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Omesso e ritardato versamento dei contributi Inps: ridotti i tassi di interesse

L’Inps ha aggiornato la misura dei tassi di interesse di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. L’omissione contributiva porta ad un tasso di interesse del 6,5% annuo, mentre le sanzioni civili sono ora del 5,65% annuo, anche in caso di denuncia spontanea. Per l’evasione contributiva confermate le pesanti sanzioni. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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tasso di interesse e sanzioni civili omissione contributiva

La Banca Centrale Europea ha ridotto il tasso di interesse dell’Eurosistema e pertanto l’Inps ha adeguato la misura del tasso di interesse e delle sanzioni civili sulla base di questa decisione. Con una circolare vengono aggiornati gli interessi di dilazione e differimento nelle ipotesi di omissione contributiva nella misura del 6,15% su base annua, anche nel caso in cui c’è la denuncia spontanea o la domanda di rateazione.  Vengono aggiornate anche le sanzioni civili, nella misura del 5,65% e le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali. 

Alla base di tutto, come detto, c’è la decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2014 che ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dall’11 giugno 2014 è pari allo 0,15%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Pertanto l’Inps ha aggiornato i tassi comunicando le variazioni con la circolare n. 75 del 11 giugno 2014. Vediamoli.

Interesse di Dilazione e di Differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,15% annuo.

La legge n. 537 del 1981 prevede infatti che “l’'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti”. Mentre la legge n. 402 del 1996 prevede che “a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.

La nuova misura trova applicazione con riferimento alle domande di rateazione presentate a decorrere dall’11 giugno 2014. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,15%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2014. 

Sanzioni Civili

La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dall’11 giugno 2014, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili. Vediamo cosa prevede la circolare Inps.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,65% in ragione d’anno (tasso dello 0,15% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta del caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Ossia l’omissione contributiva. La norma prevede che la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La medesima misura del 5,65% annuo, trova applicazione anche con riferimento all’’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8. Ossia qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa. Anche in questo caso i  soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Ed anche in questo caso la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

Resta ferma, in caso di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,65% annuo. Si tratta dei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori. Anche in questo caso si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Ed anche in questo caso la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Il Consiglio di Amministrazione dell’Inps, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR (oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema). Nell’ipotesi di evasione, di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.

Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.

Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dall’11 giugno 2014, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2014, dalla medesima data la riduzione opererà sulla base di tali ultime misure.

La riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, ai sensi dell’art. 55 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali.

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