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L’Inps sul Jobs Act: le ragioni sostitutive dei contratti a termine vanno denunciate

Dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, l’Inps pubblica chiarimenti in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato. Nel contratto a termine le ragioni giustificative nel contratto non vanno più inserite, ma nell’uniemens all’Inps sì, se il contratto è per ragioni sostitutive di un lavoratore assente. Questo per non pagare il contributo addizionale all’Aspi dell’1,4%. Sulla restituzione la novità è che l’Inps la riconosce anche se l’assunzione è con contratto di apprendistato. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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chiarimenti sul contratto a termine

I datori di lavoro che stipulano un nuovo contratto a termine, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, devono dichiarare all’Inps se il contratto è per ragioni sostitutive di un lavoratore assente (es. per maternità), per evitare di pagare il contributo addizionale all’Aspi sui contratti a tempo determinato. L’ente previdenziale quindi richiede la denuncia della sostituzione nell’uniemens, nonostante il datore di lavoro non sia più tenuto ad indicare nel contratto le ragioni giustificative del termine apposto nello stesso. L’ulteriore novità è che la restituzione del contributo all’Aspi, prevista in caso di trasformazione di contratti in un contratto a tempo indeterminato, viene riconosciuta anche se l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. 

Il messaggio dell’Inps che riferisce queste novità e fa un primo quadro sulle misure del Decreto Legge n. 34 del 2014, il Decreto Jobs Act, è il n. 4152 del 17 aprile 2014. L’Inps fornisce le prime indicazioni in materia contributiva, e i chiarimenti su quegli aspetti che riguardano il contributo addizionale all’Aspi. Vediamoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2014, n. 66 è stato pubblicato il DL 20 marzo 2014, n. 34, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, ossia il Decreto Jobs Act di Renzi. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi il 21 marzo, contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l’altro, a semplificare alcune tipologie contrattuali, con particolare riguardo ai contratti a tempo determinato e all’apprendistato.

L’Iter parlamentare non si è concluso e si preannunciano novità riguardanti i due contratti, ma nel frattempo l’Inps ha trattato con un messaggio, il n. 4152 del 17 aprile 2014 tutti quegli aspetti di natura contributiva che hanno avuto immediata operatività dopo l’entrata in vigore del Decreto e che quindi vanno chiariti. L’Inps rinvia al futuro le disposizioni sulle altre disposizioni contenute nel provvedimento concernenti il procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi ex legge n. 863/84.

Contratti a tempo determinato: la ragione sostitutiva va indicata nell’uniemens

L’articolo 1 del Decreto Legge Jobs Act di Renzi, il n. 34/2014, interviene sulla disciplina che regola la materia del contratto a termine e soprattutto sulle ragioni giustificative del termine apposto. Dal 21 marzo 2014 non sono più necessarie le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato. Conseguentemente, è sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto, comprensiva di eventuali proroghe – non superi trentasei mesi. Per maggiori informazioni vediamo il nuovo contratto a termine dopo il Jobs Act.

L’Inps nel messaggio precisa che con riferimento agli aspetti di carattere contributivo, va considerata la portata della norma riguardo alle previsioni di cui all’articolo 2, c. 28, della legge n. 92/2012 , nonché al regime agevolato previsto dall’articolo 4 del D.lgs 151/2001. In pratica il contributo addizionale all’Aspi dell’1,40% e lo sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo. Vediamo le precisazioni in merito dell’Inps.

Contributo addizionale ASpI escluso in caso di sostituzione. L’Inps fa una raccomandazione importante ai datori di lavoro, o per meglio dire a coloro che nell’azienda o per l’azienda invieranno la denuncia mensile uniemens. Le ragioni giustificative non vanno inserite nel contratto, ma se il contratto è per ragioni di carattere sostitutivo, tale situazione va denunciata nell’uniemens, per risparmiare l’1,40% mensile in più pagato per i contratti a termine.

L’Inps ricorda che “nell’introdurre un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, la legge di riforma del mercato del lavoro stabilisce dei casi di esclusione. Tra questi, l’articolo 2, c. 29, lettera a) contempla le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Necessario indicarlo nell’uniemens. In relazione al citato regime di esenzione, si precisa che, ai fini della sua operatività, i datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A”. 

Sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo. L’Inps ci tiene a precisare che nulla cambia in merito: “Come noto, l’articolo 4 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (“T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”), prevede – nelle aziende con meno di venti dipendenti – la concessione di uno sgravio contributivo del 50 per cento, in caso di assunzione di dipendenti a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo. Le nuove disposizioni sul contratto di lavoro a termine non incidono sull’operatività del beneficio. In conseguenza, ai fini dell’accesso e della fruizione dell’agevolazione spettante, i datori di lavoro interessati continueranno a utilizzare la prassi in uso. 

Le modifiche all’Apprendistato

Sempre il Decreto Jobs Acts, il Decreto Legge n. 34 del 2014, all’articolo 2, interviene sulla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale. L’Inps nel messaggio tiene a precisare che le modifiche sono di carattere legale e contrattuale.

La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere. L’eliminazione si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.

Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:

  • il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
  • nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
  • nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo. 

Restituzione del contributo addizionale Aspi: ok per l’apprendistato

L’Inps pubblica alcune precisazioni riguardante la restituzione del contributo addizionale all’Aspi disposta dall’art. 2, comma 30 della legge n. 92 del 2012 (la riforma Fornero). Questo articolo prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine.

La legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ossia la Legge di Stabilità 2014, all’art. 1 comma 134 apporta un importante modifica: se il datore di lavoro trasforma o stabilizza un contratto stipulando con il lavoratore un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto alla restituzione di tutti i contributi addizionali all’Aspi dell’1,4% versati mensilmente e non solo quelli degli ultimi 6 mesi. Quindi a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale. Nei casi di stabilizzazione, si ricorda che, ricorrendone i presupposti, continua a operare la contrazione stabilita dalla seconda parte del citato articolo 2, c. 30, della legge di riforma del mercato del lavoro.

La precisazione dell’Inps è un apertura alla restituzione anche in caso di contratto di apprendistato: “Nel merito di tale incentivo, da più parti è stato richiesto se, ai fini dell’operatività della norma, la restituzione possa trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. Dopo gli opportuni approfondimenti, considerato l’impianto normativo di riferimento e avuto riguardo alla previsione contenuta nell’articolo 1, c. 1, del D.lgs 167/2011, sembra possibile propendere verso l’applicabilità della disposizione di cui trattasi”.

In merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013.

Per quanto concerne le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” – avente il significato di “recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”.

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