Modello 730 2014: chi può utilizzarlo e quali sono i vantaggi
E’ sicuramente il modello di dichiarazione dei redditi più utilizzato dagli italiani. Il modello 730 ogni anno, intorno al mese di maggio, rappresenta il maggior adempimento fiscale a cui sono tenuti i contribuenti italiani. E’ il modello dedicato ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, ha delle scadenze anticipate rispetto al modello Unico Persone Fisiche e presenta una serie di vantaggi: nella presentazione e nel pagamento, o il rimborso, delle imposte sul reddito dovute (Irpef, Addizionali regionale e comunale).
Vediamo allora chi può utilizzare il modello 730 2014, preferendolo al modello Unico 2014 PF. Vediamo quali sono i vantaggi della presentazione del 730, quando conviene presentarlo. Affrontiamo inoltre una panoramica su tutti i casi in cui si può essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. E su tutti i casi in cui è possibile presentare la dichiarazione fiscale solo ed esclusivamente attraverso il modello Unico 2014.
SOMMARIO:
Chi può presentare il 730 2014
730 situazioni particolari per disoccupati privi di sostituto d'imposta
Vantaggi
Casi di esonero
Obbligati a presentare l’Unico 2013 PF
Chi può utilizzare il modello 730 2014
Possono utilizzare il modello 730 2014 per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi evitare l’invio della stessa utilizzando il modello Unico Persone fisiche, i contribuenti che nel 2014 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali come la cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità);
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2013 al mese di giugno dell’anno 2014;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono utilizzare il modello 730 2014 per la presentazione della dichiarazione dei redditi. A tal fine possono rivolgersi:
- al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
- a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
Lavoratori con contratto a progetto. Possono altresì presentare il modello 730 2014 i lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Disoccupati e dipendenti senza datore di lavoro sostituto d’imposta
Tra le novità introdotte già con il modello 730 dello scorso anno, ma rese operative in misura piena con il modello 730 2014, c’è la possibilità di presentare il modello 730 riservata anche ai contribuenti dipendenti che sono privi di sostituto d’imposta. Si tratta di una novità di non poco conto, in quanto riguarda la possibilità di presentare il 730 2014 per i disoccupati, che hanno perso il posto di lavoro dipendente e che quindi avrebbero perso in passato quel vantaggio fondamentale della possibilità di presentare il 730 e recuperare i crediti d’imposta Irpef nella busta paga di luglio.
Il Fisco per agevolare un più rapido recupero dei crediti Irpef rispetto alla normale presentazione del modello Unico PF 2014 che comporterebbe tempi di recupero alti, ha esteso la possibilità di presentazione del modello 730 anche per i disoccupati ex dipendenti.
Mod. 730 dipendenti senza sostituto. Le istruzioni del modello 730 precisano che possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato“, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
Quando e perché conviene presentare il modello 730
E’ l’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni del modello 730 ad indicare quali sono gli elementi di convenienza della scelta di presentare il 730 e non il modello Unico per le persone fisiche. A beneficiare dei vantaggi sono soprattutto i dipendenti ed i pensionati, i quali sono i naturali utilizzatori del modello di dichiarazione più semplificato.
Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- non deve trasmettere il modello all’Agenzia delle Entrate, poiché questa operazione spetta al datore di lavoro, all’ente pensionistico o all’intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga, ed eventualmente con rateizzazione dell’Irpef.
Conviene a chi ha detrazioni fiscali da scaricare o crediti d’imposta. Il modello 730 2014 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2013.
In sostanza, essendo il modello 730 il modello attraverso il quale è consentito ricevere i rimborsi fiscali in busta paga o nella rata di pensione, i contribuenti italiani lavoratori dipendenti o pensionati, i quali hanno subito un prelievo fiscale mensile in busta, al netto delle detrazioni per lavoro dipendente o per familiari a carico, possono recuperare i crediti d’imposta ottenuti attraverso la presentazione del modello 730, fruendo delle detrazioni fiscali spettanti. Si pensi ad esempio alle spese mediche (scontrini parlanti per l’acquisto di medicinali oppure fatture relative alle prestazioni dei medici durante l’anno 2013).
In sostanza, col modello 730 si recuperano in maniera più veloce, tramite il proprio datore di lavoro o ente pensionistico, i crediti d’imposta Irpef derivanti dal ricalcolo delle imposte dovute tenendo conto delle detrazioni per oneri e spese dichiarate col modello 730 oppure gli oneri deducibili. Analogo discorso per i crediti o eccedenze di versamento degli anni precedenti.
Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Il contribuente deve anzitutto controllare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se è esonerato. È tenuto a presentarla se ha conseguito redditi nell’anno 2013 e non rientra nelle ipotesi di esonero. In questo caso deve verificare se può presentare il modello 730 2014 o deve presentare il modello UNICO Persone Fisiche.
Le ipotesi di esonero per tipologia di reddito sono:
- Reddito derivante dall’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati;
- coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente o una pensione, già certificata col modello Cud dal sostituto d’imposta, e non possono far valere altre detrazioni fiscali oltre quelle già considerate nella busta paga o nel rata di pensione. E non hanno altri redditi né di lavoro né derivanti da immobili di proprietà;
- coloro che percepiscono redditi esenti, come ad esempio rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (esempi sono gli interessi sui conti correnti bancari o postali, i redditi derivanti da lavori socialmente utili.
La dichiarazione deve comunque essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca e se non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
Casi di esonero con limite di reddito. E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i seguenti redditi (nei limiti e alle condizioni indicate):
- terreni e/o fabbricati nel limite di reddito di 500 euro;
- lavoro dipendente o assimilato, più altre tipologie di reddito, nel limite di reddito di 8.000 euro;
- Pensione, più altre tipologie di reddito, nel limite di 7.500 euro per i pensionati con meno di 75 anni e 7.750 per i pensionati con età pari o superiore a 75 anni;
- Pensione più terreni nei limiti rispettivamente di 7.500 euro e 185,92 euro;
- Assegno periodico corrisposto dal coniuge, più altre tipologie di reddito, nel limite di 7.500 euro (è escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli);
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, nei limiti di 4.800 euro;
- Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche, nei limiti di 28.158,28 euro.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e di pensione, il periodo di lavoro o pensione non deve essere inferiore a 365 giorni nell’anno d’imposta considerato per la valutazione relativa all’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Si ricordo che se il rapporto di lavoro è unico, oppure la pensione è unica, ed il contribuente non ha detrazioni fiscali o oneri deducibili da considerare, si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in quanto il datore di lavoro o l’ente pensionistico hanno già operato la tassazione definitiva nel conguaglio fiscale di fine anno.
E’ bene segnalare, sempre nei casi di redditi da lavoro o da pensione, le detrazioni per coniuge o familiare a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta, datore di lavoro o Inps o altro ente previdenziale o assistenziale, ha operato le ritenute il contribuente può o, per meglio dire, deve presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto può recuperare il credito d’imposta che deriva dall’aver subito l’addebito in busta paga o nella rata di pensione delle maggiori imposte.
L’esonero per imposta non superiore a 10,33 euro. In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro. Cioè l’imposta lorda, meno le detrazioni per carichi di famiglia, meno le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, comporta un calcolo Irpef di importo non superiore a euro 10,33. L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo, ovviamente.
Quando e per chi è obbligatorio presentare il modello UNICO PF 2014
Non sempre è presentabile la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730. Ci sono alcuni contribuenti che sono obbligati a presentare esclusivamente il modello Unico 2014 PF persone fisiche, anche in versione mini, ossia la dichiarazione dei redditi più complessa.
I redditi per i quali è obbligatorio presentare il modello Unico. Devono presentare il Modello UNICO Persone fisiche 2014 e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2012 hanno posseduto:
- redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.
Cittadini non residenti in Italia. Sono inoltre obbligati a presentare il modello Unico 2014 Persone fisiche i contribuenti che nel 2013 e/o nel 2014 non sono residenti in Italia. Si ricorda che sono state confermate le detrazioni fiscali per familiari residenti all’estero.
Collaboratori familiari e altri addetti alla casa. Sono altresì obbligati a presente l’UNICO coloro che nel 2014 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, quindi colf e badanti).
I sostituti d’imposta. Devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato, che operano appunto come sostituti d’imposta. Quindi i datori di lavoro in generale, sia perché titolare di partita Iva, sia perché hanno alle dipendenze dei lavoratori.
Contribuenti deceduti. Sono obbligati inoltre alla presentazione del modello Unico PF 2014 i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Sono inoltre obbligati alla presentazione del modello Unico i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, se al momento della presentazione della dichiarazione al Caf o al professionista abilitato, il rapporto di lavoro è cessato sempreché non si conoscano i dati del nuovo sostituto d’imposta che potrà effettuare i conguagli. In quel caso si può optare per la presentazione del modello 730.