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Incentivi assunzioni donne e disoccupati over 50 anni, i chiarimenti Inps

Arrivano le istruzioni operative Inps in merito a requisiti e condizioni per la fruizione della riduzione dei contributi al 50% per 12 o 18 mesi prevista dalla Riforma Fornero. L’incentivo è riconosciuto anche se ci sono due contratti tra le parti, a termine e indeterminato, nonché in caso di somministrazione di lavoro. Ma è necessario assicurare un incremento occupazionale netto. Pubblicate anche le modalità per la presentazione della domanda.
A cura di Antonio Barbato
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chiarimenti inps sugli incentivi riforma fornero

L’Inps con una lunga circolare ha pubblicato le indicazioni operative riguardanti gli incentivi alle assunzioni  della Riforma Fornero. Si tratta del nuovo incentivo, consistente nella riduzione al 50% dei contributi previdenziali da versare, riconosciuto dall’Inps in favore delle assunzioni di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi (o da 6 mesi se del Mezzogiorno).

L’ente pone l’accento sull’incremento occupazionale netto, il rispetto dei CCNL, della regolarità contributiva, delle norme di sicurezza, ma apre la fruizione dell’incentivo al mondo dei contratti stipulati con i lavoratori precari. Ossia è possibile fruire dell’agevolazione anche in caso di più di un contratto stipulato tra le parti, tra contratti a termine e contratti di somministrazione di lavoro, oltre che per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

L’incentivo previsto dalla riforma Fornero. L’art. 4, commi 8-11 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2013 i datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori over 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (Mezzogiorno d’Italia) possono fare domanda per ricevere un’agevolazione da parte dell’Inps: la riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovute per questi lavoratori.

Il periodo di agevolazione va dai 12 mesi, per le assunzioni con contratto a termine, anche in somministrazione, ai 18 mesi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (ivi compreso le trasformazioni). L’Inps, come detto, con la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 chiarisce tutti gli aspetti, anche relativi a requisiti e condizioni che il datore di lavoro deve possedere per aver diritto alla riduzione contributiva. Vediamo nel dettaglio quanto specificato dall’Inps. 

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo. A partire dal 1 gennaio 2013 il nuovo incentivo è attivabile per l’assunzione, o trasformazione dei contratti, dei seguenti  lavoratori:

  • uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Per i lavoratori, sia uomini che donne, con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego. Per le altre categorie, l’età deve essere considerata al momento di decorrenza dell’originaria assunzione, generalmente.

Quali contratti sono incentivati, la misura e la durata

Secondo quanto precisato dalla circolare n. 111 del 24 luglio 2013 dell’Inps, i rapporti incentivati sono i seguenti:

  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Misura de durata dell’incentivo. L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per le seguenti durate:

  • In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
  • In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.
  • Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l’assunzione a scopo di somministrazione. L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001.

Incentivo anche per la proroga del contratto a termine. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di dodici mesi. Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

L’Inps su questo tema nella circolare n. 111 del 2013 fornisce anche i seguenti due esempi:

  • Datore di lavoro assume lavoratore a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto. Spetta l’incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non spetta il beneficio per la trasformazione.
  • Datore di lavoro assume lavoratore a tempo determinato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese. Spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto. 

Quando non spetta l’Incentivo. In considerazione della loro specialità, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio. Quindi le assunzioni di questo tipo o le trasformazioni non sono agevolate con la riduzione contributiva del 50% per 12 o 18 mesi.

Le precisazioni Inps sulla discontinuità tra prima e seconda assunzione

Gli incentivi possono spettare, secondo quando indicato dalla circolare dell’Inps, anche nel caso in cui tra le parti ci sia più di un rapporto di lavoro, ossia sono stati stipulati più di un contratto. Ad esempio quando c’è stato un contratto a termine con successivo contratto a tempo indeterminato, o anche un nuovo contratto a termine. Finanche la proroga del contratto a tempo determinato può essere oggetto di agevolazione.

Decisiva per l’assegnazione della riduzione al 50% dei contributi per 12 mesi, o 18 mesi per i casi di trasformazione, l’anzianità disoccupazione, che deve essere superiore a 12 mesi. Ossia che il lavoratore abbia mantenuto lo status di disoccupato (reddito inferiore a 8.000 euro) durante il primo rapporto di lavoro (ossia pochi mesi lavorati).

Ma ci sono limiti di cumulo e per la proroga un diverso trattamento tra il 2012 e il 2013. Per maggiori informazioni vediamo gli incentivi della riforma Fornero in caso di più contratti.

Incentivi nel caso di assunzioni con contratto di somministrazione

Per espressa previsione del comma 8 dell’art. 4 della Legge n. 92 del 2012, incentivati sono anche i contratti stipulati con i lavoratori per la somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato. Particolarità riguardano l’indennità di disponibilità e lo status di lavoratore in attesa di assegnazione, l’incentivo spetta anche in questi casi.

Come per i contratti di lavoro a termine o indeterminato, anche nella somministrazione la durata dell’incentivo è di 12 mesi in caso di termine apposto nel contratto e 18 mesi se trattasi di indeterminato, anche a seguito di trasformazione.

Agevolata anche la proroga e la successiva assunzione diretta da parte dell’impresa utilizzatrice. Per maggiori informazioni riguardanti le assunzioni effettuate dalle agenzie con il contratto di somministrazione di lavoro, vediamo gli incentivi Inps per i contratti di somministrazione.

Le condizioni: Dalla regolarità contributiva alla normativa sulla sicurezza

La circolare n. 111 del 2013 elenca anche tutte le condizioni di spettanza dell’incentivo, ossia quelle condizioni in mancanza delle quali decade il diritto alla riduzione contributiva del 50%. Il datore di lavoro deve rispettare le condizioni di regolarità previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia avere adempiuto agli obblighi contributivi, nonché aver osservato tutte le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro. Il contratto stipulato con il lavoratore deve rispettare gli accordi e contratti collettivi (CCNL).

L’assunzione del lavoratore over 50 o della donna rientrante tra i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati deve essere:

  • un assunzione libera da obblighi preesistenti;
  •  non deve violare un diritto altrui di precedenza;
  • deve assicurare un incremento netto dell’occupazione;
  • deve rispettare le condizioni di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Non è ammissibile il beneficio nei confronti dei datori di lavoro e utilizzatori presso i quali sono in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione, oppure quando c’è coincidenza sostanziale di assetti proprietari e rapporti di collegamento. Inoltre vi sono dei limiti di cumulo degli incentivi. Per il dettaglio di tutti questi aspetti, vediamo le condizioni Inps per la riduzione dei contributi al 50%.

Legge 407/1990 e incentivi per l’assunzione della Legge n. 92/2012

Gli incentivi destinati alle donne ed ai lavoratori over 50, consistenti nella riduzione al 50% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, sono molto similari, almeno nella loro entità, alle agevolazioni contributive previste dalla legge 407 del 1990, la quale consente una riduzione del 50% (ma anche del 100% nel Mezzogiorno) dei contributi dovuti e per ben 36 mesi.

L’Inps nella circolare chiarisce la compatibilità tra i due incentivi, preferendo, come è logico, la fruizione degli incentivi della 407/90. Per maggiori informazioni vediamo la compatibilità tra incentivi della Riforma Fornero e della 407/90.

Indicazioni operative: Adempimenti dei datori di lavoro

Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS. La comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92- 2012", che è a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, presso il sito internet dell’Inps (dell’avvenuto rilascio del modulo telematico sarà dato avviso mediante pubblicazione di specifico messaggio); la comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione. L’Inps effettuerà a posteriori, in sede di verifica amministrativa, i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo, secondo modalità che verranno rese note alle Sedi con successive disposizioni interne. 

Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi all’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “2H” che, a decorrere da 01.01.2013, assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso all’incentivo di cui all’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012”.

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