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L’indennità per congedo parentale (ex astensione facoltativa)

Il padre lavoratore e la madre lavoratrice hanno diritto ad una astensione facoltativa dal lavoro per un totale di 10 mesi nei primi 8 anni di vita del bambino. Fino a tre anni del figlio, le assenze dal lavoro sono retribuite dall’Inps con l’indennità per congedo parentale. Dai 4 agli 8 anni l’indennità scatta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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astensione facoltativa e indennità

L’evento della maternità è tutelato dalla legge, così come il periodo di inserimento del neonato nel nucleo familiare. Attraverso il Testo unico in materia di sostegno e tutela della maternità e della paternità (D. Lgs. n. 51/2001) tale funzione familiare è garantita nei confronti dei lavoratori dipendenti, con l’introduzione dei periodi di assenza dal lavoro per il congedo di maternità durante e dopo la gravidanza, e con i periodi di astensione facoltativa per congedo parentale, durante i primi 8 anni di vita del bambino.

Oltre al congedo per maternità, che è l’astensione obbligatoria da lavoro che normalmente va dai due mesi prima del parto ai tre mesi dopo il parto, alla donna lavoratrice (e anche al padre lavoratore) viene riconosciuta dalla legge anche la possibilità di fruire di congedi parentali fino agli 8 anni di vita del bambino. Si tratta dell’astensione facoltativa dal lavoro.

Tali congedi spettano alla madre per 6 mesi totali e al padre per 7 mesi totali, fruibili in maniera continuativa (con limitazione a tre mesi consecutivi) oppure in maniera frazionata. Il totale tra i due genitori deve essere di 10 mesi, elevabili ad 11.

L’Inps eroga un’indennità per congedo parentale nei periodi di assenza del lavoratore per la fruizione dell’astensione facoltativa. L’indennità spetta a tutti i lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, con l’esclusione dei lavoratori domestici e dei lavoratori a domicilio. La condizione è che il lavoratore al momento di iniziare l’assenza abbia in corso un regolare rapporto di lavoro e non sia soggetto a sospensioni del rapporto di lavoro stesso (Cassa integrazione ad esempio).

L’indennità per congedo parentale è una prestazione pari al 30% della retribuzione percepita nel mese o periodo lavorato precedente l’inizio del congedo parentale. Tale indennità spetta fino al terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi. Può essere estesa anche oltre i 3 anni di età del figlio, ma solo in presenza di un determinato reddito massimo.

Quindi rapportando alla massima fruizione dell’astensione obbligatoria (di 10 mesi), in pratica i genitori fino ai 3 anni del bambino possono assentarsi dal lavoro percependo anche l’indennità da parte dell’Inps, e possono farlo per 6 mesi complessivi. Successivamente dai 4 anni agli 8 anni del bambino i genitori hanno la possibilità di assentarsi fino a 10 mesi totali (di cui massimo 6 per la madre e 7 per il padre) non ricevendo l’indennità dell’Inps o ricevendola solo se in possesso di determinati requisiti in determinate condizioni.

SOMMARIO:

Reddito individuale e indennità
Requisiti, determinazione e misura
Domanda e modalità di pagamento
Decorrenza, prescrizione e perdita dell’indennità

Il diritto all’indennità, il reddito individuale e il trattamento minimo di pensione

Riepilogando quanto accennato, il diritto all’indennità è vincolato al periodo di fruizione del congedo parentale. I genitori naturali possono fruire del congedo con pieno diritto all’indennità nei seguenti periodi:

  • Entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo tra padre e madre di sei mesi (180 giorni);
  • Dai 4 anni agli 8 anni di età del bambino, sempre nel caso non abbiamo fruito di tutti i mesi nei primi tre anni, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore all’importo annuo del trattamento minimo di pensione dell’assicurazione generale obbligatoria moltiplicato per 2,5 volte.

I genitori adottivi o affidatari possono usufruire dell’indennità per congedo parentale al 30% della retribuzione del mese precedente la richiesta e, come per i genitori naturali, hanno diritto all’indennità per congedo parentale per 6 mesi complessivi tra entrambi i genitori per i primi tre anni di vita del bambino. Poi dal quarto anno di età e fino all’ottavo anno di età dal bambino, anche i genitori adottivi o affidatari devono rientrare nei limiti di reddito individuale rapportati a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

La normativa quindi limita la percezione dell’indennità per congedo parentale oltre i 3 anni di età del bambino. Quindi per gli ulteriori periodi di congedo, quelli che vanno oltre i 6 mesi nei primi tre anni del bambino, e che quindi vanno da 7 mesi a 10 o 11 mesi, l’indennità per congedo parentale erogata dall’Inps spetta solo se il reddito individuale dell’interessato risulti inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. Tale importo è stabilito annualmente ed è nelle seguenti misure:

  • per l’anno 2010  l‘importo del reddito individuale da non superare per avere diritto all’indennità per congedo parentale è pari a 14.981,52 euro, che è 2,5 volte il trattamento minimo di pensione di 5.992,61 euro lordi annue (460,97 euro mensili per 13 mensilità);
  •  Per l’anno 2011, il trattamento minimo di pensione per congedo parentale è pari 15.221,37 euro (reddito individuale da non superare per avere diritto all’indennità), cioè 2,5 volte l’importo di 6.088,55 euro annui di trattamento minimo (468,35 euro al mese per 13 mensilità). Il valore provvisorio era di15.191,47 euro.
  • Per l’anno 2012, il trattamento minimo annuo del fondo pensione lavoratori dipendenti è pari a 480,53 euro mensili. L’importo annuale è pari a 6.246,89 euro e il reddito individuale da non superare per il diritto all’indennità per congedo parentale è pari a 15.617,22 euro. Si tratta del valore provvisorio dell’anno, il definitivo verrà stabilito a fine anno.

Pertanto, solo in possesso di un reddito inferiore il lavoratore che fruisce del congedo parentale oltre i 3 anni di età del bambino ha diritto alla percezione dell’indennità per congedo parentale erogata dall’Inps.

Determinazione del reddito individuale. Il reddito che il lavoratore, richiedente il congedo parentale dai 4 agli 8 anni di vita del bambino, deve possedere viene determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo della pensione. Pertanto va considerato il reddito assoggettabile all’imposta Irpef percepito dal genitore richiedente nell’anno in cui inizia il congedo, esclusa l’indennità per congedo parentale, il reddito della casa d’abitazione, i trattamenti di fine rapporto (TFR) comunque denominati e i redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

A tal fine va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con la necessità di provvedere ad una dichiarazione definitiva alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi (maggio-giugno dell’anno successivo), in tal modo che possano essere stati effettuati eventuali conguagli attivi e passivi. L’Inps chiederà quindi la dichiarazione.

Requisiti, determinazione e misura dell’indennità

I requisiti per avere diritto all’indennità per congedo parentale sono i seguenti:

  • Sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione facoltativa;
  • Vivenza del bambino;
  • Effettiva astensione dal lavoro.

Quindi il lavoratore deve essere dipendente prima e durante la fruizione del congedo parentale, il bambino deve essere in vita e l’assenza dal lavoro del genitore deve essere effettiva, non deve esserci quindi altra attività lavorativa svolta durante il congedo, ovviamente.

I requisiti nel lavoro agricolo a termine. Per la fruizione del congedo parentale da parte dei lavoratori e delle lavoratrici a tempo determinato, c’è una importante distinzione tra il congedo richiesto entro il primo anno di vita del bambino e il congedo richiesto negli anni successivi.

Nel primo anno di vita del figlio, ai fini della percezione dell’indennità è sufficiente l’esistenza del requisito costitutivo del rapporto di lavoro nell’anno precedente l’evento indennizzabile, anche per le estensioni che si protraggono nell’anno successivo, oltre cioè l’anno di validità degli elenchi nominativi.

Se il congedo viene richiesto negli anni successivi al primo e sino al terzo, la condizione per il diritto all’indennità è che sussista lo status di lavoratore ossia iscrizione per 51 giornate nell’anno precedente la richiesta del congedo oppure nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell’inizio del congedo.

Per la determinazione dell’indennità per congedo parentale si prende a riferimento la retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’astensione dal lavoro. Su questa retribuzione va poi calcolata la percentuale del 30% che l’Inps poi erogherà al lavoratore richiedente (padre o madre del bambino).

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario individuare la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo di congedo parentale e poi dividere l'importo della retribuzione teorica per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario  individuare la retribuzione teorica  del mese immediatamente precedente l’inizio del periodo di congedo parentale e poi dividere l'importo della retribuzione teorica per 30.

Astensione facoltativa dopo l’obbligatoria. Se il congedo parentale è fruito immediatamente dopo il congedo di maternità, che ricordiamo è l’astensione obbligatoria dal lavoro che va dai 2 mesi prima del parto ai 3 mesi di età del bambino (salvo casi particolari), la retribuzione da prendere a riferimento è quella del periodo mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità e senza conteggiare i ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima mensilità e/o quattordicesima mensilità). Il mese in questione sarà quello relativo al settimo mese di gravidanza della donna richiedente.

Se dopo il congedo di maternità vi è stata una ripresa dell’attività lavorativa, anche per un solo giorno, si considera la retribuzione relativa al periodo di ripresa dell’attività, ancorché questo cada nello stesso mese in cui ha avuto inizio il congedo parentale. Quindi stesso mese tra la fine dell’astensione obbligatoria e l’inizio dell’astensione facoltativa.

Fruizione frazionata del congedo parentale.  In caso di fruizione frazionata del congedo parentale, la retribuzione che l’ente previdenziale prenderà a riferimento per il calcolo dell’indennità per congedo parentale è quella del mese precedente, nonostante le frazioni di astensione obbligatoria siano intervallate da periodi di lavoro che sarebbero utili per indicare la retribuzione percepita. Il riferimento al mese precedente vale anche per le retribuzioni relative al part-time di tipo orizzontale.

Variazioni dell’orario di lavoro. Se l’orario lavorativo muta durante il periodo di congedo (ad esempio un passaggio da part-time orizzontale ad un contratto di lavoro a tempo pieno o la trasformazione al contrario, da full time a part-time), la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo parentale. Il beneficio ricordiamo che non è riconoscibile da parte dell’Inps per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio nel caso di part-time di tipo verticale per i periodi non retribuiti.

Domanda e modalità di pagamento

L’indennità è normalmente anticipata dal datore di lavoro per conto dell’Inps. Alcuni contratti collettivi prevedono l’obbligo per il datore di lavoro di integrare a suo carico quanto dovuto dall’ente previdenziale, quindi l’ulteriore 70% non pagato dall’Inps. Il lavoratore può esigere il pagamento diretto da parte dell’Inps, se il datore di lavoro non ottempera all’obbligo di anticipare l’indennità per conto dell’Istituto, lo stabilisce una sentenza della Cassazione del 2000.

Quando è corrisposta direttamente dall’Inps. Ci sono dei casi in cui l’indennità è erogata sempre in maniera diretta da parte dell’Inps. Si tratta degli operai agricoli o assimilati, dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali, dei lavoratori domestici, dei lavoratori disoccupati o sospesi senza trattamento della Cassa integrazione e, infine, dei lavoratori autonomi.

Computo del periodo di congedo. I periodi di astensione facoltativa fruiti dal lavoratore sono computati nell’anzianità di servizio, ma sono esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie retribuite.

La domanda per l’indennità per congedo parentale va presentata prima dell’inizio dell’astensione (va bene anche lo stesso giorno) alla sede Inps d residenza, attraverso l’apposito modello reperibile sul sito dell’Inps.

Documentazione richiesta dall’Inps in caso di domanda della madre:

  • certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata;
  • dichiarazione non autenticata di responsabilità del padre relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa dallo stesso fruiti per il figlio di cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto all'astensione (libero professionista, autonomo, a domicilio o addetto ai servizi domestici);
  • analoga dichiarazione della madre dei periodi di astensione facoltativa dalla stessa eventualmente già fruiti;
  • impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.

Per quanto riguarda le modalità, l’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità: accredito su conto corrente bancario o postale oppure lo sportello di un qualsiasi ufficio postale.

Decorrenza, prescrizione e perdita dell’indennità

Per quanto riguarda la decorrenza dell’indennità per congedo parentale, il decorso parte dal giorno della richiesta se la domanda all’Inps è stata presentata prima dell’inizio del congedo o il giorno stesso. In caso contrario, sono indennizzabili i periodi successivi alla data della domanda. La domanda al datore di lavoro invece va presentata almeno 15 giorni prima.

Perdita del diritto all’indennità. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di congedo parentale comporta la perdita del diritto al pagamento dell’indennità da parte dell’Inps, limitatamente al periodo lavorato. La circolare n. 62 del 2010 precisa infatti che il lavoratore dipendente che, durante l’assenza dal lavoro per congedo parentale, intraprenda un’altra attività lavorativa (dipendente, parasubordinata o autonoma) non ha diritto all’indennità a titolo di congedo parentale ed, eventualmente, è tenuto a rimborsare all’Inps l’indennità indebitamente percepita.

L’incompatibilità appena evidenziata si configura anche nei casi in cui il lavoratore dipendente intraprenda una nuova attività lavorativa durante periodi di congedo parentale non indennizzabili per superamento dei limiti temporali e reddituali previsti dalla legge (artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001).In tale ipotesi, infatti, al lavoratore non può essere riconosciuta la copertura figurativa per i periodi di congedo impropriamente utilizzati.

Le predette limitazioni non riguardano i lavoratori titolari di più rapporti di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali possono astenersi dal lavoro presso un datore di lavoro e continuare a svolgere la regolare attività lavorativa presso altri datori di lavoro.

La prescrizione dell’indennità. Il diritto all’indennità di congedo parentale si prescrive dopo un anno dalla fine dell’evento ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità.

Interruzione della prescrizione. La prescrizione può essere interrotta con delle richieste scritte da parte del lavoratore, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante del lavoratore entro l’anno, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della richiesta o, se la stessa viene inviata, dalla data di ricezione da parte dell’Inps. La richiesta di interruzione della prescrizione può essere spedita via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno. Può essere interrotta, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell’ente previdenziale.

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