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Legge di Stabilità: opzione donna prorogata anche nel 2016

Tra le novità sulle pensioni della Legge di Stabilità 2016 c’è anche la proroga per l’opzione donna per il sistema contributivo fino al 31 dicembre 2016. Necessaria un’età di 57-58 anni (e 7 mesi di adeguamento alla speranza di vita) e almeno 35 anni di contributi versati. Vediamo la stima delle lavoratrici interessate e quale è la misura prevista.
A cura di Antonio Barbato
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opzione sistema contributivo

Tra le misure previdenziali che saranno introdotte nella Legge di Stabilità 2016 c’è anche il prolungamento dell’opzione donna per l’anno 2016. Le lavoratrici potranno quindi optare per il pensionamento con il sistema contributivo a 57-58 anni (più speranza di vita) e 35 anni di contributi anche per l’anno 2016.

Dopo la proroga per l’anno 2015, arriva quindi un prolungamento della misura anche per l’anno 2016. La proroga dell’opzione donna rimedia con una norma ad una situazione pensionistica che poteva essere risolta in via amministrativa precedentemente. Dal 2016 i requisiti per la pensione di vecchiaia per le dipendenti del settore privato salgono di ben 22 mesi (saranno necessari 66 anni e 7 mesi di età, oltre a 20 anni di contributi versati per l’accesso alla pensione) e quindi la proroga dell’opzione per il sistema contributivo.

L’opzione donna è un opzione per il sistema contributivo, un ritiro anticipato dal lavoro, come con almeno 57-58 anni di età e almeno 35 anni di contributi, che consente alle lavoratrici interessate dagli aumenti dell’età pensionabile della Riforma Fornero, di anticipare il proprio pensionamento rispetto ai requisiti previsti per la pensione di vecchiaia soprattutto, ma anche i requisiti per la pensione anticipata (con gli oltre 42 anni di contributi versati).

Fermo restanti i 35 anni di contributi versati, più precisamente per l'opzione è necessaria un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome. Più la speranza di vita che è pari nel 2016 ad ulteriori 7 mesi.

L’opzione donna ha un “costo” importante: La lavoratrice opta infatti per il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo, rinunciando al sistema misto o retributivo che sono più favorevoli. La perdita stimata media è del 20-30% dell’assegno pensionistico. La convenienza è invece nell’anticipare il pensionamento di alcuni anni, visto che il requisito per la pensione di vecchiaia è dal 2016 di 66 anni e 7 mesi. Decisiva nella scelta quindi, anche la stanchezza della donna di lavorare ancora per alcuni anni, senza considerare la sempre più estesa platea delle lavoratrici in condizioni lavorative precarie negli ultimi anni di lavoro.

Secondo le stime le donne interessate dalla proroga dell’opzione donna anche nel 2016 sono circa 30 mila. Il requisito previsto, i 57-58 anni + 7 mesi e 35 anni di contributi versati, dovrà essere maturato entro il 31 dicembre 2016.

Il costo dell’anticipo della pensione per queste lavoratrici, con il ricalcolo integralmente contributivo dell’assegno pensionistico, costerà allo Stato italiano circa 160-170 milioni di euro per il 2016.

Il testo della Legge di Stabilità sull’opzione donna:

“Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9 (ossia l’opzione donna), è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l’anno 2016 e di 49 milioni di euro per l’anno 2017”.

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