Jobs Act, aziende in difficoltà: come comportarsi con la cassa integrazione?
E' in vigore dal 24 settembre 2015 la nuova normativa sulla cassa integrazione guadagni dopo il Decreto Legislativo n. 148/2015, in attuazione del Job Act. Tante le novità introdotte dal Decreto e proprio per questo si segnalano le sempre più crescenti difficoltà delle imprese, soprattutto edili, per la mancanza, ad oggi, delle istruzioni operative dell'Inps su come comportarsi, soprattutto con la cassa integrazione ordinaria.
“Ad oltre un mese dal completamento del piano di riforma del diritto del lavoro, meglio conosciuto sotto il nome di “Jobs Act”, gli operatori del settore, le aziende e i loro consulenti, si trovano a dover fare i conti con i primi adempimenti operativi. Ma senza istruzioni operative”. Lo denuncia il Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca.
Come è noto, infatti, il 24 settembre sono entrati in vigore gli ultimi quattro decreti previsti ancora dalla legge delega di fine 2014. Nello specifico, sono stati emanati i decreti legislativi che affrontano la tematica della semplificazione nella gestione dei rapporti di lavoro e il riordino degli ammortizzatori sociali.
Proprio quest’ultimo, introducendo anche alcune novità operative, sta mettendo a dura prova le imprese che, districandosi nel tortuoso percorso ad ostacoli della norma, sono alla prese con la presentazione delle istanze, per consentire ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in parola, di non subire alcuna penalizzazione ma soprattutto per non ricorrere all’extrema ratio del licenziamento.
Nell’attesa che l’Inps emani le proprie circolari, ad oltre un mese dal 24 settembre – secondo De Luca – ormai l’urgenza è conclamata.
“Le imprese edili e lapidee del settore artigiano”, spiega, “si stanno infatti ancora chiedendo (e la domanda non è per nulla pleonastica) se l’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni del lavoratore è requisito essenziale per il trattamento ordinario di cassa integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili – intemperie stagionali ad esempio – attestato che la norma, all’art. 1 c. 2, evidenzi che non è richiesto solo nel settore industriale”.
E’ di evidenza come il tenore letterale della norma comporti un diverso trattamento, a parità di situazione, per i lavoratori dipendenti del settore artigianale per i quali occorre un ulteriore requisito, non richiesto nella previgente disposizione normativa, per l’accesso alla prestazione di sostegno rispetto invece ai dipendenti del settore industriale.
Per la verità gli ostacoli non sono tutti qui: E’ da rilevarsi anche come non si sia chiarito, per il trattamento ordinario, se un nuovo evento, richiesto dopo il 24 settembre, rientri nel computo del “vecchio” o del “nuovo” limite delle 52 settimane di intervento nel biennio. Stante l’antico brocardo latino tempus regit actum, essendo stata abrogata la vecchia disciplina e non essendo stato previsto un periodo transitorio, si potrebbe ritenere anche che dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.148/2015 ricominci a decorrere un nuovo contatore delle settimane di CIGO.
A proposito del criterio di computo delle settimane, ancora non vi è stato alcun chiarimento da parte dell’INPS, come avvenne nel 2009 per determinare se la settimana integrabile sia computabile a giorni. Anche in questo caso, se non si ritenesse applicabile alla novella normativa, la previgente interpretazione, saremmo in un’evidente condizione peggiorativa che porterebbe ad un’ulteriore stretta sull’utilizzo di uno degli ammortizzatori sociali che più è stato utilizzato in questi anni di crisi.
In conclusione, visto quanto sopra evidenziato, è ora necessario e urgente l’intervento della prassi amministrativa che, forse, potrà tentare di semplificare quantomeno le procedure operative al fine di non aggravare, visto anche la contrazione dei tempi di presentazione dell’istanza sia per l’ordinaria che per la straordinaria, i già consistenti costi sostenuti dalle imprese per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali.