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Indennità di trasferta metalmeccanici Piccola Industria Confapi

L’indennità di trasferta per i il CCNL dei metalmeccanici Piccola Industria Confapi è pari a 42,85 euro per la trasferta, 11,73 euro per il pasto meridiano o serale e 19,39 euro per il pernottamento. Tali importi sono alternativi al rimborso spese per la trasferta. E’ prevista una retribuzione per i tempi di viaggio. Vediamo cosa prevede il CCNL metalmeccanici piccola industria anche in caso di malattia durante la trasferta, il diritto alle ferie e alla retribuzione.
A cura di Antonio Barbato
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indennità trasferta metalmeccanici piccola industria

I lavoratori del settore metalmeccanico hanno diritto, in caso di trasferta, a percepire un’indennità di trasferta stabilita dal CCNL. Nel settore sono applicati due contratti collettivi: il CCNL dell’industria metalmeccanica e il CCNL Metalmeccanici Piccola Industria Confapi. Quest’ultimo CCNL disciplina l’indennità di trasferta dei metalmeccanici piccola industria prevedendo un importo forfettario che risarcisca il lavoratore per il pernottamento e i pasti durante la trasferta.

Per i lavoratori assunti con contratto metalmeccanici piccola industria Confapi, l’accordo di rinnovo del CCNL del luglio 2017 ha apportato modifiche alla disciplina delle trasferte.

Per i dipendenti comandati in trasferta, il trattamento economico di trasferta può comportare alternativamente la corresponsione di un rimborso spese oppure di un’indennità di trasferta.

Il CCNL Metalmeccanici Piccola industria – Confapi prevede che ai lavoratori comandati a prestare la propria opera in trasferta, spetta un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti.

Per tale motivo l'indennità di trasferta non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.

Così come previsto per l'indennità di trasferta nel contratto metalmeccanici industria, anche nel CCNL metalmeccanici Piccola industria Confapi gli incrementi dell’indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento.

 

Indennità di trasferta: importi

Gli importi dell’indennità di trasferta hanno avuto negli anni svariati aumenti, di cui l’ultimo dal 1° novembre 2017 e da allora risultano fissate a:

  • 42,85 euro quota di indennità per la trasferta intera (prima era di 42,80 euro);
  • 11,73 euro quota di indennità per il pasto meridiano o serale (prima era di 11,72euro);
  • 19,39 euro quota di indennità per il pernottamento (prima era di 19,36 euro).

Rimborso spese in alternativa all’indennità di trasferta. L’indennità di trasferta può essere sostituita anche in maniera parziale con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della trasferta aggiungendovi le spese di vitto e di alloggio, qualora il lavoratore sia stato obbligato dal tipo di trasferta a sostenerle.

Diritti dei lavoratori metalmeccanici in trasferta

Al lavoratore in trasferta spetta una indennità per il pasto di mezzogiorno e della sera e per il pernottamento quando:

  • spetta un’indennità per il pasto meridiano quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.

Indipendentemente dalla distanza chilometrica, il CCNL metalmeccanici Piccola industria Confapi prevede che, il lavoratore in trasferta ha diritto al rimborso per il pasto meridiano quando durante la pausa non retribuita non possa rientrare nella sede o stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda.

Mentre non verrà pagata nessuna indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede ed usufruisca della mensa aziendale oppure possa usufruire della mensa aziendale dello stabilimento in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi come buoni pasto e convenzioni con ristoranti messi a sua disposizione dall’azienda. In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell’indennità prevista per il pasto meridiano.

  • la corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando normali mezzi di trasporto, oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
  • la corresponsione dell’indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per ragioni di servizio, usando dei normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall’azienda non possa rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.

Per ottenere i rimborsi forfettari di cui sopra, il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione giustificativa.

Tuttavia dal CCNL risulta che i rimborsi per i pasti e per il pernottamento non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti.

Inoltre se per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, l’azienda faccia permanere il lavoratore sul luogo di lavoro, dovrà corrispondere allo stesso lavoratore un’indennità di trasferta.

Stipendio metalmeccanici in trasferta

Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente all’invio in trasferta.

 

Durata della trasferta. La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o dell’opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall’azienda.

Metalmeccanici CONFAPI: trattamento per il tempo di viaggio

Il CCNL metalmeccanici CONFAPI prevede che al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo oltre a quanto spettante come indennità di trasferta e rimborso per i pasti e per il pernottamento, spetta un compenso per il tempo di viaggio, compenso che sia preventivamente approvato dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:

  • corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
  • corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex articolo 29. Tale compenso sarà escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali e di legge.

Quindi nel momento in cui il lavoratore verrà inviato in trasferta gli spetterà l’indennità di trasferta. Il tempo di viaggio dovrà poi essere comunicato all’azienda per la corresponsione dell’adeguato compenso.

 

Indennità di trasferta giornaliera. L’indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l’inizio ed il termine della trasferta. Si intendono compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell’orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall’ora di partenza.

Metalmeccanici CONFAPI: malattia in trasferta

Se il lavoratore assunto con CCNL Metalmeccanici Piccola Industria Confapi e collocato in trasferta si ammali o sia vittima di infortunio durante la trasferta stessa, il trattamento di trasferta gli sarà dovuto per un periodo massimo 10 di giorni. Dopo tale periodo il lavoratore potrà richiedere all’azienda di tornare in sede, in questo caso avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto necessari e delle spese di vitto e pernottamento.

 

Se il lavoratore è ricoverato. In caso di ricovero il trattamento di trasferta spetta fino al giorno di ricovero; inoltre solo per i primi 15 giorni di ricovero spetta solo il trattamento per la quota relativa al pernottamento che ricordiamo fissata in 19,39 dal 1° novembre 2017.

L’azienda può comunque provvedere a proprie spese al rientro a casa del lavoratore malato o infortunato dichiarato trasportabile.

Se il lavoratore chiede di tornare nella propria abitazione gli spetta il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento.

Per i lavoratori malati o infortunati dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere spetta un trattamento diverso che viene esaminato caso per caso.

Rimborso spese viaggio metalmeccanici Confapi

Il CCNL metalmeccanici Piccola industria stabilisce che le spese per i mezzi di trasporto autorizzati debbano essere anticipate dall’azienda insieme ad una congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio.

Quindi ai lavoratori collocati in trasferta saranno corrisposti anticipi sulle spese di viaggio e pernottamento che si prevede di sopportare. Il saldo verrà effettuato insieme al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista presta la propria opera.

Il trasfertista, sentita l’azienda, potrà delegare un proprio familiare a riscuotere, presso lo stabilimento di origine, la propria retribuzione.

Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.

Il lavoratore in trasferta dovrà provvedere alla registrazione del materiale avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ed inviare rapporti periodici richiesti dall’azienda sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione del lavoro.

Inoltre anche se collocato in trasferta dovrà rispettare le norme contrattuali.

Indennità di trasferta e permessi

Se durante la trasferta il lavoratore chieda ed ottenga dei permessi in tali giorni retribuzione e di trattamento economico di trasferta saranno sospesi.

Tuttavia se la trasferta dura più di 4 mesi l’azienda concederà al lavoratore ina licenza di 3 giorni uno dei quali retribuito. La richiesta di tale licenza va fatta dal lavoratore entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L’azienda concederà la licenza entro altrettanti 30 giorni dalla richiesta del lavoratore.

Il lavoratore potrà recuperare un giorno di permesso non retribuito nei 60 giorni alla data di godimento della licenza sopraddetta.

Per i permessi richiesti per eventi o cause particolari di cui all’articolo 59 l’azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro rimborso spese.

 

Altre spese rimborsabili. Tassa di soggiorno o spese postali e varie sostenute dal lavoratore per conto dell’azienda saranno rimborsate.

Nel CCNL metalmeccanici Piccola Industria Confapi ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sui minimi della indennità di trasferta.

Lavoratori esclusi dalla disciplina delle trasferte

Per alcune tipologie di lavoratori la disciplina delle trasferte non si applica o si applica in modo differenziato. Si tratta ad esempio di quei lavoratori assunti per effettuare lavori in continuo spostamento o che debbano spostarsi continuamento per effettuare lavori di installazione e manutenzione impianti.

Nello specifico per lavoratori assunti esplicitamente ed esclusivamente per prestare la loro opera nell’effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili e previsto che, i minimi di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennità di contingenza, saranno maggiorati del 30 per cento. Tale erogazione è alternativa all’indennità di trasferta.

Inoltre, per tali lavoratori in caso di infortunio o malattia sarà corrisposto il 30 per cento del minimo di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennità di contingenza, con i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso spese dei lavoratori in trasferta. A questi lavoratori si applica la stessa disciplina prevista per i trasfertisti, per il rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede in caso di infortunio e malattia.

Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati.

Un’altra categoria di lavoratori esclusi dalla disciplina delle trasferte sono quelli che per l’attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell’ambito dello stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, di condizionamento, idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio.

A questi spetta la quota per il pasto meridiano dell’indennità di trasferta qualora venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km dalla sede a meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi come buoni pasto, convenzioni con ristoranti messi a disposizione dall’azienda.

Trasferta metalmeccanici piccola industria e ferie

Al lavoratore assunto con CCNL metalmeccanici Piccola Industria Confapi che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive continuative verranno rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In questo caso gli verrà riconosciuto anche il trattamento relativo al tempo di viaggio.

Obblighi di comunicazione dell’azienda

Se la trasferta avrà durata superiore ai 4 mesi le aziende dovranno comunicare al lavoratore la destinazione e la presumibile durata della trasferta, con un preavviso di almeno 7 giorni. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso cantiere il lavoratore interessato ogni qualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.

Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e non già di ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute da singoli o derivanti da accordi aziendali, provinciali ecc. le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.

 

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