video suggerito
video suggerito

Nuovi termini per l’accertamento imposte sui redditi e IVA (Legge di Stabilità 2016)

Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti nuovi termini per l’accertamento sulle imposte sui redditi e sull’IVA effettuati dall’Agenzia delle Entrate. La novità principale è che il Fisco può fare un accertamento sul 730 o Unico PF o sulla dichiarazione IVA entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o IVA. Le novità partono dal 2017. Ecco i nuovi art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
A cura di Antonio Barbato
54 CONDIVISIONI
termini accertamento irpef iva irap

Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati introdotti nuovi termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA effettuate dall’Agenzia delle Entrate. Il Fisco avrà più tempo per notificare gli eventuali accertamenti effettuati nei confronti dei contribuenti. Le novità sono tante, la più importante è l’allungamento di un anno del termine per l’accertamento su 730 e Unico o dichiarazione IVA, termine che passa al 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto anno successive) a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA.

Le novità saranno operative dal 1 gennaio 2016 e scattano quindi sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate potrà inviare un accertamento sul 730/2017 o l’Unico PF 2017, relative all’anno d’imposta 2016, entro il 31 dicembre di cinque anni dopo, quindi il 31/12/2022 (e non più 31/12/2021).

Le novità della Legge di Stabilità 2016

E’ stata modificata in maniera importante la vigente normative sui termini per l’accertamento delle imposte sui redditi (Irpef, Irap ecc.) e dell’IVA. Le novità sono le seguenti:

  • Aumento di un anno dei termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi:
  • si passa dal termine del 31/12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al termine del 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione;
  • Viene esteso al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione. Anche in tal caso il termine per l’accertamento è fino all’8° anno successivo a quello di dichiarazione;
  • È stata cancellata la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia.

Le nuove norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che ora vedremo nel dettaglio, si applicano agli avvisi di relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successive. Quindi sono da considerarsi operative a partire dalla dichiarazione dei redditi dell 2017.

Il termine per l’accertamento delle imposte dirette

A disciplinare il termine per la notifica degli avvisi di accertamento ai fini reddituali è l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 (che è appunto il Testo Unico in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quale è l'Irpef ad esempio). Tale articolo era stato già modificato dal Decreto Legislativo n. 241 del 1997 e prevede il seguente termine per l’accertamento (valido fino a 31 dicembre 2015): “Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

Tale disposizione, che ricordiamo è in vigore fino alle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2015 (quindi anche per l’Unico 2016 ad esempio) era stata modificata dall’art. 15 del D. Lgs. n. 241 del 1997. In precedenza infatti la notifica poteva essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, mentre per la dichiarazione omessa o nulla il termine di accertamento era il 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Con la Legge di Stabilità 2015 tale disposizione dell’art. 43 viene nuovamente modificata. A questo punto vediamo il nuovo articolo 43 nel suo testo integrale.

Il comma 131 della Legge di Stabilità 2016 prevede che L’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

Art. 43. – (Termine per l’accertamento). – 1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accerta- mento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe do- vuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a cono- scenza dell’ufficio delle imposte.

Le disposizioni di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni”.

Il termine per gli accertamenti IVA

A disciplinare il termine per gli accertamenti ai fini IVA è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972. Il tsto in vigore fino al 31 dicembre 2015 e quindi per le dichiarazione presentate nel 2016 è il seguente:

Art. 57 – Termine per gli accertamenti: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art.   54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.

Il comma 130 della Legge di Stabilità 2016 prevede che “L’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – (Termine per gli accertamenti). – 1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’articolo 54 e nel secondo comma dell’articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accerta- mento dell’imposta a norma del primo comma dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali essi sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto”.

54 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views