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Indennità di malattia nella Gestione Separata e per lavoratori a progetto

Anche ai lavoratori con contratto a progetto, i professionisti senza cassa, ed i lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata dell’Inps, spetta l’indennità di malattia, erogata in caso di accredito contributivo di 3 mesi nei 12 mesi precedenti ed in misura fissa sulla base delle giornate lavorate e dei mesi accreditati. Vediamo tutte le informazioni relative al calcolo, alla durata e alla domanda.
A cura di Antonio Barbato
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indennità di malattia lavoratori a progetto

L’indennità di malattia ed il trattamento economico per congedo parentale sono state progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.  Si tratta dei lavoratori con contratto a progetto o collaborazioni coordinate e continuative, i liberi professionisti senza cassa previdenziale, gli associati in partecipazione, i venditori a domicilio.

L’Inps con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013 ha pubblicato tutte le informazioni relative all’estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. Vediamo tutti gli aspetti relativi al trattamento economico di malattia. 

SOMMARIO:
A chi spetta
Requisiti contributivi e reddituali
Durata e misura dell’indennità

A chi spetta l’indennità di malattia

Con l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata specifici istituti previdenziali per la malattia e per il congedo parentale. La circolare n. 77 del 2013 precisa che i destinatari della prestazione sono tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della legge n. 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

Chi ha diritto all’indennità di malattia. I lavoratori aventi diritto sono:

  • i collaboratori a progetto, i collaboratori  coordinati e continuativi e i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni, nel corso dell’anno solare, o di durata inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5.000 euro:
  • Tutti i lavoratori per i quali l’onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione (parasubordinati) e per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata con aliquota contributiva piena;
  • I liberi professionisti senza cassa. Il Decreto Legge n. 201 del 2011 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’estensione delle tutele di malattia anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata (lavoratori libero professionisti).

La tutela economica è prevista, con riferimento ai lavoratori libero professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 mentre per i lavoratori parasubordinati (con committente o associante) per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, tenuto conto anche degli eventuali atti interruttivi.

Certificazione di malattia. Per il riconoscimento dell’evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all’Inps un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro, secondo le norme relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps attuate a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero della Salute 26 febbraio 2010 e del disciplinare tecnico ad esso collegato. 

4 giorni di carenza senza diritto all’indennità di malattia. La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni. Diversamente, in caso di eventi che configurano continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso (di durata inferiore a 4 giorni), l’indennizzo è previsto per l’intera durata dell’evento, compresi i primi 3 giorni. Per tale motivo, anche in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni è necessario che venga trasmessa all’Istituto idonea certificazione di malattia. 

Requisiti contributivi e reddituali del lavoratore

Presupposto per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia è la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso e l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato. La circolare n. 77 del 2013 indica le ulteriori condizioni, valide per tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, sono il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12.01.2001 e richiamati dal citato art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006:

  • E’ indispensabile, pertanto, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, che risultino accreditati contributi, nella suddetta gestione, corrispondenti ad almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia.

Per il 2013 l’aliquota contributiva (comprensiva della quota dello 0,72%), dovuta per i soggetti iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è pari al 27,72% (circolare n. 27 del 12 febbraio 2013).

Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota del 27,72% sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233 del 1990) pari per l’anno 2013 a euro 15.357,00. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 354,75. 

Per quanto concerne il requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contributo nella Gestione separata, nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento di malattia, non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335, valido per lo stesso anno. Per gli eventi insorti nel 2013, il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a euro 67.304,30.

Con riferimento ai suddetti requisiti, richiesti come già specificato per tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata, occorre distinguere tra le citate due macrocategorie:

  • lavoratori a progetto o parasubordinati (con committente o associante), per i quali l’onere contributivo risulta a carico del committente con obbligo di rivalsa sul collaboratore per la quota a carico (nella misura di due terzi per il committente e un terzo per il collaboratore). In caso di associazione in partecipazione l’onere, in carico all’associante, è ripartito nella misura del 55% per l’associante e 45% per l’associato.

Il committente e l’associante sono tenuti ai sensi della normativa vigente a versare i contributi spettanti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante modello F24 (telematico per i possessori di partita IVA).

  • lavoratori libero professionisti, per i quali l’onere contributivo è interamente a carico dei soggetti interessati che versano, con modello telematico F24, i contributi dovuti relativi sia al saldo dell’attività lavorativa dell’anno precedente sia agli acconti dell’anno in corso, alle scadenze previste dalla dichiarazione dei redditi (Modello Unico).

Ovviamente, le informazioni contributive per l’anno in corso sono da considerarsi provvisorie e come tali debbono essere gestite nell’apposita procedura di pagamenti (liquidazione provvisoria), fino alla liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della suddetta dichiarazione fiscale del lavoratore. Anche con riferimento al requisito reddituale i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali divengono definitivi al momento della citata liquidazione della suddetta dichiarazione fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In merito, infine, all’esistenza dell’attività lavorativa, si fa riferimento alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Inps procedendo successivamente alla verifica del dato con le informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto o con le informazioni relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA. 

Visite di controllo per accertamento medico legale dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Anche per gli iscritti alla Gestione separata, l’Inps può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali al fine di poter verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori sono tenuti a rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi.

Durata e misura dell’indennità di malattia nella Gestione Separata 

L'art. 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006 dispone che “l’evento di malattia è indennizzato, ai sensi della normativa citata, per un numero massimo di giornate, pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare”.

Per la durata complessiva del rapporto di lavoro deve essere preso a riferimento il medesimo periodo considerato ai fini contributivi e cioè i 12 mesi precedenti l’inizio dell’evento di malattia. Pertanto, il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni (circolare n. 76 del 16 aprile 2007).

L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia, purché non sia stata irrogata una sanzione (ad esempio a seguito di eventuale assenza a visita medica di controllo domiciliare), comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.

Pertanto, anche per quanto riguarda gli aspetti connessi con il numero delle giornate lavorate, e conseguentemente con quello delle giornate indennizzabili, si fa riferimento alla dichiarazione presentata in via telematica dal lavoratore all’Inps. Tali dichiarazioni sono successivamente verificabili sulla base di ulteriori informazioni a seconda delle due macrocategorie:

  • lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) – data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
  • lavoratori libero professionisti – informazioni contenute nella dichiarazione fiscale del soggetto ovvero relative all’apertura e/o chiusura di partita IVA.

Misura dell’indennità giornaliera di malattia. Con riferimento alla misura della prestazione, l’indennità viene calcolata, come previsto dalla circolare n. 76 del 2007, sulla base delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Pertanto, per le malattie iniziate nell’anno 2013 l’indennità giornaliera sarà pari a:

  • euro 10,85, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
  • euro 16,28, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • euro 21,71, se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione. 

La domanda per l’indennità: il modello di dichiarazione. Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita dichiarazione contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Tale dichiarazione deve essere presentata in modalità telematica secondo quanto previsto dalla circolare n. 52 del 2012, fermo restando quanto precisato nel citato messaggio n. 4143 del 2012, ultimo capoverso. 

Ricorso contro il diniego. In caso di contenzioso, la circolare Inps precisa che gli eventuali ricorsi inerenti alla prestazione in oggetto debbono essere presentati, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento, in modalità telematica secondo le indicazioni fornite dalla circolare n. 32 del 10 febbraio 2011. Competente a decidere in unica istanza i ricorsi è il Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione speciale dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Si precisa, infine, che per gli eventuali aspetti non espressamente indicati si rinvia alla citata circolare n. 76 del 16 aprile 2007.

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