Lavoratrici autonome: la gravidanza e l’indennità di maternità
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. Questo è quanto previsto dall’art. 37 della Costituzione italiana in favore delle donne lavoratrici. Una delle essenziali funzioni familiari è il periodo di maternità, dalla gravidanza al primo anno di età del bambino. Le lavoratrici dipendenti, così come le lavoratrici parasubordinate, hanno diritto al congedo di maternità, l’astensione obbligatoria di 5 mesi che va normalmente dai due mesi prima del parto e fino ai tre mesi dalla nascita del bambino. Il sistema legislativo e previdenziale italiano prevede analoga tutela per le lavoratrici autonome.
A chi spetta. Le lavoratrici autonome hanno diritto ad un congedo di maternità indennizzato da parte dell’ente previdenziale, l’Inps, che eroga per il periodo di assenza da lavoro una indennità di maternità. Il congedo di maternità per le lavoratrici autonome spetta alle seguenti lavoratrici iscritte ad apposite gestioni Inps:
- coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale;
- lavoratrici artigiane;
- lavoratrici della gestione commercianti.
Oltre alle lavoratrici autonome iscritte alla gestione artigiani e commercianti e iscritte alla gestione per i lavoratori agricoli, il congedo di maternità, con requisiti e disposizioni leggermente diverse, viene previsto dall’Inps anche per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici parasubordinate.
Lavoratore padre autonomo. In questo caso, a differenza del congedo di paternità spettante ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori parasubordinati, nei casi previsti in sostituzione del congedo di maternità (morte della madre, grave infermità della madre, abbandono del minore, ecc), il congedo non spetta ai lavoratori padri autonomi, quindi agli iscritti alla gestione artigiani e commercianti o i lavoratori agricoli. E neanche se si tratta di lavoratori affidatari o padri adottivi.
L’indennità di maternità per le lavoratrici artigiane, commercianti e agricole
L’indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome artigiane, commercianti e agricole, è pari all’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite anno per anno per legge. L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps, non prima che sia avvenuto il parto.
I requisiti per il diritto all’indennità. La lavoratrice autonoma, se iscritta nella rispettiva gestione previdenziale, in regola con il versamento dei contributi ha diritto ad un periodo indennizzabile di 2 mesi prima della data del parto e 3 mesi successivi la stessa data per un periodo complessivo di 5 mesi.
Iscrizione nella gestione. Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali è previsto il termine di 30 giorni dall’inizio del periodo indennizzabile la presentazione della domanda di iscrizione, variazione e cessazione dell’attività. Per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli è previsto il termine di 90 giorni dall’inizio dell’attività per la prima iscrizione negli elenchi, per la cessazione e per la variazione del nucleo familiare.
Astensione obbligatoria dal lavoro. A differenza delle lavoratrici dipendenti e parasubordinate, nel caso delle lavoratrici autonome non è richiesta l'astensione obbligatoria dal lavoro.
Adozione e affidamento di un bambino. Nel caso di adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto ad un periodo indennizzabile di 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia purché il bambino stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o affidamento:
- i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;
- i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri.
Interruzione di gravidanza. Nel caso di interruzione di gravidanza, la lavoratrice ha diritto ad un periodo indennizzabile di 30 giorni nel caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria verificatasi non prima del terzo mese. E’ da escludere il diritto all’indennità nei casi in cui l’interruzione volontaria costituisca reato, come l’aborto clandestino ad esempio.
Cancellazione dalla Gestione artigiani e commercianti o agricola. In caso di cancellazione dalla rispettiva gestione previdenziale durante il periodo di maternità, il diritto all’indennità cessa dalla data della cancellazione stessa.
La misura dell’indennità di maternità
La misura dell’indennità come abbiamo visto è dell’80% delle retribuzioni convenzionali giornaliere per tutto il periodo in cui è concesso il congedo (quindi cinque mesi, due ante partum e tre post partum). Occorre stabilire su quale importo giornaliero calcolare l’80%. La misura varia in base alle regole previste da ognuna delle gestioni previdenziali Inps.
Indennità di maternità delle lavoratrici artigiane. Per le lavoratrici artigiane la retribuzione convenzionale giornaliera, sulla quale calcolare l’80% da moltiplicare poi per le giornate indennizzate, è stabilita anno per anno per legge. Con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011, la retribuzione giornaliera è pari ad 44,49 euro.
Indennità di maternità per le lavoratrici commercianti. Discorso analogo per la gestione Commercianti. Per le lavoratrici commercianti la retribuzione convenzionale giornaliera , con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2011, è pari ad 44,49 euro.
Indennità di maternità per le lavoratrici agricole. Per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali la retribuzione convenzionale giornaliera, per le nascite avvenute nel 2011 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2011, è pari a 38,69 euro.
La decorrenza, la richiesta dell’indennità di maternità e la prescrizione
Per quanto riguarda il periodo dal quale inizia la decorrenza del congedo di maternità e dell’indennità di maternità, poi erogata nella misura dell’80% della retribuzione convenzionale giornaliera, si prendono a riferimento i seguenti periodi:
- 2 mesi prima la data del parto per i soggetti già iscritti alla data di decorrenza dell’indennità;
- dalla data di inizio del periodo indennizzabile (sempre 2 mesi prima la data del parto) anche quando la domanda di maternità venga presentata prima della domanda di iscrizione nella gestione previdenziale sempre che l’inizio dell’attività sia precedente l’inizio del periodo di maternità;
- dall’inizio dell’attività nel caso in cui l’inizio dell’attività stessa risulti successivo all’inizio della maternità;
- dalla data della domanda di iscrizione nella gestione previdenziale nel caso in cui l’iscrizione risulti successiva all’inizio della maternità e dopo i termini previsti.
Richiesta dell’indennità di maternità. La domanda deve essere presentata su un modello predisposto dall’Inps, e disponibile sul sito dell’ente previdenziale. La presentazione va fatta dopo l’evento alla sede Inps più vicina alla propria residenza abituale, o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente. Naturalmente anche le domande presentate prima dell’evento devono essere ricevute.
Allegati alla domanda. Per quanto riguarda i documenti da allegare alla domanda, l’Inps richiede la certificazione o autocertificazione contenente tutti i dati necessari per l’individuazione del rapporto di parentela madre/figlio. In caso di adozione o affidamento. che riguarda bambini italiani va presentata l'attestazione della data di ingresso del bambino in famiglia.
Se l’adozione o l’affidamento riguarda minori stranieri, va presentato in allegato il certificato dell’Ente autorizzato a curare le procedure di adozioni internazionali che attesti:
- la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- la durata delle necessarie assenze dal lavoro nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino;
- l’avvio del procedimento presso il Tribunale italiano per la conferma della validità dell’adozione o dell’affidamento.
Pagamento dell’indennità di maternità alle lavoratrici autonome. Come abbiamo già detto, l’indennità viene pagata direttamente dall'Inps. L' interessata deve indicare sulla domanda l’opzione per una delle modalità di pagamento che sono, in alternativa, l’accredito su conto corrente bancario, l’accredito su conto corrente postale o il bonifico domiciliato presso ufficio postale. Nel caso di accredito in c/c bancario o postale ovviamente devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN).
La prescrizione dell’indennità di maternità. Il termine da rispettare per non perdere il diritto è di un anno.
Più precisamente, la domanda di indennità deve essere comunque presentata nel termine di prescrizione di 1 anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (3 mesi dopo il parto).
Interruzione della prescrizione. La prescrizione può essere interrotta con richieste scritte presentate dalla lavoratrice, da un ente di Patronato o dal legale rappresentante, dalla stessa delegato, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere dalla data di presentazione o ricezione all'Istituto della richiesta. La prescrizione ricomincia a decorrere, altresì, dal riconoscimento del debito da parte dell'Istituto.