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L’art. 18 dello Statuto dei lavoratori: la tutela reale e obbligatoria

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo dal giudice, il lavoratore ha diritto ad una tutela: reale, se l’azienda ha più di 15 dipendenti, o obbligatoria. Vediamo le importanti differenze, soprattutto per la reintegrazione nel posto di lavoro.
A cura di Antonio Barbato
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tutela reale e obbligatoria

Si tratta di una delle conquiste più importanti dei lavoratori ed una delle norme più difese, anche a costo di esercitare il diritto di sciopero. L’art. 18 della legge n. 300 del 1970, il cosiddetto Statuto dei lavoratori, prevede una importante tutela per i lavoratori che sono impiegati nelle aziende di maggiori dimensioni e che vengono licenziati dal proprio datore di lavoro.

Il lavoratore che ottiene una sentenza del giudice a proprio favore, a dimostrazione che il licenziamento subito dal proprio datore di lavoro non è per giusta causa o giustificato motivo, può fruire di una importante tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori: la tutela reale.

La tutela reale e la reintegrazione nel posto di lavoro

L’art. 18 della Legge n. 300 del 1970 recita: “Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro”.

E’ la cosiddetta tutela reale. Ciò significa che il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, e quindi al ripristino del rapporto di lavoro, o all’indennità sostitutiva, oltre al risarcimento dei danni. Ed è il lavoratore che ha la facoltà di scelta.

Il limite dimensionale. La norma specifica anche che tale tutela si applica nel caso in cui il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze più di 15 dipendenti (o 5 nel caso di imprenditore agricolo). Per maggiori informazioni sul calcolo dei dipendenti e del limite dimensionale, sul reintegro e sul risarcimento, vediamo l’approfondimento sulla tutela reale.

Quindi c’è un limite dimensione oltre il quale si applica questa speciale tutela, in caso contrario il lavoratore ha diritto all’applicazione della tutela obbligatoria.

La tutela obbligatoria nelle piccole aziende

Quando non sussistono i requisiti dimensionali previsti per l’applicazione della tutela reale, il lavoratore che ottiene in suo favore una sentenza di primo grado del giudice che accerti l’illegittimità del licenziamento subito dal datore di lavoro, ha diritto al regime di tutela obbligatoria previsto dall’art. 8 della Legge n. 604 del 1966.

Sceglie il datore di lavoro. In questo regime il datore di lavoro è tenuto a riassumere il dipendente entro 3 giorni, ovvero a corrispondere, in luogo della riassunzione, una indennità risarcitoria a favore del lavoratore. La differenza rispetto alla tutela reale è sostanziale: è il datore di lavoro che ha la facoltà di scelta e l’illegittimità del licenziamento non determina il ripristino del rapporto i lavoro. Per maggiori informazioni, vediamo l’approfondimento sulla tutela obbligatoria.

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