Le convenzioni per il tirocinio formativo, durata e obblighi delle parti
Per gli studenti, per i disoccupati, e le categorie di svantaggiati, la legge italiana prevede una via di accesso agevolato al mondo del lavoro attraverso la possibilità di svolgere un tirocinio formativo o stage di orientamento. Si tratta di un periodo di formazione professionale svolto presso le aziende, le quali ospitano il tirocinante senza che tale attività svolta in azienda costituisca l’instaurazione di un contratto di lavoro subordinato. Per far ciò le aziende stipulano una convenzione con un ente promotore del tirocinio. Approfondiamo le caratteristiche della convenzione, la durata del tirocinio stesso e gli obblighi delle tre parti: il soggetto promotore, il datore di lavoro ed il tirocinante.
La convenzione tra ente promotore e datore di lavoro ed il progetto formativo
Il tirocinio va svolto sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro. La convenzione può riguardare più tirocini e per ognuno di essi deve contenere in allegato un progetto formativo e di orientamento, il quale, ai sensi del D.M. 142 del 1998 (il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento) deve contenere alcuni elementi essenziali, che sono i seguenti:
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i
- percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- il settore aziendale di inserimento.
Il tirocinio può svolgersi anche in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
Convenzioni quadro.È ammessa la stipula di convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
Gli obblighi dell’ente promotore, dell’azienda e del tirocinante
I soggetti promotori hanno i seguenti obblighi (art. 4 del D.M. 25 marzo 1998 n. 142):
- trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento stipulato con il datore di lavoro alla regione, alla struttura ispettiva della Direzione provinciale del lavoro, nonché alle rappresentanze sindacali;
- Assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e presso una idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
- Nominare e garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività.
Le coperture assicurative Inail e responsabilità civile verso terzi devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative. I datori di lavoro hanno i seguenti obblighi:
- Indicare il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti;
- Svolgere l’attività di tirocinio secondo il progetto formativo e di orientamento predisposto nella convenzione.
Il tirocinante durante il periodo di presenza in azienda è tenuto a:
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- Mantenere la riservatezza sui dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
La durata massima del tirocinio e la proroga
La durata del tirocinio può essere liberamente decisa nella convenzione. La legge fissa solo il limite oltre il quale non si può andare, cioè la durata massima. Ed entro tale limite deve rientrare anche l’eventuale proroga. Ai sensi dell’art. 7 del D. M. 142 del 1998, i tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
- non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
- non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione;
- non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi (la durata massima ed il termine degli studi sono stati modificati dalla Manovra bis, vediamo i tirocini formativi avviati dopo il 13 agosto 2011);
- non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l'esclusione dei portatori di handicap;
- non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
Proroga dello stage. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati precedentemente, sempre nel rispetto delle procedure per la stipula della convenzione. Vale a dire lo stagista ad esempio studente universitario non può stare più di 12 mesi nella stessa azienda (limite di durata massima). La richiesta di proroga deve essere motivata e sarà oggetto di valutazione da parte del soggetto promotore.