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L’Iva al 4% per i disabili: acquisto auto e dispositivi informatici

Per i disabili il Fisco prevede l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto, mezzi di sollevamento, sussidi tecnici ed informatici. Vediamo le condizioni.
A cura di Antonio Barbato
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agevolazioni acquisto auto per disabili

Le norme tributarie prestano particolare attenzione alle categorie di cittadini che si trovano in determinate situazioni personali, familiari e di reddito. I portatori di handicap, definiti tali dall’art. 3 dalla legge 104 del 1992, godono delle agevolazioni fiscali per i disabili. Esse consistono in una serie di benefici fiscali che riguardano le possibilità di avere maggiori detrazioni fiscali, di far rientrare le spese mediche tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito Irpef da pagare, la possibilità di usufruire di alcuni agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto o altri veicoli, e per l’acquisto di mezzi di ausilio e dei sussidi tecnici ed informatici.

Tra le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto, oltre la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, l’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione, c’è la possibilità di pagare l’IVA con l’aliquota agevolata al 4% in luogo della normale aliquota Iva del 20%.

Analoga agevolazione Iva al 4% (e detrazione al 19%) è prevista anche per l’acquisto di mezzi di ausilio, vale a dire i mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servo scala) e per i sussidi tecnici e informatici, vale a dire gli strumenti rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatore di handicap.

Acquisto di auto

L’Iva al 4% anziché al 20% è applicabile sulle auto acquistate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici per i motori a benzina e fino a 2800 centimetri cubici per i motori diesel. Sono inclusi gli optional dell’auto. L’acquisto può riguardare sia auto nuove che usate. E si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

L’aliquota agevolata, come nel caso della detrazione al 19% per l’acquisto dell’auto, si applica per l’acquisto di un solo veicolo ogni 4 anni dalla data di acquisto del precedente veicolo. Pertanto sarà possibile riottenere il beneficio del 4% di Iva, solo se sono trascorsi 4 anni dal precedente acquisto. Anche in questo caso è fatto salvo il caso in cui, entro il quadriennio, il veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) oppure siano mutate le condizioni fisiche del disabile.  Per quanto riguarda l’Iva non esiste però limite di valore dell’auto per l’applicazione del 4%.

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, in caso di trasferimento del veicolo prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, invece, è dovuta la differenza fra l’IVA dovuta in assenza di agevolazioni (20%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), sempre ad eccezione del caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Il concessionario o il venditore che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:

  • emettere fattura con annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97 ovvero della legge 342/2000;
  • comunicare all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

La comunicazione va effettuata solo in caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data di vendita. L’Ufficio territorialmente competente è in ragione della residenza dell’acquirente.

Ausili tecnici e informatici

Rientrano tra i sussidi tecnici e informatici le apparecchiature ed i dispositivi che con tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, consentono alle persone limitata da menomazioni di natura motoria, visiva uditiva o del linguaggio di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

Per poter fruire dell’IVA al 4% il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

• specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

• certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

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