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Assunzioni di donne e over 50: gli incentivi spettano anche in caso di somministrazione

Gli incentivi per le assunzioni di donne e lavoratori disoccupati over 50 anni, pari alla riduzione dei contributi al 50% per 12 o 18 mesi, sono estesi anche ai contratti di somministrazione, sia a termine che a tempo indeterminato. Agevolata anche l’assunzione diretta da parte dell’impresa utilizzatrice, nonché la proroga. Il tutto in una circolare Inps. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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A partire dal 1 gennaio 2013 i datori di lavoro, che assumono delle donne svantaggiate e dei lavoratori con più 50 anni, e con almeno 12 mesi di status di disoccupato, possono beneficare degli incentivi per donne e over 50 previsti dalla Riforma Fornero: riduzione contributi al 50%. La durata dell’agevolazione contributiva va dai 12 mesi, nel caso di contratti a termine, ai 18 mesi nei casi di contratti a tempo indeterminato. Agevolata anche la trasformazione. La disciplina di tale incentivo è estesa anche ai contratti di somministrazione di lavoro stipulati dai lavoratori con le agenzie per il lavoro.

Il comma 8 dell’art. 4 della Legge n. 92 del 2012, che ha introdotto gli incentivi per le assunzioni di donne (comma 11) e lavoratori over 50, apre quindi la porta degli incentivi Inps anche ai contratti di somministrazione di lavoro: “ In relazione alle assunzioni  effettuate,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori  di  età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la  riduzione  del  50  per  cento  dei contributi a carico del datore di lavoro”.

Il commi successivi, n. 9 e n. 10, come premesso, confermano che il beneficio spetta, per 18 mesi, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni: “Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è  trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione”.

Quindi, l’incentivo spetta per le assunzioni di donne e lavoratori disoccupati over 50, per 12 mesi ni caso di contratto a termine o di somministrazione e per 18 mesi in tutti i casi in cui viene stipulato un contratto a tempo indeterminato (anche la trasformazione di un contratto a tempo determinato). Quindi per espressa previsione del legislatore l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

L’incentivo in favore del datore di lavoro che assume, consistente nel 50% di riduzione dei contributi da versare sulla retribuzione mensile lorda, è stato oggetto di una dettagliata circolare dell’Inps, la n. 111 del 24 luglio 2013, la quale introduce gli aspetti operativi dell’erogazione del beneficio. La circolare tratta i casi in cui l’assunzione agevolata riguarda i contratti di somministrazione. Vediamo i chiarimenti dell’Inps.

Lavoratore in attesa di assegnazione e l’indennità di disponibilità. L’incentivo spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di assegnazione. Durante l'eventuale periodo in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione continuano a spettare, se non scaduti, gli incentivi. La riduzione contributiva spetta in relazione ai contributi dovuti sull’indennità di disponibilità.

Contratto di somministrazione a tempo indeterminato: 18 mesi di riduzione contributi al 50%. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’agenzia potrà fruire del beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti dell’incentivo.

Il periodo agevolato non è diminuito se, tra il precedente e l’attuale godimento da parte dell’utilizzatore, il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.

Incentivi per il contratto di somministrazione a termine. In caso di assunzione a tempo determinato, in conformità al principio del cumulo, il limite massimo di durata dell’incentivo (12 mesi) non deve essere riferito all’agenzia, ma al singolo utilizzatore.

La stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi complessivi previsti per l’assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore. E’ necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.

L’Inps nella circolare fornisce un esempio: L’agenzia di somministrazione assume un lavoratore per 2 mesi e lo somministra ad una società per lo stesso periodo. L’agenzia ripete la stessa assunzione per altre cinque volte a favore della stessa società utilizzatrice, per lo stesso periodo. Se successivamente l’agenzia assume a tempo determinato il lavoratore e lo somministra di nuovo alla società utilizzatrice,  non spetta l’incentivo perché la società utilizzatrice ha raggiunto il limite di 12 mesi previsto dall’art. 4, co. 8, della legge n. 92/2012.

Se, invece, l’agenzia assume a tempo determinato il lavoratore e lo somministra ad una diversa società, che non è collegata alla prima, e che non già utilizzato, direttamente o indirettamente, il lavoratore, allora in questo caso spetta l’incentivo.

Proroga del contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore. In caso di proroga del rapporto intercorrente tra l’agenzia e il lavoratore:

  • qualora venga prorogata la somministrazione in favore dello stesso utilizzatore, ai fini della prosecuzione dell’incentivo rileva lo stato di disoccupazione posseduto al momento dell’originaria assunzione da parte dell’agenzia;
  • qualora il lavoratore venga somministrato ad un diverso utilizzatore, l’incentivo spetta se, al momento della proroga, il lavoratore avrebbe posseduto ancora l’anzianità di disoccupazione superiore a dodici mesi, se il rapporto fosse cessato invece di essere prorogato.

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, da effettuarsi, ai fini della spettanza dell’incentivo, entro la scadenza dell’incentivo relativo al rapporto in corso, l’agenzia potrà fruire del beneficio per un nuovo periodo continuativo di 18 mesi, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, in conseguenza di precedenti godimenti dell’incentivo. 

Assunzione diretta successiva a utilizzazione con somministrazione.  E’ l’ipotesi in cui un soggetto utilizzi un lavoratore mediante una somministrazione agevolata dall’incentivo e successivamente lo assuma alle proprie dirette dipendenze. L’incentivo spetta per il periodo residuo non goduto, se al momento dell’assunzione il lavoratore possieda ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.

Spetta l’incentivo residuo, a prescindere dall’anzianità di disoccupazione posseduta dal lavoratore al momento dell’assunzione diretta, nelle ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell’ambito di un rapporto a tempo anch’esso determinato, e poi venga assunto alle dirette dipendenze dell’ex utilizzatore, a condizione che:

  • l’assunzione diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto all’utilizzazione indiretta;
  • l’assunzione diretta sia effettuata entro la scadenza dell’incentivo, computata rispetto alla situazione dell’ex utilizzatore. 

Utilizzazione con somministrazione successiva ad assunzione diretta. Nei casi in cui un soggetto svolga con lo stesso lavoratore un rapporto di lavoro subordinato, agevolato o non agevolato, e poi lo utilizzi mediante contratto di somministrazione, l'incentivo relativo alla somministrazione spetta, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, a condizione che il lavoratore sia disoccupato da almeno dodici mesi nel momento dell'assunzione.

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