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Naspi in caso di rioccupazione con un lavoro dipendente, anche part-time

Il lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità di disoccupazione ex Aspi ora Naspi, in caso rioccupazione con un nuovo posto di lavoro dipendente, anche part time, può perdere il diritto all’indennità per decadenza. Ma se il reddito non supera gli 8.000 euro, o il rapporto di lavoro è inferiore a sei mesi, scatta solo la sospensione con ripresa del pagamento. Vediamo tutti i vari casi.
A cura di Antonio Barbato
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indennità di disoccupazione aspi e nuovo reddito da lavoro dipendente

Il lavoratore dipendente che ha perso il posto di lavoro può aver diritto all’ex indennità di disoccupazione Aspi, che da maggio 2015 è diventata l’indennità Naspi. Uno dei requisiti per avere il diritto al pagamento della prestazione da parte dell’Inps è il mantenimento, durante il periodo di percezione della Naspi, dello stato di disoccupazione. Pertanto in caso rioccupazione con un nuovo lavoro dipendente, anche part-time, il lavoratore decade dalla Naspi, se raggiunge un determinato reddito. La normativa prevede però casi di sospensione della indennità Naspi in caso di nuovo posto di lavoro dipendente, anche part-time, per il lavoratore.

L’Indennità Naspi in caso di nuova occupazione, con un contratto di lavoro dipendente, sia part-time che full time, con contratto a termine o altre tipologie contrattuali, potrebbe non spettare più al lavoratore, ma in alcuni casi, per i rapporti di lavoro brevi, ivi compreso i casi di lavoro occasionale di tipo accessorio, o lavoro a chiamata, con il pagamento con buoni voucher, il pagamento della Naspi, ex Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego), potrà essere solo sospeso, per poi essere ripreso. Ma è necessaria una comunicazione.

La normativa in materia di Naspi, introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tratta i casi di compatibilità e cumulabilità della Naspi con un rapporto di lavoro subordinato.

La circolare Inps n. 94 del 12 maggio 2015 esplicita tutti i casi e gli adempimenti che devono effettuare i lavoratori disoccupati percettori della Naspi. Vediamoli.

Le istruzioni dell’Inps. Naspi e nuovo rapporto di lavoro subordinato: “In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI dalla quale derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione si produce la decadenza dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso l'indennità è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa”.

Decadenza Naspi in caso di nuovo lavoro dipendente con reddito superiore a 8.000 euro

Quindi il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.000 euro annui) decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi.

La sospensione della Naspi in caso di lavoro non superiore a 6 mesi. Se la durata del rapporto di lavoro non è superiore ai 6 mesi (es. perché il lavoratore ha stipulato un contratto a tempo determinato di 6 mesi o inferiore) la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini dei requisiti (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni) e della durata della Naspi (pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni).

Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.

L’Inps nella circolare precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Precisa infine che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia si tratti di Stati appartenenti all’UE sia si tratti di Stati extracomunitari.

Aspi e nuovo lavoro con reddito inferiore a 8.000 euro annui

In questo caso la Naspi resta ma è necessaria una comunicazione. L’Inps: “In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione si mantiene la prestazione ridotta alle seguenti condizioni:

  • il percettore deve comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto;
  • il datore di lavoro o – qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Quindi nel caso in cui il lavoratore sottoscrive un contratto di lavoro subordinato e dipendente, sia a tempo parziale (part-time) che a tempo pieno (full-time), attraverso il quale produce un reddito inferiore a 8.000 euro annui, non decade dal diritto alla Naspi. Ma deve effettuare una comunicazione all’Inps.

La normativa prevede infatti che “il lavoratore in corso di fruizione della NASpI che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.000 euro annui) mantiene la prestazione, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”.

In caso di mantenimento della NASpI, la prestazione è ridotta nei termini di cui all’articolo 10 (la NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno) e la contribuzione versata è utile ai fini dei requisiti (almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni) e della durata della Naspi (pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni).

La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 9 comma 1 del d. lgs. n. 22 del 2015 ; laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l’istituto della decadenza.

La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Due contratti part-time e diritto all’indennità Naspi

L’art. 9 del Decreto prevede che “Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro annui), ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all’articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”. Quindi percepisce la Naspi ridotta all’80% precedentemente descritta.

Le istruzioni Inps su questo caso: “Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la NASpI, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi”.

La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.

Nelle suddette ipotesi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto percettore di NASpI, la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non da' luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Naspi in caso di lavoro autonomo

Nel caso in cui il lavoratore invece decida di aprire una partita Iva e avviare un’attività imprenditoriale di lavoro autonomo, oppure decida di associarci in cooperativa, è prevista la perdita della prestazione, dell’indennità Naspi, al superamento di 4.800 euro di reddito nell’anno solare, sempre perché trattasi di superamento del limite minimo escluso da imposizione fiscale, in questo caso previsto dal TUIR per i redditi da lavoro autonomo. Coloro che produrranno un reddito inferiore a 4.800 euro non decadono dal diritto all’ex indennità di disoccupazione Naspi, ma devono effettuare una comunicazione all’Inps. Per maggiori informazioni vediamo l’indennità Naspi in caso di lavoro autonomo.

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