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Le condizioni da rispettare per ottenere il bonus giovani 2013

Dalla regolarità contributiva del DURC, alle norme di sicurezza, dal rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, alla compatibilità con il mercato interno, ecco tutte le condizioni di spettanza poste dal Decreto Lavoro e dall’Inps per il rilascio del bonus giovani, l’incentivo sulle assunzioni di under 30 fino a 650 euro mensili. Il mancato rispetto di tali regole comporta la decadenza dal diritto.
A cura di Antonio Barbato
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L’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (30 anni non compiuti) prevista dal Decreto Lavoro è una ottima occasione sia per i datori di lavoro, per incrementare la propria forza lavoro, sia per i giovani disoccupati, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, o privi di diploma di scuola media superiore, per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Trattasi di un bonus pari ad un terzo della retribuzione mensile, fino ad un massimo di 650 euro, riconosciuto dall’Inps al datore di lavoro per 12 mesi, in caso di trasformazioni di contratti a tempo indeterminato, o 18 mesi, in caso di nuova assunzione. Per l’ottenimento, però, ci sono delle condizioni di spettanza ben precise da rispettare, pena la decadenza del diritto all’agevolazione contributiva. La circolare Inps n. 131 del 17 settembre 2013 dettaglia tutte le regole da rispettare, vediamole.

Quali sono le condizioni di spettanza. Gli incentivi sono subordinati alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Gli incentivi sono altresì subordinati:

  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
  • alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione (art. 1, commi da 4 a 7, dl 76/2013);
  • alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Regolarità contributiva del DURC e rispetto norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Le condizioni di regolarità previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, nelle condizioni di spettanza, riguardano l’adempimento degli obblighi contributivi, ossia il versamento dei contributi agli enti (Inps, Inail, ecc.). In questo caso la norma rinvia alle norme del 2006 che introducono il documento unico di regolarità contributiva, quindi il DURC. Le aziende che intendono assumere giovani e ricevere l’incentivo fino a 650 euro devono essere in regola con i contributi versati ed avere quindi il DURC positivo. 

Gli incentivi sono subordinati altresì, come si legge nell’elenco, al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta di un obbligo introdotto dall’art. 9 del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, emanato in attuazione del commi 1175 e 1176 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini del rilascio del DURC, “l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del citato Decreto ministeriale ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito”.

La circolare n. 131 del 2013, sempre in materia di condizioni per l’ottenimento dell’incentivo fino a 650 euro per l’assunzione di lavoratori under 30, ribadisce che, in caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi. Invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato. 

Le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012. Si tratta della legge di Riforma Fornero. Si tratta delle stesse condizioni previste per l’incentivo al 50% sull’assunzione di donne e over 50 anni. 

La circolare n. 131 precisa subito che, tranne nei casi particolari (non matura il diritto di precedenza il lavoratore assunto a tempo determinato dalle liste di mobilità), non spetta l’incentivo, se la trasformazione a tempo indeterminato, interviene oltre i primi sei mesi del rapporto a termine, perché il lavoratore ha nel frattempo maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 5, co. 4 quater, del Decreto Legislativo n. 368 del 2001.

E’ il comma 12 dell’art. 4 della Legge 92 del 2012 che elenca degli importanti casi in cui gli incentivi, sia quello per donne e over 50 del 2012, che il bonus giovani, non spetta. Vediamo quali sono.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (CCNL). Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il  lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal CCNL,  alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in  atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti  assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in  rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o  somministrato. Non si cumulano le prestazioni  in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto e il suo mantenimento. L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato).

E’ necessario poi che tale incremento sia mantenuto per ogni mese di vigenza dell’incentivo (quindi 12 o 18 mesi). Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento. L’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.

Si tratta quindi di un importante requisito, quello dell’incremento occupazionale netto, che va verificato a priori e durante il rapporto di lavoro con il neo-assunto o stabilizzato. Per maggiori informazioni vediamo tutte le regole sul calcolo dell’incremento occupazionale netto.

Le condizioni di compatibilità con il mercato interno. L’incentivo  è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 40 del regolamento comunitario 800/2008, che tratta gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, e sotto forma di integrazioni salariali. Il paragrafo 2 stabilisce che l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Il paragrafo 3 stabilisce che i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

Il paragrafo 5 stabilisce che fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

Gli incentivi sono altresì subordinati:

  • alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234);
  • alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

Coordinamento con altri incentivi. Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 76/2013 (il bonus giovani) sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge n. 76 del 2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.

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