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Le modifiche alla somministrazione di lavoro a tempo determinato del Jobs Act

La stipula di contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita senza l’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano il termine, la data di fine contratto. Con il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 (Jobs Act), il Governo Renzi rende libera, per 36 mesi, la stipula sia di contratti a termine che l’utilizzo della somministrazione per l’assunzione di lavoratori. Vediamo tutte le novità.
A cura di Antonio Barbato
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somministrazione a termine dopo il Jobs Act

Il Governo Renzi nel presentare il Jobs Act aveva preannunciato importanti revisioni ai contratti di lavoro. Un intervento significativo del Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 è stato effettuato nei confronti dei rapporti di lavoro a termine, quindi sia su contratto a tempo determinato che su contratto di somministrazione a tempo determinato. In entrambi è stata liberalizzata la stipula, con l’eliminazione dell’obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, da indicare nel contratto per giustificare il termine, ossia la data di fine contratto. La somministrazione a termine con la quale un’agenzia per il lavoro (somministratrice) invia dei lavoratori presso un’azienda utilizzatrice (utilizzatore) è consentita per i primi 36 mesi. Senza più vincoli.

Il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 contiene all’art. 1 delle semplificazioni delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine. Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto Jobs Act contiene tutte le modifiche al contratto a tempo determinato. Viene radicalmente modificato il comma 1 dell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 368 del 2001. E le modifiche hanno dei riflessi anche sul contratto di somministrazione a tempo determinato, la cui normativa fa appunto riferimento diretto alla normativa sul contratto a termine, soprattutto in termini di ragioni giustificative indicate nel contratto di lavoro a giustificazione del termine apposto al contratto stesso (data di fine contratto).

Il nuovo comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs n. 368 del 2001 in materia di contratto a termine (ma che coinvolge anche la somministrazione a tempo determinato) è il seguente: “E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo  svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4  dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”.

Le modifiche normative del Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 non si fermano al comma 1 dell’art. 1 ma intervengono anche:

  • Abrogando il comma 1-bis dell’art. 1 del D. Lgs. n. 368 del 2001, che disciplinava il contratto a termine acausale, ossia il contratto a tempo determinato stipulabile per i primi 12 mesi e per il primo rapporto tra le parti senza indicare le ragioni giustificative (l’abrogazione è consequenziale alla modifica più importante della normativa del Jobs Act che permette per i primi 36 mesi di rapporti di lavoro la stipula di contratti a termine senza ragioni e fino ad 8 proroghe tra le parti).
  • sul comma 2, introducendo tale disposizione “L’apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto”;
  • e sul al comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 368 del 2001, in materia di proroga del contratto a termine (“Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato”). Per maggiori informazioni vediamo il nuovo contratto a termine introdotto dal Jobs Act.

Cosa cambia nel contratto di somministrazione a tempo determinato

Pertanto con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014, il contratto a termine può essere stipulato senza ragioni giustificative del termine in quanto nell’innestare il nuovo comma 1 dell’art. 1 del D. Lgs. n. 368 del 2001 di cui sopra, è stata cancellata la parte che richiamava l’apposizione del termine come consentita “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Rileggendo il comma 1 sopra riportato interamente, c’è un riferimento diretto al contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del Decreto Legge n. 276 del 2003, ossia la riforma Biagi.

Il legislatore non solo richiama il contratto di somministrazione a termine, quindi con una data di fine contratto di lavoro presso l’utilizzatore inserita nel contratto di lavoro, ma prevede all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 34 del 2014, il Jobs Act di Renzi, una specifica modifica alla disciplina del contratto di somministrazione a termine: “All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: “della somministrazione” sono inserite le seguenti: “di lavoro”. L’art. 20 tratta le condizioni di liceità del contratto di somministrazione di lavoro.

Il comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 368 del 2001 disciplina invece, tra le condizioni di liceità, la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Sono soppressi i primi due periodi di tale articolo ossia sono cancellate dalla normativa le seguenti norme: “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,  produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. E` fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.

Si tratta di una modifica al contratto di somministrazione a tempo determinato che è logica conseguenza delle modifiche al contratto a termine. Il contratto a tempo determinato viene reso, dal Jobs Act di Renzi, di libera stipula per i primi 36 mesi, comprensivi di proroghe (fino ad 8 proroghe). L’unico limite è nel numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti a tempo determinato che, rileggendo il comma 1 dell’art. 1 dopo le modifiche “non può eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo”. Ma ”per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”.

Quindi la somministrazione a tempo determinato è stipulabile con l’apposizione del termine senza l’indicazione delle ragioni giustificative, ossia senza le “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Di conseguenza, è stata abrogata anche la norma che richiamava il comma 1-bis dell’art. 1 del D. Lgs. n. 368 del 2001, che è stato abrogato dal Jobs Act. La disposizione riguardava il contratto a termine acausale, quindi di conseguenza la somministrazione di lavoro a termine acausale. Dopo il Jobs Act tutti i contratti a termine, tutti contratti di somministrazione a tempo determinato possono essere stipulati senza le ragioni giustificative dell’apposizione del termine (data di fine contratto).

Il nuovo art. 20 comma 4 del D. Lgs. n. 368 del 2001 in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato diventa il seguente: “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati  comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.

Limiti quantitativi alla stipula di somministrazioni di lavoro a tempo determinato senza ragioni giustificative. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato quindi è collegato ai limiti quantitativi previsti dall’art. 10 del D. Lgs n. 368 del 2001, che affida l’incarico ai CCNL di categoria. L’art. 10 poi contiene anche la seguente disposizione: “Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:

a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti  merceologici;

b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e  successive modificazioni;

c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Nei casi sopra elencati quindi così come è liberamente stipulabile, e non vi sono limiti quantitativi, il contratto a termine senza dover indicare le ragioni giustificative, e per i primi 36 mesi, potendo anche prorogare lo stesso contratto fino ad 8 volte, altrettanto è possibile fare ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, sempre senza che siano necessarie le ragioni giustificative dell’apposizione del termine.

In sostanza, il datore di lavoro dopo l’introduzione del Decreto Jobs Act di Renzi può assumere lavoratori con contratto a termine in maniera praticamente libera per i primi 36 mesi di rapporto, analogamente possono essere inseriti in organico lavoratori inviati dalle agenzie per  il lavoro, sempre con un rapporto di lavoro a tempo determinato, senza ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ma anzi, senza alcuna ragione giustificativa fornita per iscritto per l’apposizione del termine, della data di fine contratto di lavoro.

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