Opzione donne in pensione a 57 anni possibile anche nel 2015
Le donne possono presentare la domanda per esercitare l’opzione per il sistema contributivo fino al 31 dicembre 2015 e andare in pensione di anzianità a 57 anni e con 35 anni di contributi versati. E’ quanto emerge dalla lettura di due recenti messaggi dell’Inps. Arriva quindi una buona notizia per le donne che stavano valutando di esercitare la cosiddetta “opzione donna” per accedere in questi mesi alla pensione evitando il nuovo sistema pensionistico e la Riforma Fornero, che allungano di molto gli anni da attendere per andare in pensione.
L’opzione donna in pensione a 57 anni, più 3 mesi di adeguamento alla speranza di vita, “costa” alla lavoratrice che fa domanda di pensionamento una riduzione dell’importo della pensione spettante in quanto comporta il passaggio del calcolo della pensione dal sistema retributivo o misto al calcolo interamente contributivo con un 15%-20% di perdita sull’importo pensionistico spettante.
Ma tale scelta è fatta per beneficiare di diversi anni di anticipo dell’accesso alla pensione (a 57 anni e 3 mesi invece che oltre 66 anni come previsto per la pensione di vecchiaia o oltre 41 anni di lavoro per la pensione anticipata), e in alcuni casi può convenire, tenendo conto anche della stanchezza della donna a continuare a lavorare dopo oltre 30 anni di lavoro.
Possono esercitare tale opzione le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico, nonché le lavoratrici autonome.
L’Inps con due messaggi ha chiarito quando decorre la pensione di anzianità con questa “opzione donna” e, sulla base della nuova interpretazione pubblicata nei due messaggi, di fatto ha esteso il termine ultimo per presentare la domanda, che originariamente era scaduto il 30 novembre 2014 in quanto l’ente previdenziale aveva fornito nel 2012 una originaria e diversa interpretazione della norma che richiedeva tra i requisiti anche la conclusione del periodo della cosiddetta “finestra mobile” entro il 31 dicembre 2015.
Ciò comportava la conseguenza che il diritto all’opzione donna e la presentazione della domanda scadeva entro il 30 novembre del 2014, o addirittura a maggio 2014 per le lavoratrici autonome, in quanto la finestra mobile che doveva trascorrere entro il 31 dicembre 2015 è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti o 18 mesi per le lavoratrici autonome.
La novità è quindi che l’ente previdenziale ha corretto il tiro fornendo precisazioni che consentono l’inoltro della domanda di opzione fino al 31 dicembre 2015. Non si tratta quindi di una proroga dell’opzione donna per il 2015 disposta dall’Inps, ma di una diversa “versione” fornita dall’ente previdenziale che consente l’accesso alla pensione di anzianità con opzione per il sistema contributivo anche per le domande presentate per tutto l’anno 2015. Chiariamo nel dettaglio tutti i passaggi.
A prevedere l’opzione donna in pensione a 57 anni (più 3 mesi) è stato anni fa l’art. 1, comma 9 della legge 243/2004 che recita: “In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione”.
Anche il requisito di 57 anni è da adeguare al meccanismo della speranza di vita. Quindi il requisito diventa di 57 anni e 3 mesi.
L’Inps nel 2012 aveva dato un interpretazione autentica a questo art. 1, comma 9 della Legge n. 243/2004 con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 stabilendo che il diritto all’accesso alla pensione di anzianità si maturata non solo quando la lavoratrice matura i requisiti di età e di contribuzione ma anche l’effettiva decorrenza della pensione. Ossia entro il 2015 doveva essere passata anche la finestra mobile di 12 o 18 mesi.
Ciò comportava un riduzione delle possibilità di accesso alla pensione di anzianità a 57 anni per le donne, in quanto l’Inps sosteneva che la decorrenza della pensione e la finestra mobile dovevano ultimarsi entro il 31 dicembre 2015. E ciò comportava che le possibilità di opzione per il sistema contributivo per andare in pensione a 57 anni erano limitate alle domande presentate fino al 30 novembre 2014.
Più precisamente, attenendosi a questa interpretazione dell’Inps, la lavoratrice con reddito da lavoro dipendente, e contributi versati all’Inps, aveva la possibilità di andare in pensione con l’opzione per il sistema contributivo se la data di nascita era entro il 31 agosto 1957 e possedendo 35 anni di contributi (1820 settimane) entro il 30 novembre 2014. Data ultima per la quale fare domanda. Questo per effetto della finestra mobile che fa decorrere la pensione dal 1 dicembre 2015, quindi entro la fine del 2015 come previsto dalla norma.
La lavoratrice autonoma (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.) per gli stessi motivi, poteva accedere all’opzione donna con data di nascita entro il 29 febbraio 1956 e 35 anni di contributi (1820 settimane) entro il 31 maggio 2014. Ed entro tale data doveva fare domanda, in quanto la finestra mobile è di 18 mesi.
La lavoratrice dipendente pubblico ex Inpdap poteva accedere all’opzione per il sistema contributivo con data di nascita entro il 30 settembre 1957 e 35 anni di contributi (1820 settimane) entro il 30 dicembre 2014. Ed entro tale data doveva fare la domanda.
Alla luce di ciò, essendo molte le donne interessate, sono pervenute all’Inps tantissime richiesta di chiarimenti e proroga. L’ente previdenziale, come detto, ha modificato la propria interpretazione con due messaggi. Possono inviare la domanda ora tutte le lavoratrici che hanno 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.
Vediamo i due messaggi nel dettaglio.
Il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 ha chiarito che “la pensione di anzianità (con opzione donna), in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge, ovvero cessazione dell’attività di lavoro subordinato e apertura della cd. finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda”.
Quindi entro il 31 dicembre deve aprirsi la finestra mobile, non ultimarsi. E ciò apre la possibilità di accedere all'opzione donna a molte più lavoratrici.
Infatti continua il messaggio: “Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico. Di conseguenza, ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale, non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi”.
Saranno accolte anche le domande con decorrenza oltre il 31 dicembre 2015. Con il messaggio n. 9304 del 2 dicembre 2014, l’Inps ha addirittura comunicato in merito al regime sperimentale opzione donna di aver chiesto al Ministero del Lavoro alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità con questa opzione con il sistema contributivo. E che “Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza”. In sostanza ha chiesto chiarimenti per le donne che esercitano l’opzione anche oltre il 31 dicembre 2015.
Si tratta quindi di una riapertura vera e propria dei termini da parte dell’Inps, che fino ad ora sembrano scaduti il 30 novembre 2014 sulla base delle indicazioni dell’Istituto nella circolare del 2012. Non è però assicurato che le richieste che arriveranno grazie alla nuova interpretazione verranno accolte, e soprattutto liquidate. Infatti l’Inps rimanda al Ministero del Lavoro la decisione in merito dichiarando perplessità in merito alla portata della norma.