16 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Incentivi della riforma Fornero: l’Inps detta le condizioni per la riduzione contributi al 50%

Per ottenere la riduzione al 50% dei contributi da versare all’Inps sulle assunzioni di donne svantaggiate e lavoratori disoccupati over 50 effettuate dal 2013, il datore di lavoro deve rispettare determinati requisiti e condizioni: dalla regolarità contributiva, al rispetto delle norme di sicurezza, dalla compatibilità con mercato interno, all’incremento occupazionale netto. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
16 CONDIVISIONI
incentivi inps assunzione lavoratori svantaggiati

A partire dal 1 gennaio 2013 è possibile assumere donne svantaggiate e lavoratori disoccupati con più di 50 anni usufruendo di una riduzione dei contributi al 50% per 12 o 18 mesi. Si tratta di incentivi all’assunzione previsti dalla Riforma Fornero nel 2012. L’Inps con una circolare ha dettagliato tutti gli aspetti operativi per la richiesta, da parte del datore di lavoro, degli sgravi. All’interno della circolare sono indicate anche tutte le condizioni e le cause ostative al riconoscimento della riduzione dei contributi da versare.

Più precisamente, la persona da assumere deve avere i seguenti requisiti:

  • Età di almeno 50 anni e stato di disoccupazione da più di 12 mesi. Sia uomini che donne;
  • Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, con lo status di lavoratore svantaggiato, ossia residente nelle Regioni del Mezzogiorno;
  • Donne di qualsiasi età con lo status di lavoratore molto svantaggiato, ossia prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per questi lavoratori spetta al datore di lavoro che li assume una riduzione contributiva del 50% di:

  • 12 mesi in caso di stipula di un contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi  in caso di stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a seguito di trasformazione.

Ma ci sono delle condizioni da rispettare, da parte del datore di lavoro. Vediamole nel dettaglio.

La circolare Inps n. 111 del 2013 esplicita tutti i casi di esclusione dagli incentivi o le regole per il diritto agli stessi. Gli incentivi sono subordinati alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

  • l’adempimento degli obblighi contributivi;
  • l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
  • alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Aiuti illegittimi. Imprese in difficoltà. Gli incentivi sono altresì subordinati:

  • alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea;
  • alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).

In caso di somministrazione, la condizione di regolarità contributiva riguarda l’agenzia di somministrazione, in quanto l’agenzia è in via principale gravata degli obblighi contributivi. Invece la condizione di osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore, in quanto su entrambi incombono obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore somministrato. 

Assunzioni in attuazione di preesistente obbligo. Per quanto riguarda le condizioni derivanti dai principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012, l’articolo 4 stesso al comma 12, lettera a), esclude gli incentivi quando l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’Inps nella circolare n. 111 del 2013 precisa che per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato, originariamente agevolato, il residuo incentivo spetta a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia nel frattempo maturato un diritto di precedenza rispetto alla proroga o alla trasformazione.

Qualora, dopo una prima assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi, venga effettuata, con soluzione di continuità, una nuova assunzione agevolata a tempo determinato, e successivamente intervenga una trasformazione a tempo indeterminato, il residuo incentivo connesso alla trasformazione non spetta, se il lavoratore abbia maturato, al momento della trasformazione, un diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. L’Inps nella circolare fornisce degli esempi, vediamoli.

Due contratti a termine e poi trasformazione a tempo indeterminato: incentivi solo se non scatta il diritto di precedenza. Nel caso di un datore di lavoro assume lavoratore a tempo determinato per 3 mesi. Dopo due mesi lo riassume per 2 mesi. Alla scadenza del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato. Spetta l’incentivo per i 3 mesi del primo rapporto a termine, per 2 mesi del secondo rapporto a termine, e per i residui 13 mesi, decorrenti dalla trasformazione a tempo indeterminato.

Se invece il datore di lavoro assume il lavoratore a tempo determinato per 3 mesi, dopo due mesi lo riassume per 3 mesi e allo scadere del secondo rapporto effettua la trasformazione a tempo indeterminato, spetta l’incentivo per i 6 mesi complessivi dei due rapporti a termine. Non spetta l’incentivo per la trasformazione perché il lavoratore ha maturato il diritto di precedenza rispetto all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 5, comma 4 quater, del Decreto Legislativo n.  368 del 2000).

La maturazione di un diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato, ex art. 5, co. 4 quinquies, del D. Lgs. n. 368/2001, o a tempo indeterminato, ex art. 5, co. 4 quater, D. Lgs. n. 368/2001, impedisce l’applicazione dell’incentivo rispettivamente alla proroga e alla trasformazione di rapporti originariamente non agevolati, perché instaurati prima del 1° gennaio 2013 ovvero perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni.

Assunzioni che violano un diritto altrui di precedenza all’assunzione. L’articolo 4, comma 12, lettera b), della legge 92 del 2012 esclude gli incentivi quando l’assunzione viola un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore ovvero quando l’utilizzazione mediante somministrazione non sia preceduta dalla offerta di riassunzione in favore del lavoratore titolare del diritto di precedenza. La condizione deve essere autonomamente valutata per ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato.

Datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione. Analogamente, in relazione ad ogni assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato, va valutata la condizione prevista dall’articolo 4, comma 12, lett. c),  della legge 92/2012, per cui gli incentivi sono esclusi se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto, nella stessa unità produttiva, sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui siano acquisite professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

Coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento. L’incentivo è altresì escluso “con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore” (articolo 4, comma 12, lett. d), l. 92/2012).

I limiti di cumulo dell’incentivo. L’incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall’articolo 4, comma 13, della legge 92/2012. Ai fini della determinazione della durata massima dell’incentivo spettante per un medesimo lavoratore, devono essere considerati equivalenti gli incentivi goduti dallo stesso soggetto in qualità di datore di lavoro e di utilizzatore indiretto, mediante contratto di somministrazione.

Il limite massimo di durata di un incentivo per lo stesso lavoratore è computato considerando unitariamente i periodi di utilizzazione agevolata, diretta e indiretta, non solo da parte dello stesso soggetto ma anche da parte di soggetti diversi, se appartenenti allo stesso gruppo ovvero collegati.

Cioè se ad esempio una società utilizza per 2 mesi un lavoratore somministrato, poi una società collegata assuma direttamene il lavoratore per 1 mese, quindi una terza società collegata lo assuma a tempo indeterminato, a quest’ultima spetta l’incentivo residuo di 15 mesi, ricavato sottraendo dalla durata legale astratta massima dell’incentivo di 18 mesi (prevista per l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore) i periodi di utilizzazione indiretta e diretta svolti presso le altre società del gruppo cui appartiene la terza società, quindi le prime due.

In caso di assunzione a tempo determinato, il limite massimo di durata dell’incentivo (12 mesi) non deve essere riferito all’agenzia, ma al singolo utilizzatore. La stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi complessivi previsti per l’assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore. E’ necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.

L’incentivo deve essere riconosciuto senza operare riduzioni connesse al precedente rapporto agevolato, se, nel frattempo il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi. 

Le condizioni di compatibilità con il mercato interno e l’incremento netto

L’incentivo, già nella sua astratta disciplina legale, è conforme alle prescrizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 40 del regolamento comunitario 800/2008.

L’incremento netto dell’occupazione come requisito per gli incentivi. La condizione prevista dal paragrafo 4 dell’articolo 40, inerente l’incremento occupazionale, deve essere invece verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate. L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Quando l’incremento netto non è richiesto. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento netto non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Come si calcola l’incremento netto. L’incremento netto deve essere attualmente valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente invece non si computa. Il lavoratore sostituto invece si computa.

Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo è subordinato ad una nuova valutazione dell’incremento occupazionale. Il lavoratore interessato dalla proroga o dalla trasformazione è escluso dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o la trasformazione.

Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non agevolato, instaurato prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora cinquant’anni, il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso nel computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o trasformazione.

Il calcolo dell’incremento occupazione in caso di contratti di somministrazione. In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato), ai fini dell’incremento occupazionale la qualità formale di datore di lavoro dell’agenzia di somministrazione deve essere ritenuta prevalente rispetto al suo ruolo economico di intermediario. Pertanto l’incremento occupazionale deve essere valutato rispetto ai dipendenti dell’agenzia.

Nella base di computo della forza aziendale dell’agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato). L’incremento deve essere valutato rispetto all’intera organizzazione dell’agenzia. Non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione (questi devono essere compresi nella forza aziendale dell’utilizzatore).

La valutazione secondo l’Unita di Lavoro Annuo. Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”. La circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013 ha nei suoi allegati dei criteri di calcolo secondo tali principi.

Deroga parziale ai criteri di computo dell’incremento occupazionale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell’ambito di un rapporto a tempo anch’esso determinato, intercorrente tra il lavoratore e l’agenzia, e poi, senza soluzione di continuità, viene assunto (a tempo determinato o indeterminato) direttamente dall’utilizzatore, l’incremento occupazionale deve essere nuovamente valutato, ma al netto del lavoratore somministrato. Tale parziale deroga ai criteri di computo dell’incremento occupazionale è possibile se l’assunzione avviene entro la scadenza dell’incentivo, computata rispetto alla situazione dell’utilizzatore. Se lo stesso giorno intervengono più assunzioni “astrattamente” agevolate, l’incremento occupazionale va valutato singolarmente per ciascuna.

16 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views