Nel reddito per il contributo di solidarietà c’è anche la prima casa
Nella Manovra economica bis di Ferragosto, il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, è stato inserito il contributo di solidarietà, il meccanismo che prevede un prelievo di una super irpef per i contribuenti titolari dei redditi più alti. Si tratta di un contributo del 5% sulle quote di reddito superiore a 90.000 euro e fino a 150.000 euro, e di un contributo del 10% per le quote di reddito superiore a 150.000 euro. Con le stesse classi di reddito, per i politici (senatori, deputati e tutti i componenti degli organi costituzionali), le percentuali raddoppiano al 10% e al 20%.
Il contributo, in deroga allo Statuto del contribuente, ha effetto retroattivo, parte dal 2011 e sarà prelevato fino al 2014, vista la straordinarietà delle misure economiche volute dalla Manovra per ottenere l’obiettivo di bilancio. Il contributo di solidarietà è anche deducibile dal reddito calcolato nella dichiarazione dei redditi successiva ed il contribuente dovrà effettuare il confronto per l’eventuale opzione per la clausola di salvaguardia. Ai fini del calcolo del contributo dovuto è necessario stabilire su quale reddito si calcola. Vediamo quale.
Il reddito complessivo utile e la prima casa
Il contributo interessa tutti i contribuenti che sono assoggettati all’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef). Il reddito utile per il calcolo della percentuale del 5% sulla quota da 90.000 euro e 150.000 euro e della percentuale del 10% sulle quote superiori a 150.000 euro è il reddito complessivo determinato a norma dell’art. 8 del D.P.R. 917/1986.
Si tratta della somma dei redditi, i redditi fondiari, derivanti da lavoro, i redditi di capitale e di impresa, i redditi diversi. Alla somma dei redditi vanno dedotte le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Il calcolo così effettuato determina il reddito prima della riduzione a reddito imponibile Irpef, attraverso gli oneri deducibili.
In pratica, per il calcolo del contributo di solidarietà si dovrà tener conto del reddito complessivo, compreso il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue relative pertinenze, che rientrano tra gli oneri deducibili ex comma 3 bis dell’art. 10 del TUIR (il Testo Unico sulle imposte sui redditi).
Il reddito utile per il calcolo è quindi quello complessivo, il più alto, il lordo, e non il reddito imponibile Irpef. La prima casa e l’ammontare della sua rendita catastale sono quindi da considerare utili per il calcolo, mentre non concorrono al reddito complessivo gli eventuali canoni di locazione percepiti per i quali il contribuente ha optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, la cedolare secca.
Il contributo di solidarietà, essendo riferito al reddito complessivo del contribuente, rientra nell’applicazione dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, e delle disposizioni in materi di imposta sui redditi.
Contributo di perequazione per i pensionati. Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà, per i pensionati si terrà conto, in deduzione, anche del contributo di perequazione trattenuto sulle pensioni di importo complessivo superiore a 90.000 euro (anche in questo caso si applica il 5% per la quota da 90.000 euro e 150.000 euro, ed il 10% per le quote superiori a 150.000 euro), voluto dalla prima manovra economica di luglio, quella del Decreto Legge n. 98 del 2011. Sarà un decreto del ministero dell’Economia, entro il 30 settembre, a coordinare le misure previste dai decreti della Manovra di luglio, il Decreto Legge n. 98/2011, e della Manovra bis di Ferragosto, il Decreto Legge n. 138/2011.