L’indennità di malattia e degenza ospedaliera nella gestione separata
Ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps, che non sono titolari di pensione e che non sono iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, viene corrisposto dall’Inps, a carico dell’istituto, un trattamento nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per evento morboso come la malattia per una durata superiore a tre giorni o per la degenza ospedaliera. Con la riforma delle pensioni voluta dal Governo Monti anche i professionisti senza cassa hanno diritto a tali trattamenti.
L’ente previdenziale pone una condizione, normalmente non esistente per i lavoratori dipendenti. Gli iscritti alla gestione separata nella loro qualità di lavoratori parasubordinati (si pensi ad esempio ai lavoratori a progetto dove manca la subordinazione pur essendo equiparati ai lavoratori dipendenti) o di lavoratori autonomi, devono contribuire regolarmente al versamento dei contributi obbligatori per ottenere tali prestazioni previdenziali.
In altri termini non opera nei loro confronti il cosiddetto principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i lavoratori subordinati dall’art. 2116 del codice civile. Principio in forza del quale le prestazioni previdenziali, in questo caso l’indennità di malattia o di degenza ospedaliera, sono garantite al lavoratore anche nel caso di mancato versamento dei contributi previdenziali (sia nella quota a carico del lavoratore che nella quota a carico aziendale) e assistenziali da parte dell’azienda dove lavorano. Vediamo le tutele per gli iscritti alla gestione separata in caso di degenza ospedaliera e di malattia superiore ai tre giorni.
Indennità per degenza ospedaliera
Viene riconosciuta a tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma di previdenza e non pensionati. Le condizioni affinché venga riconosciuta sono le seguenti:
- Il ricovero deve essere effettuato presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Il ricovero presso strutture ospedaliere estere deve essere autorizzato o comunque riconosciuto a proprio carico dal Servizio sanitario nazionale;
- devono risultare accreditati nei 12 mesi che precedono la data iniziale del ricovero almeno tre mesi anche non continuativi della contribuzione dovuta per la gestione separata;
- Nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento il reddito individuale assoggettato a contributo della gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
Le modalità di accredito dei mesi. Il requisito contributivo dei tre mesi richiama un’importante norma relativa all’accredito dei contributi nei casi di versamenti alla gestione separata, quello previsto dall’art. 2 comma 29 della legge n. 335 del 1995, ossia che i contributi sono accreditati col criterio di cassa, cioè dal mese di gennaio dello stesso anno. Una diversa decorrenza dell’accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del lavoratore alla Gestione separata.
Ne consegue, ad esempio, che nel caso un lavoratore parasubordinato effettua prestazione nell’anno 2011 ma il compenso è percepito nell’anno 2012, il versamento contributivo sarà attribuito a copertura dell’anno 2012. Salvo che non si tratti di casi in cui il compenso rientri nel principio di cassa allargato, cioè sia erogato entro il 12 gennaio 2012 per prestazioni rese nel 2011.
L’indennità per degenza ospedaliera è corrisposta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, ed è corrisposta nelle seguenti misure:
- 8% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 3 a 4 mesi;
- 12% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 5 a 8 mesi;
- 16% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 9 a 12 mesi;
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della degenza. Le giornate indennizzabili comprendono anche quelle di dimissione e quelle relative alle festività.
La domanda per l’erogazione della prestazione da parte dell’Inps deve essere presentata dall’interessato entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera con autocertificazione per quanto riguarda i redditi dell’anno precedente assoggettati a contribuzione per la Gestione separata.
Day hospital. In questo caso sono applicabili per analogia i criteri forniti con la circolare n. 192 del 1996, ossia che, pur non essendo le prestazioni in day hospital equiparabili al regime di ricovero in quanto sono sostanzialmente prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale, l’effettiva possibilità di indennizzo degli eventi in questione potrà aver luogo previo riconoscimento, nel caso concreto, della sussistenza di uno stato di effettiva incapacità lavorativa.
Tale requisito può intendersi realizzato quando la permanenza giornaliera nel luogo di cura, tenendo conto anche del tempo occorrente per rientrare nel luogo di lavoro, copra in buona sostanza la durata giornaliera dell'attività lavorativa. Anche nell'ipotesi di permanenza inferiore, l'indennità potrà competere quando venga debitamente accertata a livello medico -in relazione alla natura dell'infermità e/o alla terapia praticata – la condizione di mancanza, nel lavoratore, di una residua capacità lavorativa nel corso della medesima giornata di effettuazione della terapia.
Il trattamento economico di malattia, quando dovuto, sarà erogato in misura normale, senza applicare, cioè, la particolare riduzione, fondata su presupposti non rilevabili nella circostanza, prevista nell'ipotesi di ricovero riguardante lavoratori senza familiari a carico e potrà essere corrisposto per le giornate di totale astensione dal lavoro coperte da certificazione della relativa struttura (ospedaliera o altra convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) o dal medico curante, inviata nei termini previsti per la certificazione di malattia.
Indennità per malattia comune
Essa, come detto era riconosciuta solo ai lavoratori a progetto e alle categorie assimilate, con l’esclusione dei pensionati e degli iscritti ad altra forma di previdenza, da dicembre 2011 è riconosciuta anche ai professionisti senza cassa.
Viene corrisposta per un massimo di giorni nell’anno solare pari ad un sesto (1/6) della durata complessiva del rapporto di lavoro, e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, e alle medesime condizioni previste per la degenza ospedaliera (contributi accreditati nei 12 mesi precedenti e reddito non superiore al 70% del massimale contributivo). Sono esclusi gli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni.
Per durata complessiva del rapporto di lavoro si intende il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia. Un ulteriore condizione è la sussistenza del rapporto di lavoro, per i collaboratori a progetto, nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico e dell’effettiva sospensione dall’attività lavorativa.
L’Inps, anche in questo caso, ha precisato che nei confronti di tali soggetti non opera, come detto, il cosiddetto principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i lavoratori subordinati dall’art. 2116 del codice civile. Cioè le prestazioni previdenziali non sono garantite anche nel caso di mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da parte del committente o dell’imprenditore (professionista). Trattandosi di lavoratori autonomi o assimilabili, il mancato versamento dei contributi impedisce la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale.
L’indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata Inps è corrisposta nelle seguenti misure:
- 4% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 3 a 4 mesi;
- 6% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 5 a 8 mesi;
- 8% della retribuzione giornaliera se la contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti è da 9 a 12 mesi;
Il diritto a queste prestazioni erogate dall’Inps è previsto solo per coloro che versano lo 0,72% aggiuntivo all’IVS, ossia l’aliquota contributiva aggiuntiva. Ciò avviene per i professionisti senza cassa, quindi inclusi nelle prestazioni dal Governo Monti, mentre non avviene per i lavoratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o per i pensionati, che sono infatti esclusi dalla percezione di tali trattamenti.