n. 407 del 1990, riguardante i disoccupati di lunga durata, che quelli previsti dalla legge n. 223 del 1991, riguardante i lavoratori in mobilità.

Il comma 12 così recita: “Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore

La legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha inserito un ulteriore comma 12-bis: “Resta confermato, in materia di incentivi per l'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, che resta pertanto confermato in ogni sua disposizione”.

Il comma 13 dell’art. 4 della Legge n. 92 del 2012 precisa ulteriormente: “Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”.

I chiarimenti della circolare Inps n. 137 del 2012. Questo sopra elencato è il quadro normativo di riferimento. Essendo le agevolazioni sulle assunzioni consistenti in sgravi contributivi, attraverso i quali il datore di lavoro riduce il costo previdenziale che forma il costo del lavoratore assunto, l’ente che interviene per disciplinare la normativa sulle agevolazioni è l’Inps, che con la circolare n. 137 del 2012 ha chiarito numerosi aspetti relativi alle condizioni poste dalla riforma Lavoro in materia di riconoscimento degli incentivi e regole generali di esclusione dagli stessi. La circolare tratta i principi generali sopra elencati, vediamoli.

Obbligo preesistente di assumere un determinato lavoratore

Le prime due lettere, a) e b), introducono l’esclusione dagli incentivi sulle assunzioni se sussiste un obbligo di assumere un determinato lavoratore. La circolare n. 137 del 2012 precisa che “il legislatore fissa il principio  generale per cui non è possibile applicare gli incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere;  gli incentivi non spettano né nell’ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione né nell’ipotesi in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione; il legislatore fissa analoghi principi, in relazione alla somministrazione di lavoro.

La lettera a) stabilisce che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dai CCNL. Si tratta del diritto di precedenza dei lavoratori licenziati, quindi degli ex dipendenti, oppure del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore dell’ ex-dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi. La lettera b) riguarda i casi in cui c’è un diritto di precedenza riguarda un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Per maggiori informazioni vediamo la perdita degli incentivi in caso di obbligo di assumere un determinato lavoratore.

Assunzioni in caso di sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione 

L’ammissione ai benefici incontra altresì limitazioni nel caso in cui il datore di lavoro o l’utilizzatore abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione, anche ai sensi dell’art. 19 D.L. 185/2008. L’articolo 4, co. 12, lettera c) recita infatti : “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.”

A differenza dell’obbligo di assunzione che, per le ipotesi previste dalle lettere a) e b) del comma 12, si riferisce al datore di lavoro o utilizzatore nella sua interezza, in caso di sospensione va invece considerata solo la situazione della singola unità produttiva.

Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento

L’articolo 4, co. 12, lettera d) recita: “gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in  rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore”.

C’è una prassi applicativa consolidata in questi anni secondo la quale gli incentivi non spettano in questi casi. l beneficio è escluso anche nel caso in cui la vicenda riguardi il datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore e l’utilizzatore cui venga somministrato.

Cumulo degli incentivi: limiti di spettanza e durata

L’articolo 4, co. 13, recita: “Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a  titolo di lavoro subordinato o  somministrato”. 

Inoltre: “non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo”.

La disposizione ha una duplice valenza: da un lato stabilisce alcuni limiti circa la spettanza e la durata degli incentivi; da un altro lato introduce un criterio di flessibilità, che consente di superare alcune prassi applicative formatesi prima del 18 luglio 2012, riguardanti la successione di rapporti.

La disposizione contenuta nel comma 13 dell’articolo 4 stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e indiretta di uno stesso lavoratore, per cui la durata massima prevista dalle varie norme, che contemplano incentivi all’assunzione, deve essere valutata considerando  sia gli incentivi goduti quando il lavoratore era alle dirette dipendenze di un determinato soggetto sia gli incentivi goduti durante eventuali periodi di utilizzazione indiretta, da parte dello stesso soggetto mediante un contratto di somministrazione.

La circolare Inps fornisce due esempi. L’articolo 8, comma 2, l. 223/1991 prevede un’agevolazione contributiva per la durata massima di dodici mesi, quando è svolto un rapporto a tempo determinato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità; dal principio enunciato segue che:

  • se un soggetto utilizza per sei mesi il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione, nell’eventualità che – dopo – lo assuma a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, avrà diritto all’agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto a termine ha una durata maggiore; 
  • se il soggetto utilizza il lavoratore agevolato mediante un contratto di somministrazione di almeno 12 mesi, nell’eventualità che – dopo – lo assuma a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, non gli spetterà l’agevolazione contributiva, avendone interamente goduto – indirettamente – durante la somministrazione. 

A proposito del godimento indiretto degli incentivi da parte dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera i) del D. Lgs n. 276 del 2003, l’utilizzatore è tra l’altro obbligato a rimborsare al somministratore gli oneri previdenziali “effettivamente sostenuti”.

Inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (unilav)

L’Inps nella circolare n. 137 del 2012 tratta anche il caso in cui vi sia un inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal DM del 30 ottobre 2007. Si tratta ad esempio dell’invio tardivo dell’unilav o dell’Unisomm. Il comma 15 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012, la Riforma Fornero, interviene anche su questo: ““L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione”

Quali sono i termini per le comunicazioni obbligatorie. Si ricordano i principali termini di invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie, previste dal Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30/10/2007 (Unilav, Unisomm, ecc.):

  • l’assunzione deve essere comunicata entro il giorno precedente a quello in cui inizia il rapporto di lavoro;
  • la trasformazione e la proroga debbono essere comunicate entro 5 giorni dalla data in cui decorre l’inizio della trasformazione o proroga;
  • con riferimento alla somministrazione di lavoro, le agenzie autorizzate debbono comunicare l'instaurazione/trasformazione/proroga entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui decorrono il rapporto, la trasformazione, la proroga. 

In caso di rettifica della comunicazione telematica vale la data del primo invio. La compilazione del campo “agevolazione” dei moduli telematici (Unilav, Unisomm, eccetera) è facoltativa; l’omessa o erronea compilazione non incide sul diritto ai benefici  e, quindi, non richiede la rettifica del modulo inviato. 

Rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro

Gli incentivi sono subordinati altresì al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta di un obbligo introdotto dall’art. 9 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, emanato in attuazione del commi 1175 e 1176 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296: “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC); e ai fini del rilascio di quest’ultimo, inoltre, “l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A [del citato decreto ministeriale] ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.

L’Inps nella circolare n. 137 del 2012 precisa che l’autocertificazione circa  l'inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, deve essere resa alla competente Direzione territoriale del Ministero del lavoro e deve essere menzionata – per consentire i successivi controlli – nelle comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applicazione degli incentivi.

In caso di somministrazione la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia riveste la qualità formale di datore di lavoro; invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato.

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