Legge di Stabilità 2016: credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno
Nella Legge di Stabilità 2016 è stato approvato un credito d’imposta per le imprese del Mezzogiorno per l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche in leasing, destinati alle proprie strutture produttive. L’acquisto deve essere realizzato dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 e dà diritto ad un agevolazione che va dal 10% al 20%, in base alle dimensioni aziendali. Gli investimenti devono essere effettuati in macchinari, impianti e attrezzature.
L’agevolazione fiscale è disciplinata dai commi da 98 a 108 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015). Vediamo il contenuto del testo definitivo in modo da individuare tutte le caratteristiche di questo nuovo credito d’imposta utile alle imprese delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il comma 98 introduce la misura: “Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d’imposta nella misura massima:
- del 20 per cento per le piccole imprese,
- del 15 per cento per le medie imprese
- e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta”.
Specifici limiti sono indicati dal comma 98 per le imprese del Mezzogiorno nel settore agricolo e della pesca: “Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.
Quali sono gli investimenti agevolati
Il credito d’imposta dal 10% al 20% è riconosciuto per gli investimenti indicati nel comma 99 dell’art. 1 della Legge di Stabilità, che stabilisce che “sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.
Quindi le imprese del Mezzogiorno possono ottenere il credito d’imposta sia per l’acquisto diretto di impianti, macchinari e attrezzature, sia per la locazione finanziaria degli stessi (leasing).
Imprese escluse
Il comma 100 precisa però che ci sono dei soggetti ai quali l’agevolazione non si applica. Si tratta dei “soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo”.
L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C249/ 01, del 31 luglio 2014.
Limiti massimi di investimento
Il comma 101 stabilisce che “l credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a:
- 1,5 milioni di euro per le piccole imprese,
- a 5 milioni di euro per le medie imprese
- e a 15 milioni di euro per le grandi imprese,
- eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio (comma 102).
Come ottenere il credito d’imposta
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate (comma 103).
Per le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione è necessario attendere provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe arrivare entro 60 giorni dalla pubblicazione della Legge di Stabilità 2016 (probabilmente entro marzo 2016).
L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricevuto la comunicazione con la quale l’impresa intende avvalersi del credito di imposta, comunica alle imprese l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta.
La compensazione in F24 del credito d’imposta
Ai sensi del comma 104, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni), a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo di 250 mila euro).
Quando il credito di imposta viene ridotto
Il comma 105 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 prevede l’ipotesi in cui i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.
In questo caso il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria (leasing) le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Il credito d’imposta indebitamente utilizzato rispetto all’importo rideterminato è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
Sanzioni
Il comma 106 dell’art. 1 della Legge di Stabilità indica anche quali sono le sanzioni in caso di indebita fruizione del credito di imposta.
Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
Credito di imposta concesso nei limiti della normativa Europea. Il credito di imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.