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Lavoratori con green pass: resta obbligatorio il distanziamento di 1 metro

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è obbligatorio il possesso della Certificazione Verde Covid-19 o green pass per l’accesso nel luogo di lavoro per tutti i lavoratori. Resta in vigore il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro e quindi l’obbligo di distanziamento sociale di almeno un metro, nonché gli obblighi relativi a mascherina, pulizia, sanificazione, rimodulazione degli spazi di lavoro e gli orari di ingresso e uscita scaglionati. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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Green pass obbligatorio distanziamento un metro

Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è obbligatorio il possesso del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro. Nulla cambia invece riguardo al rispetto del protocollo contenente le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, pertanto una FAQ del Governo ha ribadito che i lavoratori con green pass devono mantenere il distanziamento previsto da linee guida e protocolli vigenti, così come il datore di lavoro ha l'obbligo di mantenere la rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi aziendali.

La Faq del Governo, pubblicata dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021, il cosiddetto Decreto del Green pass obbligatorio, è la seguente:

"Visto l’obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento? No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti".

Per la corretta applicazione della normativa, dei protocolli e degli obblighi in relazione al possesso della Certificazione Verde Covid-19 nei luoghi di lavoro, occorre effettuare, quindi, una lettura combinata e coordinata del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".

Il D. L. n. 127 del 21 settembre 2021 prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 "a chiunque
svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19″, quindi viene introdotto l'obbligo di Green pass per i lavoratori.

Lo stesso Decreto prevede che il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni e di definire entro il 15 ottobre 2021 ed entro la stessa data il datore di lavoro deve definire, ed ovviamente comunicare ai lavoratori, "le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche…, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi".

Per i lavoratori non in possesso del Green pass scatta la prescrizione della norma che è la seguente: "sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Queste nuove disposizioni normative vanno coordinate con il protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che resta pienamente in vigore.

Quindi il datore di lavoro ha l'obbligo di informare, ed i lavoratori di rispettare, i seguenti obblighi:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Restano gli obblighi riguardo l'ingresso in azienda dei lavoratori con green pass, ossia che: "Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea". E la relativa applicazione del protocollo in caso di temperatura superiore a 37,5 gradi.

Restano dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, nei luoghi di lavoro per i lavoratori in possesso di green pass, anche gli obblighi di pulizia e sanificazione in azienda, le precauzioni in materia di igiene personale, nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), come la mascherina. 

Sono altresì in vigore, per i lavoratori in possesso di green pass, anche le norme sull'utilizzo contingentato degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack) e tutte le prescrizioni in materia di organizzazione aziendale in termini di turnazione, trasferte e lavoro agile e da remoto, rimodulazione dei livelli produttivi.

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, sono e restano in vigore le norme sul rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro.

E quindi va applicato quanto previsto dal protocollo di regolamentazione, ovviamente per i soli lavoratori che possono, per legge, accedere al luogo di lavoro, ossia i lavoratori in possesso del green pass o Certificazione Verde Covid-19.

In particolare, è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati o sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ovvero soluzioni analoghe.

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali, anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Riguardo all'accesso al lavoro, anche per la finalità di verifica delle prescrizioni in materia di possesso del green pass, resta in vigore la prescrizione del protocollo anti Covid-19 riguardo alla gestione entrata ed uscita dei dipendenti.

Quindi vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

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